REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI GENOVA
COMUNE DI CAMOGLI
PIANO REGOLATORE GENERALE
ALLEGATO 2
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Il presente testo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 7 ottobre 2002, contiene le modifiche introdotte in sede di approvazione.
INDICE DELLE ZONE
Il PRG è formato ai sensi di legge ed è atto complesso della Regione e dell'Ente Locale. Attraverso la presente edizione del Piano Regolatore Generale, di seguito denominata brevemente PRG, il Comune si propone:
di tutelare il territorio in quanto risorsa per il migliore assetto e qualità dell'ambiente;
di definire, ubicare e coordinare le destinazioni di uso del suolo per uno sviluppo organico dei propri insediamenti residenziali e produttivi in rapporto alle loro infrastrutture ed attrezzature tecnologiche e collettive.
Ai sensi della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi della legislazione regionale in materia, la disciplina urbanistico-edilizia del territorio comunale viene applicata secondo le disposizioni delle presenti norme e delle planimetrie di PRG.
1. St = Superficie territoriale
La superficie territoriale comprende tutto il territorio di riferimento ad eccezione delle aree interessate dalla rete principale della viabilità.
2. Sf = Superficie fondiaria
La superficie fondiaria comprende il territorio di riferimento con esclusione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in misura non inferiore a quella stabilita dallo strumento urbanistico generale e nei termini dallo stesso previsti, nonché con esclusione della rete principale della viabilità; nella superficie fondiaria sono comprese le aree destinate alla viabilità , al verde ed ai parcheggi di esclusivo uso privato.
3. Sm = Superficie minima di intervento
E' la superficie minima di territorio richiesta dalle norme specifiche relative alle zone che ne prevedono l'applicazione, allo scopo di consentire interventi edificatori.
4. It = Indice di fabbricabilità territoriale
L'indice di fabbricabilità territoriale è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni (non destinate a servizi pubblici) esistenti e di nuova realizzazione, e la relativa superficie territoriale.
5. If = Indice di edificabilità fondiario
L'indice di edificabilità fondiario è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni, esistenti e di nuova realizzazione, e la relativa superficie fondiaria.
5. Iuf = Indice di utilizzazione fondiaria
La massima superficie utile lorda, Sp, espressa in metri quadrati costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria Sf.
7. Sa = Superficie asservita
La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella
necessaria a soddisfare i parametri di edificabilità stabiliti dallo Strumento Urbanistico Generale.
Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da quella dell'edificio stesso, con l'obbligo della loro assoluta inedificabilità.
Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono sottoposti all'obbligo di SUA, la superficie asservita è quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell'edificazione; nel caso di costruzioni autorizzate prima
del 31.8. 1967, ove non esista agli atti regolare asservimento, s'intende asservita una fascia minima di m 5,00 attorno al perimetro dell'edificio e comunque non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente all'atto dell'adozione del presente Strumento Urbanistico Generale.
Nel caso si intervenga su di un volume preesistente mediante parziale ricostruzione dello stesso o aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento, dovrà essere computato anche il volume già esistente, fatta salva l'ipotesi in cui le norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale consentano incrementi volumetrici indipendentemente dal rispetto dell'indice della zona.
E' fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita
agli edifici esistenti applicando eventuali maggiori indici di edificabilità previsti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente al momento in cui si effettuano gli interventi edilizi.
Negli Strumenti Urbanistici Attuativi obbligatori la superficie territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie sia a quelle esistenti confermate con l'osservanza dei parametri vigenti.
Tutte le superfici asservite, con le eventuali modificazioni, devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e di registro, tenuti dal Comune.
8. URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Costituiscono opere di urbanizzazione primaria quelle di seguito indicate:
a) la viabilità pubblica e di uso pubblico, gli spazi complementari e la relativa illuminazione;
b) le reti idriche e fognarie se ed in quanto i relativi costi complessivi degli allacci siano a carico dei Comuni;
c) gli spazi di sosta e parcheggio di cui all’articolo 5, comma 1 lettera b);
d) gli spazi di verde attrezzato a completamento delle opere di urbanizzazione primaria.
9. URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Come da L.R. 25/95 si definisce urbanizzazione secondaria l’insieme delle opere che costituiscono spazi ed attrezzature di fruizione collettiva a disposizione di un determinato bacino di utenza.
Costituiscono opere di urbanizzazione secondaria quelle di seguito elencate:
a) gli asili nido;
b) le scuole materne, quelle dell’obbligo e quelle superiori;
c) le sedi comunali;
d) i centri sociali nonché le attrezzature culturali, sportive e sanitarie di uso pubblico regolato da apposita convenzione con il
Comune;
e) i mercati comunali;
f) gli immobili destinati al culto e all’esercizio del mistero pastorale;
g) gli spazi verdi con funzione ricreativa o ambientale destinati ad uso pubblico regolato da apposita convenzione con il comune;
h) l’arredo urbano;
i) gli spazi di sosta e parcheggio di cui all’articolo 5, comma 1 lettere d) ed e);
l) i cimiteri.
1. Sp = Superficie lorda di piano di un fabbricato
Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato, la superficie lorda di un piano è la somma di tutte le superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati in esso compresi.
Sono da escludere dal computo della superficie lorda i terrazzi scoperti,
nonché i balconi e le logge.
Le superfici dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di
quelli inclinati, relative a scale esterne (se diverse da quelle necessarie a collegare la quota del terreno sistemato circostante l'edificio ed il piano terra dell'edificio stesso) e corridoi scoperti in aggetto per uso di disimpegno o di comunicazione, anche non circoscritti su tutti i lati da muri perimetrali, vanno
computate, ai fini della determinazione dei volumi fabbricabili, con le stesse modalità di cui al primo capoverso della presente definizione.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti delle scale esterne prescritte ai sensi della normativa antincendio.
2. Snr = Superficie non residenziale (pertinenze)
Le pertinenze di un fabbricato sono i manufatti non abitabili e
destinati al servizio esclusivo del medesimo.
Tale destinazione deve risultare nell'autorizzazione o nella concessione edilizia.
3. Sn = Superficie netta
La superficie di pavimento di un singolo alloggio misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.
4. Sc = Superficie coperta
La superficie coperta da una costruzione è l'area delimitata dalla proiezione orizzontale del filo esterno dei muri perimetrali dell'edificio comprese le logge, i porticati, le chiostrine ed esclusi i poggioli e le cornici.
5. Rc = Rapporto di Copertura (Sp / Sf)
Rapporto tra superficie coperta da una costruzione e la superficie contigua asservita alla stessa.
6. h = Altezza interna
E' la distanza tra il piano di calpestio e l'intradosso al finito del solaio soprastante; nel caso in cui quest'ultimo sia inclinato l'altezza interna è la media fra il valore minimo e quello massimo della distanza di cui sopra.
7. Hp = Altezza lorda di piano
Ai
fini del calcolo del volume di un fabbricato l'altezza lorda di piano
è la distanza tra gli estradossi del solaio di calpestio e del
solaio soprastante.
Nel caso in cui il solaio soprastante o una sua porzione non sia
orizzontale, per altezza lorda ad esso relativa è da
intendersi la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano
virtuale orizzontale, mediano tra il piano di calpestio stesso ed il
punto più alto dell'estradosso del solaio soprastante.
8. H = Altezza di un fabbricato
E' la distanza tra la quota di riferimento o il piano di spiccato, ed il
piano virtuale orizzontale passante per la quota media tra
l'estradosso dell'ultimo solaio ed il punto più elevato della
copertura.
Nel caso di copertura piana l'altezza viene misurata invece con
riferimento alla quota di estradosso del solaio di copertura.
In presenza di un fabbricato a gradoni addossato al terreno è
ammessa la misurazione per singoli corpi di fabbrica dotati di
propria autonomia.
9. V = Volume del fabbricato
Per volume di un fabbricato si intende lo spazio delimitato dalle
superfici chiuse che lo contengono, ovvero la superficie lorda di
piano (Sp) moltiplicata per l'altezza lorda di piano (Hp).
V = Sp x Hp
Nel computo delle cubature, calcolate al fine dell'indice di PRG vanno
detratti: le sovrastrutture tecniche, le parti non abitative
strettamente funzionali della copertura, i porticati, le logge
aperte, i balconi, i locali interrati delle pertinenze della
costruzione, nonché, nelle costruzioni incidenti su terreni
con pendenza naturale superiore a 16 gradi, i locali seminterrati
adibiti ad autorimesse e/o vani accessori, di altezza non superiore a
m 2,60, sempre ché non superino il 35% del volume
abitativo calcolato sulla base dell'Indice di edificabilità
10. CORPO DI FABBRICA
Ai fini della misurazione dell'altezza massima di un fabbricato, il corpo di fabbrica di una costruzione è una porzione della stessa, compresa tra la quota di riferimento del fabbricato e la rispettiva copertura; il corpo di fabbrica così individuato dovrà presentare, rispetto alla restante parte, una propria autonomia distributiva o funzionale.
Per distanza si intende la lunghezza minima computata in orizzontale, compresa tra la proiezione a terra del fabbricato, ivi inclusi tutti gli elementi aggettanti dello stesso, con esclusione di poggioli, scale a giorno e cornicioni di profondità non superiore a m. 1,50, e la linea di riferimento costituita da edifici (De), confini (Dc), strade (Ds) o acque pubbliche (Da).
De = distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate.
Si applica anche quando una sola delle pareti sia finestrata; non si
applica nel caso che entrambe le pareti siano cieche, purché
venga rispettata la distanza minima stabilita dal Codice civile.
Ai fini dell'applicazione della presente norma non si considerano
finestre le aperture per dare aria e luce ai vani scala, alle
cantine, ai locali destinati a servizi tecnologici del fabbricato.
Dc = distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà.
In tutte le nuove costruzioni è di metri lineari 5,00, salvo
quanto indicato per le singole zone omogenee.
Sono ammesse distanze inferiori solo all'interno di strumenti urbanistici
attuativi.
E' ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà se
preesiste parete o porzione di parete in aderenza senza finestra, o
in base a presentazione di progetto unitario per i fabbricati da
realizzare in aderenza.
Ds = distanza minima dei fabbricati dal confine stradale (come definito dal D. P. R. 16/12/1993 e s.m.e i.) delle strade pubbliche, sia veicolari che pedonali, esistenti o previste dal PRG o dagli SUA o comunque realizzate a servizio di una pluralità di fondi che non siano strade interne di servizio dei singoli insediamenti.
Al di fuori delle zone A, B, C, D, e delle zone destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse generale non è consentita alcuna edificazione, tranne quelle definite dalla circolare ministeriale 5980 del 30.12.1970 e s.m.e i., ad una distanza inferiore a:
a) m. 30,00 dalla S.S. n. 1 e dalle strade provinciali e comunali aventi
larghezza della sede superiore o uguale a m. 10,50;
b) m. 20,00 dalle strade provinciali e comunali aventi larghezza della
sede inferiore a m. 10,50.
Da = distanza minima dalle acque pubbliche.
E' la distanza minima delle costruzioni dalle acque pubbliche come definita dalle Norme legislative vigenti.
Il PRG
si attua mediante l'utilizzo e la trasformazione d'uso del territorio
per mezzo di opere edilizie, opere di urbanizzazione e
infrastrutture, di iniziativa pubblica e privata.
Gli strumenti di attuazione si distinguono in strumenti urbanistici
attuativi e interventi diretti.
Gli SUA
rappresentano il livello attuativo di dettaglio delle previsioni
dello strumento urbanistico generale. Essi devono essere corredati da
quanto prescritto dall'art. 3 della Legge Regionale 8 luglio 1987 N°
24 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'obbligatorietà
dello SUA, quando sussiste, è indicato nelle norme relative
alle singole zone omogenee; in tali casi il rilascio della
concessione ad edificare è subordinato all'approvazione dello
SUA ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 1987 N° 24, e
successive modificazioni ed integrazioni.
In tutte le zone ove non sia prescritto l'obbligo di SUA si applica l'intervento diretto.
CONCESSIONE EDILIZIA ACCOMPAGNATA DA CONVENZIONE
L'edificazione,
e/o gli interventi nelle zone Cc, come definite al successivo art. 35
delle presenti N. di A ed evidenziate nella Tav. P1: "Zonizzazione".,
si concreta nel rilascio della concessione edilizia accompagnata da
convenzione o da atto unilaterale d'obbligo con i quali il privato
operatore si impegni alla contestuale realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria inerenti all'intervento.
Detta
convenzione deve contenere i meccanismi necessari onde rendere
disponibili le aree per viabilità e servizi con la definizione
del relativo onere a carico del soggetto attuatore.
CONCESSIONE EDILIZIA
L'intervento diretto può essere attuato sia da operatori pubblici, sia da operatori privati, secondo le modalità indicate dalle presenti norme.
L'intervento diretto è subordinato al rilascio di concessione edilizia ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10, fatti salvi gli interventi che, ai sensi della vigente normativa, sono soggetti a semplice autorizzazione edilizia o esenti da provvedimenti abilitativi, nonché quelli di realizzazione di opere interne di cui all'art. 26 della legge 28.02.1985 n. 47.
Gli interventi urbanistici ed edilizi sulla porzione di territorio comunale ricadente in "Area Parco del Monte di Portofino" così come rappresentato nella Tav. P1: "Zonizzazione", sono normati dalle Norme Tecniche di Attuazione (e relativi Allegati) del Piano Area Parco del Monte di Portofino vigente.
Gli interventi urbanistici ed edilizi sulla porzione di territorio comunale esterna alla "Area Parco del Monte di Portofino" si distinguono in:
A) Interventi sul patrimonio edilizio esistente
B) Interventi di nuova costruzione
Fermo restando che opere complessive di natura ed ampiezza diverse, realizzate in una unità immobiliare o in una costruzione, non possono essere disarticolate ed oggetto di separato atto abilitativo, quando tra esse esista un rapporto di funzionalità, si configurano quali interventi sul patrimonio edilizio esistente.
a0 - opere interne
Interventi realizzati all'interno di immobili aventi le caratteristiche di cui
all'art. 26 della Legge 47/1985. Sono esenti da concessione o
autorizzazione ad edificare.
a1 - interventi di manutenzione
ordinaria
(legge 5.08.78 n. 457, art. 31 e s. m. e i.)
Interventi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
A titolo indicativo, si configurano come interventi di ordinaria manutenzione
le seguenti opere:
lavori di demolizione e di ricostruzione parziale o totale di rivestimenti interni e loro coloritura, costruzione, sostituzione, o riparazione di pavimenti interni;
lavori di rifacimento, sostituzione, o riparazione degli infissi interni;
riparazione, ammodernamento e sostituzione di apparecchi dei servizi igienici e degli impianti tecnologici, purché non comportino la destinazione ex novo di locali per i servizi medesimi;
sostituzione, o riparazione di canne fumarie interne;
pitturazione esterna, ripresa e restauro soltanto parziale di intonaci esterni, senza alterazione di materiali e colori esistenti e sempre che l'intervento non preveda il completo restauro della facciata;
rifacimento parziale di rivestimenti esterni senza alterazione dei materiali, tinte e tecnologie esistenti;
risanamento o sostituzione di elementi di isolamento e di impermeabilizzazione;
riparazione o rifacimento parziale dei muri di contenimento di altezza inferiore a metri due, senza alterazioni di materiali, forma e dimensioni;
riparazione, tinteggiatura, sostituzione anche totale di infissi esterni e di grondaie, sostituzione, o riparazione parziale dei manti di copertura, delle pavimentazioni esterne, sempre che non vengano modificati i tipi di materiali, i colori esistenti e le tecnologie impiegate.
a2 - interventi di manutenzione straordinaria
(legge 5.08.78 n. 457, art. 31 e s. m. e i.)
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare
i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
A titolo indicativo, si configurano come interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:
rifacimento totale degli intonaci esterni con lo stesso materiale o con materiale diverso;
demolizione e ricostruzione dei solai senza modifica al piano di imposta;
rifacimento totale del manto del tetto con lo stesso materiale o con ardesia e/o laterizio;
rifacimento totale delle pavimentazioni esterne con lo stesso materiale in presenza di ardesia o laterizio e con ardesia e laterizio in presenza di materiale diverso;
rifacimento totale di recinzioni con lo stesso materiale o con materiale diverso;
rifacimento totale delle strutture del tetto senza modifica del piano di imposta e delle altezze dei locali;
demolizione, ricostruzione, spostamento di tramezze interne, apertura o chiusura di porte con conseguenti modifiche alla distribuzione ambientale interna;
inserimento di elementi di isolamento o di impermeabilizzazione sia interni che esterni;
inserimento di servizi igienico-sanitari e tecnologici in mancanza degli stessi;
rifacimento totale di intercapedini orizzontali e verticali esterni;
creazione di vani per impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
apertura di finestre in locali privi di illuminazione diretta dall'esterno, purché il locale non diventi abitabile in base alle norme del regolamento edilizio;
consolidamento dei muri portanti, strutture, fondazioni.
a3 - interventi di restauro e risanamento
conservativo
(legge 5.08.78 n. 457, art. 31 e s. m. e i.)
Interventi
volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi
compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio.
A titolo indicativo, rientrano nella presente categoria le seguenti opere:
la ricostruzione di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo - organizzativo originale;
la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, tra gli altri le corti, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
il consolidamento, con sostituzione delle parti non ricuperabili e senza modificare la posizione o la quota degli elementi strutturali, quali murature portanti sia interne che esterne, solai a volte, scale, tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni, su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;
il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
il consolidamento, con sostituzione delle parti non ricuperabili degli elementi strutturali quali murature portanti sia interne che esterne, solai a volte, scale, tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
la demolizione e ricostruzione di solai esistenti anche con conseguente variazione della quota di imposta, allorché tale variazione sia determinata dalla necessità di adeguare l'immobile al rispetto delle norme igieniche vigenti, ovvero più genericamente per soddisfare esigenze igieniche e tecnologiche;
l'eliminazione di eventuali superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo;
inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
a4 - interventi di ristrutturazione edilizia
(legge 5.08.78 n. 457, art. 31 e s. m. e i.)
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi escludono
la demolizione con successiva ricostruzione e comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi di un
edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti.
A titolo indicativo, se le caratteristiche dell’intervento eccedono
quanto previsto nel modo a3, rientrano nel concetto di
ristrutturazione:
interventi di demolizione, ricostruzione di pareti, allorché l'intervento comporti una trasformazione dell'organismo esistente attraverso un aumento del numero dei vani abitabili o della superficie utile esistente;
interventi edilizi che comportino la suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari;
recupero, ovvero diverse utilizzazioni di volume o di superficie esistente di vani accessori all'edificio.
a5 - interventi di ristrutturazione edilizia con
recupero di qualità
Sono interventi volti a riqualificare gli organismi edilizi anche di
recente realizzazione o ristrutturazione, caratterizzati da elementi
tipologici, materiali e finiture non coerenti con il contesto
ambientale. Sotto tale voce sono altresì compresi gli
interventi volti alla ricomposizione di organismi edilizi la cui
tipologia sia stata gravemente alterata da successivi ampliamenti e
superfetazioni.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, se estesi a un intero
edificio e nei casi in cui il recupero e la riqualificazione degli
organismi edilizi comporti necessariamente una ricomposizione dei
volumi esistenti è ammesso l’incremento una tantum della
superficie lorda di piano e/o del volume preesistente con il limite
massimo definito dalle Norme di Zona omogenea.
a6 - interventi di ricostruzione edilizia
Interventi che prevedono la demolizione e riedificazione di edifici, o parti di
essi, le cui condizioni di degrado statico e/o igienico non siano
superabili con un normale intervento di restauro o di
ristrutturazione. La ricostruzione deve tendere a ricostituire le
caratteristiche formali dell'edificio originario con eventuali
limitate variazioni volumetriche.
a7 - interventi di ristrutturazione urbanistica
(legge 5.08.78 n. 457, art. 31 e s. m. e i.)
Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con
altro, diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi
ed anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati o
della rete stradale.
Dove previsti, sono assentibili a seguito di SUA.
a8 - interventi di ricostruzione su sedime
Interventi che prevedono la riedificazione di manufatti, non più
esistenti, ma dei quali permangono tracce tali da poter definire
univocamente la posizione planimetrica e la composizione volumetrica.
Tale situazione, deve essere dimostrata da una perizia redatta da un
tecnico abilitato ai sensi di legge, nella quale verrà
espresso un giudizio relativo alle caratteristiche
storico-architettoniche dell'immobile oggetto d'intervento.
a9 - interventi di demolizione
Interventi rivolti a rimuovere in tutto o in parte volumi preesistenti,
qualunque sia la successiva utilizzazione dell'area risultante.
Il
territorio asservito alle nuove edificazioni corrispondente
all'utilizzazione massima degli indici edificatori delle
diverse zone, non può più essere computato ai fini
edificatori, indipendentemente da qualsiasi passaggio di proprietà
o frazionamento, salvo l'applicazione di eventuali future
disposizioni che consentano incremento dell'indice edificatorio già
utilizzato.
E' ammesso il trasferimento di Indice di edificabilità o
di Indice di utilizzazione fondiaria tra differenti aree se ricadenti
in zone omogenee di tipo E per le quali è consentito
l'asservimento di aree comprese in zone agricole di cui al capo V
delle presenti norme, se ad esse contigue o comunque non distanti
oltre m. 500 (cinquecento).
Nei casi di intervento diretto il volume di
eventuali edifici presenti nel
lotto asservito va scomputato dal volume realizzabile mediante If
così come sono da scomputarsi le porzioni di terreno già
asservite a detti edifici.
La
destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte
dei medesimi, deve essere indicata negli SUA, nei progetti di
intervento diretto e nei conseguenti titoli amministrativi e deve
rispettare tutte le prescrizioni delle presenti norme.
Costituiscono
specifiche destinazioni d'uso quelle previste nelle norme di zona.
I
parcheggi pubblici sono espressamente previsti in apposite zone di
PRG.
E' inoltre consentito il parcheggio pubblico nelle zone per la
viabilità, su spazi appositamente segnalati secondo le norme
di legge.
I parcheggi a servizio dei singoli insediamenti pubblici e privati,
delle nuove edificazioni, delle ricostruzioni integrali e di quegli
interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino aumento
del peso insediativo attuati in tutte le zone, devono essere uguali o
superiori alle seguenti quantità di aree, e vanno localizzate
in appositi locali o spazi all'aperto:
per gli edifici residenziali e non, mq. 1 ogni 10 Mc. costruiti o ricostruiti (per gli edifici industriali si assume convenzionalmente H = mt. 3);
per gli edifici destinati ad attività pubblica, quantità adeguate alle esigenze previste come specificato da normative specifiche di settore.
Tutti
gli interventi devono essere conformi con quanto prescritto dai
Regimi Normativi del Livello Locale del Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico della Regione Liguria, di seguito denominato
brevemente PTCP.
Il presente Piano Regolatore Generale costituisce inoltre sviluppo a
livello puntuale delle indicazioni a Livello territoriale e locale
del PTCP.
Si definisce una Normativa ambientale puntuale pertinente ad ogni Zona
Omogenea del presente PRG, da osservarsi negli interventi ammessi
dalle Norme Tecniche di Attuazione.
Detta Normativa persegue le finalità
di un corretto inserimento nel
contesto degli interventi sull'esistente e quelli di nuova
edificazione mediante il rispetto dei caratteri naturali e
insediativi.
La rispondenza alla Normativa ambientale, di seguito definita,
costituisce elemento imprescindibile per l'ammissibilità di
ogni intervento nel Territorio Comunale.
Eventuali
proposte di intervento in deroga alla Normativa Ambientale Puntuale,
devono essere specificatamente motivate e possono essere
eccezionalmente autorizzate, dal Comune su parere della Commissione
edilizia integrata, sulla base di una esauriente e appropriata
documentazione.
Tale
documentazione dovrà costituire S.O.I. come definito dall'art.
32 bis delle Norme di Attuazione del PTCP della Regione Liguria.
Il
livello locale del PTCP della Regione Liguria prevede per il
territorio Comunale diversi regimi per i quali si rimanda alle Norme
tecniche di Attuazione del medesimo strumento.
Nel dettaglio i regimi cui il territorio è assoggettato possono
essere:
REGIMI e ART.(PTCP) |
LOCALITA' (riferimento schematico) |
SEZIONE II: AREE URBANE |
|
IU: Immagine urbana (art. 37) |
Nucleo storico di Camogli |
SEZIONE III: NUCLEI ISOLATI |
|
NI-CE: Nucleo Isolato - Conservazione (art. 39) |
San Fruttuoso, San Rocco |
REGIMI e ART.(PTCP) |
LOCALITA' (riferimento schematico) |
SEZIONE IV: INSEDIAMENTI DIFFUSI |
|
ID-MA: Insediamento Diffuso- Mantenimento (art. 44) |
Area compresa tra strada Aurelia e nucleo di Camogli |
ID-MO-A: Insediamento Diffuso- Modificabilità di tipo A (art. 46) |
Area soggetta a PEEP "Pissorella" |
SEZIONE V: INSEDIAMENTI SPARSI |
|
IS-CE: Insediamento Sparso Conservazione (art. 48) |
Area sottostante albergo Portofino Vetta |
IS-MA: Insediamento Sparso Mantenimento (art. 49) |
Aree agricole Bana e Santa Maria |
SEZIONE VI: AMBIENTI NON INSEDIATI |
|
ANI-CE: Ambiente Non Insediato -Conservazione (art. 51) |
Aree naturali del Monte di Portofino |
ANI-MA: Ambiente Non Insediato -Mantenimento (art. 52) |
Aree boscate Bana |
SEZIONE VIII: ATTREZZATURE E IMPIANTI |
|
AI-MA: Attrezzature e Impianti- Mantenimento (art. 55) |
porticciolo di Camogli |
Si
definisce una Normativa ambientale puntuale pertinente ad ogni Zona
Omogenea del presente PRG, da osservarsi negli interventi ammessi
dalle Norme Tecniche di Attuazione.
La Normativa ambientale puntuale è articolata su tre livelli di
modelli di riferimento:
A) LIVELLO I : tessuto insediativo;
B) LIVELLO II : tipo edilizio;
C) LIVELLO III: caratteri costruttivi.
Ogni intervento comportante nuove costruzioni o modificazioni su edifici
esistenti e/o spazi aperti, dovrà essere conforme con i
caratteri definiti dai modelli di riferimento, al livello
corrispondente definito di seguito, ammessi nella zona omogenea.
CATEGORIA DI INTERVENTO (ai sensi art. 9 delle presenti Norme) |
LIVELLO DI CONFORMITÀ RICHIESTO |
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tessuto insediativo |
tipo edilizio |
caratteri costruttivi |
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a0 - |
opere interne |
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SI |
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a1 - |
interventi di manutenzione ordinaria |
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SI |
|
|
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a2 - |
interventi di manutenzione straordinaria |
|
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SI |
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|
|
|
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a3 - |
interventi di restauro e risanamento conservativo |
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a4 - |
interventi di ristrutturazione edilizia |
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a5 - |
interventi di ristrutt. ed. con recupero di qualità |
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a6 - |
interventi di ricostruzione edilizia |
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a7 |
interventi di ristrutturazione urbanistica |
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a8 |
interventi di ricostruzione su sedime |
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a9 |
interventi di demolizione |
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B) |
Interventi di nuova costruzione: |
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C) |
Interventi relativi ad aree scoperte |
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I
manufatti architettonici compresi all'interno delle zone di tipo "A"
come definite al successivo Titolo IV, Capo II o che comunque
presentino tecniche costruttive storiche quali muri perimetrali in
pietra (o parti di essi non inferiori al 50% della loro superficie
entro o fuori terra), strutture voltate, elementi decorativi di
pregio quali edicole votive, lapidi, iscrizioni, parti decorate o
quanto altro, sia meritevole di salvaguardia, sono dichiarati edifici
di interesse storico ambientale. Gli interventi da effettuarsi su
tali edifici, oltre alla conformità con la specifica
disciplina di Zona, per quanto inerente al livello di caratteri
costruttivi, dovranno risultare conformi alle voci riferite a
"edifici di interesse storico ambientale" (art. 21).
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, ogni progetto relativo a
interventi sul patrimonio edilizio esistente, dovrà far
riferimento alle tavole A – B – C – Individuazione
manufatti privi di interesse storico ambientale -, per la sussistenza
o meno delle caratteristiche sopra citate.
Sono così definiti quegli elementi costitutivi degli edifici che presentano particolare interesse storico ambientale e meritano di essere conservati e che sono ascrivibili alle seguenti categorie:
Murature in pietra a vista con pietre cantonali o conci di grandi dimensioni (con altezza superiore a cm 40);
Strutture voltate con funzioni portanti;
Architravi o portali lapidei recanti decorazioni, iscrizioni o particolari sagomature;
Edicole votive o elementi scultorei in genere;
Decorazioni pittoriche parietali riconducibili alle tradizionali facciate dipinte liguri;
Sagomature di gronde e cornicioni;
Elementi distributivi verticali con caratteristiche tipologiche originarie in edifici a schiera o derivanti da rifusione di schiere;
Quant'altro risulti meritevole di tutela;
Eventuali interventi su edifici che presentano tali elementi devono garantire la loro permanenza e salvaguardia nonché la loro valorizzazione mediante accurati restauri.
Si individuano per i tessuti presenti nel processo insediativo nel territorio comunale le caratteristiche che li definiscono e gli obbiettivi che la normativa ambientale pone in termini di mantenimento o modificabilità di tali caratteristiche.
TESSUTI STORICI
T1 TESSUTO CONTINUO ALLINEATO SU
STRADA (PREVALENZA EDIFICAZIONE A SCHIERA)
CARATTERISTICHE:
edificazione continua costituita da elementi di schiera che hanno subito diversi gradi evolutivi verso altre forme aggregative; sono presenti limitati inserimenti di edificazione a blocco ottocentesca;
permanenza dell'allineamento dei fronti principali su percorso e tra edifici attigui;
il rapporto tra edifici avviene di regola per contatto; in caso di distacco possono essere presenti volumi sospesi o elementi strutturali (archetti di scarico) che collegano le diverse unità edilizie;
i fronti secondari, se affaccianti su spazi privati o conclusi (cortili, cavedi o spazi interstiziali), possono mancare della linearità che caratterizza i fronti principali;
il rapporto con i percorsi avviene di norma senza mediazione di parti porticate o spazi privati; i porticati sono presenti se funzionali alla connessione tra spazi altrimenti non comunicanti con alcune eccezioni presenti su via A. Garibaldi.
OBBIETTIVI:
Le
caratteristiche vanno mantenute in tutte le loro peculiarità;
sono ammesse eccezioni solo in caso di interventi che insistono in
zone nodali del tessuto che non possiedono le caratteristiche
suddette e che per caratteristiche e ruolo rappresentano delle
eccezioni.
T2 CAPISALDI TIPOLOGICI
CARATTERISTICHE:
Zone edificate caratterizzate dalla presenza polarizzante di
manufatti edilizi a destinazione speciale (generalmente funzioni
pubbliche) aventi caratteristiche di interesse storico artistico, che
per dimensioni o funzione rappresentata hanno influenzato la
localizzazione o lo sviluppo degli insediamenti circostanti.
OBBIETTIVI:
In caso di valore storico gli interventi devono tendere a valorizzare
il caposaldo, in caso di assenza di valore storico, gli interventi
devono comunque rispettare e valorizzare le funzioni nodali dell'area
prevedendo opportune funzioni e collegamenti con l'intorno.
T3 EDIFICAZIONE ISOLATA DI PREGIO
(VILLE)
CARATTERISTICHE:
Tessuto costituito da residenze isolate suburbane diffuse sul
territorio di mezzacosta compreso tra Ruta e Boschetto.
Edificazione
di pregio, isolata in aree di pertinenza destinate a giardino o parco
privato. Rappresentano generalmente punti qualificanti il tessuto
sparso a trama agricola circostante.
OBBIETTIVI:
mantenimento del valore polare dell'edificio principale presente che
deve mantenere la sua posizione isolata e "emergente"
all'interno del lotto di pertinenza.
T4 TESSUTO CONSOLIDATO SU
PERCORSO DI CRINALE
CARATTERISTICHE:
Ambiente di "Crosa" imperniato su struttura viaria con
sezione di circa 2-3 metri, fiancheggiata da recinzioni in muratura
in pietra a spacco alte circa due metri; pendenza compresa tra 0 e
30%, avente pavimentazione tradizionalmente a gradonata in mattoni
con inserimenti lapidei a spacco o a risoli, spesso modificata per
l'uso carrabile.
Edificazione
laterale di tipo tradizionale composta da una o più unità
abitative aggregate aventi il lato minore attestato sul percorso.
L'edificazione è interrotta dalla presenza di aree agricole,
visibili dal percorso.
OBBIETTIVI:
mantenimento dei caratteri nella loro globalità con
particolare riferimento al rapporto tra edifici e percorso che deve
essere caratterizzato dall'alternanza di costruito e aree verdi.
Dove presente, la delimitazione netta tra percorso, aree agricole
circostanti e gruppi di edifici rappresenta un valore da tutelare.
T5 NUCLEI ISOLATI
CARATTERISTICHE:
Sono caratterizzati dall'aumento della densità edilizia lungo
percorsi storici in corrispondenza di incroci di importanza
territoriale, generando polarità rispetto al tessuto sparso su
trama agricola o a quello a bassa densità su percorso
circostante. Tessuti di matrice storica o comprendenti comunque
manufatti edilizi storici, ubicati in aree territoriali di
particolare rilevanza dal punto di vista ambientale o fruitivo.
OBBIETTIVO: mantenimento di tutte le caratteristiche con particolare riferimento
alle gerarchie degli spazi esterni e al mantenimento delle sequenze
percettive.
TESSUTI CONSOLIDATI
T6 TESSUTO A BLOCCO ORDINATO
LUNGO STRADA
CARATTERISTICHE: Edificazione continua costituita da edifici a blocco multipiano
(mediamente 5 - 6 piani, max 9-10 piani fuori terra). Permanenza
dell'allineamento su percorso in casi di insediamento lungo le
isoipse.
Rapporto costante tra edifici per distacco e orientamento della giacitura.
Allineamento lineare tra edifici contigui e frequenti corrispondenze
tra quote di gronda.
OBBIETTIVI: mantenimento del ritmo presente definito dall'alternanza dei pieni e
vuoti lungo gli assi stradali nonché dei caratteri di
allineamento stradale dei volumi.
T7 TESSUTO A VILLINI CENTRO
LOTTO, ALLINEATO LUNGO STRADA
CARATTERI:
E' composto da edificazione otto-novecentesca generalmente di buona
qualità, dalle contenute dimensioni plano volumetriche
(mediamente 2-3 piani, max 4 piani fuori terra), localizzata al
centro del rispettivo lotto allineato lungo il percorso stradale con
andamento parallelo alle isoipse, a monte dell'abitato storico di
Camogli. L'area di pertinenza, generalmente sui quattro lati
dell'edificio, è costituita da giardini.
OBBIETTIVI: mantenimento dei caratteri presenti.
T8 TESSUTO SPARSO SU TRAMA AGRICOLA
CARATTERI: occupa la parte più estesa del territorio comunale
urbanizzato. L'origine di questo tessuto, oggi costituito in
prevalenza da residenze primarie o seconde case circondate da
giardini privati, è rappresentato dalla casa tradizionale
colonica in area agricola al centro del rispettivo lotto di
pertinenza, sistemato a fasce coltivate prevalentemente ad olivo. Gli
edifici, che hanno volumetria contenuta mediamente nei due piani
fuori terra, anche se sono frequenti sopraelevazioni o palazzine a
tre piani, sono disaggregati in quanto isolati dall'area di
pertinenza vegetata di notevole estensione che, nel complesso del
territorio genera un rilevante elemento di qualità ambientale.
OBBIETTIVI: mantenimento dei caratteri suddetti.
T9 TESSUTO DISCONTINUO ALLINEATO
LUNGO STRADA A MEDIA DENSITA'
CARATTERI:
E' caratterizzato da edificazione continua lungo i principali
percorsi veicolari che strutturano l'ambito territoriale di
mezzacosta. L'urbanizzazione è avvenuta per addizione
successiva di unità edilizie, che hanno generato aggregazioni
a media densità in aree aventi il ruolo di poli urbani.
I percorsi interessati da questo processo sono di due tipi:
VIABILITA' STORICA su cui si attestano in modo discontinuo edifici aventi una dimensione coincidente con il lotto di pertinenza;
VIABILITA' VEICOLARE lungo la quale sorgono volumi a blocco isolato di notevole altezza (fino a sei piani fuori terra) se di matrice ottocentesca.
OBBIETTIVI: mantenimento dei caratteri presenti.
T10 TESSUTO DISCONTINUO ALLINEATO
LUNGO STRADA A BASSA DENSITA'
CARATTERI:
Edificazione discontinua lungo i principali percorsi veicolari ed i
tracciati storici che strutturano l'ambito di mezzacosta e ne
definiscono la morfologia insediativa. L'urbanizzazione è
avvenuta per addizione successiva di unità edilizie, che hanno
generato aggregazioni a bassa densità con edifici aventi una
dimensione coincidente con il lotto o arretrati rispetto al percorso
ma comunque strettamente relazionati ad esso.
OBBIETTIVI: mantenimento del rapporto tra tessuto edificato e percorso.
TESSUTI MODIFICABILI O CONSOLIDABILI
T11 TESSUTO A BLOCCHI CASUALE
CARATTERI:
Tessuto di recente edificazione (secondo dopoguerra) caratterizzato
da edificazione di impianto non riconoscibile; i volumi, costituiti
da blocchi isolati dal variegato profilo planimetrico hanno occupato
i lotti disponibili mantenendo un rapporto di sola funzionalità
con il percorso di accesso, che serve il tessuto in questione
attraversandolo in maniera accidentale. Non esiste continuità
di allineamenti e quote di gronda tra i volumi che sono relazionati
dalla comune indifferenza alle caratteristiche morfologiche del sito.
OBBIETTIVI:
Sono possibili discostamenti dall'impianto esistente se finalizzati a
regolarizzare il tessuto insediativo definendo una migliore
gerarchizzazione degli spazi urbani e una migliore strutturazione
generale.
T12 MANUFATTI SPECIALI
Non costituiscono un reale tessuto edilizio, bensì emergenza
all'interno del tessuto stesso. Rivestono o possono potenzialmente
rivestire un ruolo rilevante dal punto di vista socio-economico e di
riqualificazione delle aree limitrofe in virtù delle
localizzazione, dimensione e grado di flessibilità tipologica;
La flessibilità appare possibile in quanto non sono dotati di
valenze storico ambientali e la loro collocazione di norma non
rappresenta una continuità con il contesto.
Rappresentano
gli elementi più antichi all'interno del tessuto storico.
La cellula edilizia costitutiva è impostata su una campata
originariamente larga m 3,5 - 4 e profonda da m 5 a m 8,5 ed è
raddoppiata in profondità con una cellula profonda m. 4 - 6.
Questo tipo, impostato su muri perpendicolari al fronte, presenta
un'organizzazione spaziale molto elementare, scarsamente
differenziata da zona a zona. I collegamenti verticali, avvengono
tramite scala perpendicolare al fronte, che negli episodi più
arcaici, è collocata non in una campata propria ma all'interno
della cellula fondamentale.
Sono presenti organismi più evoluti, dove la cellula si allarga o
assume un ritmo binato accostando ad una cellula specialistica che
contiene le scale, quella di utilizzo vero e propria, seguono poi i
tipi in cui la scala serve più abitazioni che determinano la
nascita delle schiere rifuse e quindi delle linee.
La cellula raddoppiata in profondità determina una dimensione
complessiva dell'edificio fino a 20 metri.
Negli edifici ascrivibili alla presente categoria è di norma
opportuno il mantenimento degli elementi costitutivi nella situazione
originaria.
I tipi
presenti, rappresentano l'evoluzione dei brani di tessuto più
antico che nonostante trasformazioni successive ha mantenuto
globalmente i caratteri originari. E' presente una serialità
di elementi modulari, funzionalmente autonomi ed aventi in comune il
setto murario trasversale di divisione, organizzati lungo un percorso
di distribuzione parallelo al percorso matrice. Il sistema
distributivo, spesso ancora collocato perpendicolarmente alla
facciata, a singola o a doppia rampa permette l'accesso a diverse
unità edilizie. Le coperture sono di norma a doppia falda con
colmo parallelo alle facciate ed equidistante da queste con
inclinazione compresa tra 25 e 30 gradi.
I fronti di tali edifici denunciano gli episodi di rifusione mediante
allineamenti verticali e orizzontali delle finestre che si allargano
oltre le cellule originarie.
Le bucature, generalmente binate hanno l'altezza armonicamente
prevalente sulla larghezza secondo rapporti dimensionali
tradizionalmente diffusi.
Per le nuove costruzioni che presentino la tipologia a schiera non sono
ammesse serie di unità abitative superiori a sei, è
ammesso uno sviluppo in altezza non oltre quattro piani. I meccanismi
di collegamento verticali devono essere contenuti all'interno
dell'edificio. Possono essere presenti collegamenti verticali esterni
sino al primo piano. In questo caso il sistema di scale, addossato
alla facciata dell'edificio, deve essere in muratura con parapetto
pieno o formato da pilastrini in muratura collegati da ringhiera
metallica
Edificazione pluripiano. E' presente uno sviluppo del corpo di fabbrica parallelo alla strada, tetto a due falde con linea di colmo parallela al fronte principale. Questo tipo, di norma allineato su percorso, presenta la facciata sulla strada generalmente lineare con allineamenti verticali e orizzontali delle finestrature. Le scale sono di norma contenute all'interno dell'edificio. Possono essere presenti poggioli di limitate dimensioni, ordinatamente inseriti nel disegno di facciata. I fronti non affaccianti sulla strada sono spesso più articolati essendo stati spesso oggetto di interventi di superfetazioni o crescite organiche. Di norma questo tipo presenta sedime originario caratterizzato da forme semplici e lineari.
Edificazione
pluripiano. E' presente uno sviluppo prevalente del corpo di fabbrica
parallelo alla strada, tetto a padiglione . Questo tipo, di norma
allineato su percorso nonché con gli edifici laterali,
presenta la facciata sulla strada generalmente lineare con
allineamenti verticali e orizzontali delle finestrature. Le scale
sono contenute all'interno dell'edificio. Di norma i poggioli sono
assenti o, se presenti, sono di limitate dimensioni, ordinatamente
inseriti nel disegno di facciata. Rimane comunque estraneo alla
tradizione locale il blocco con terrazzi distribuiti a tutte le unità
immobiliari e facciate eccessivamente articolate.
Anche il sedime è, di norma, caratterizzato da forma quadrangolare con
limitatissime articolazioni.
Rappresenta
in genere l'evoluzione dell'accorpamento di edifici isolati rurali,
cresciuti organicamente, oppure è costituito dalla limitata
ripetizione modulare di elementi. E' presente una serialità di
elementi, funzionalmente autonomi ed aventi in comune il setto
murario trasversale di divisione, organizzati lungo un percorso di
distribuzione perpendicolare alle curve di livello. Per le nuove
costruzioni ascrivibili alla presente tipologia sono ammesse
aggregazioni di non oltre sei unità abitative senza soluzione
di continuità.
In caso di nuova edificazione, i singoli
elementi si possono sviluppare in
altezza per tre piani, mentre nei tessuti storici non oltre quattro
piani. I meccanismi di collegamento verticali sono contenuti
all'interno dell'edificio. Possono essere presenti collegamenti
verticali esterni sino al primo piano. In questo caso il sistema di
scale è addossato ad un muro dell'edificio.
Le coperture sono prevalentemente a falda con inclinazione compresa tra
25 e 30 gradi. Possono essere presenti tratti di copertura piana se
accessibili dalle cellule confinanti.
Le bucature, generalmente binate, per ogni singola unità
abitativa hanno l'altezza armonicamente prevalente sulla larghezza
secondo rapporti dimensionali tradizionalmente diffusi.
Unità
abitative organizzate come residenze isolate e circondate da un'area
di pertinenza attrezzata a giardino. Sono prevalenti esempi a due tre
piani, ma sono presenti alcuni casi a cinque piani che sconfinano
volumetricamente nel tradizionale blocco urbano, pur mantenendo
caratteri estetici di buon livello per la presenza di decori o
articolazioni volumetriche.
L'involucro edilizio ricalca di norma la forma rettangolare ma può
presentare articolazioni volumetriche. Le bucature, sono inscritte in
un disegno di facciata concluso.
I nuovi edifici ascrivibili a tale tipologia non possono avere più di
tre livelli fuori terra.
Unità
residenziale mono o bifamiliare organizzata come abitazione isolata.
E' preferibilmente addossata a terrazzamento, presenta un piano fuori
terra oltre all'eventuale seminterrato.
La copertura è a falda; il senso della falda è
indifferentemente parallelo o perpendicolare al fronte principale di
fabbrica.
Edifici
di non oltre 18 mq ad un piano con altezza interna inferiore
a m. 2,30, destinati a ricovero di mezzi o animali, possono
essere realizzati in muratura o legno; se realizzati in aree
terrazzate, devono essere addossati ad una fascia. Hanno copertura a
falda coperta con laterizio o ardesia o piana se praticabile.
Non sono ammesse strutture metalliche in vista o in materie plastiche.
Gli
edifici speciali ovvero a destinazione commerciale, produttiva o
agricola (stalle o contenitori di grandi dimensioni) devono
correlarsi in maniera organica con il tessuto insediativo
circostante: sono da evitarsi, se possibile, dimensioni e soluzioni
formali che determino rapporti di "fuori scala" degli
edifici in esame con i circostanti.
Questi manufatti devono avere
preferibilmente tetto a falde se non
accessibile veicolarmente o per usi lavorativi. Le pareti verticali
degli edifici devono, preferibilmente, presentare esternamente
intonaco o pietra a vista.
Gli aumenti o le modifiche ai volumi esistenti, laddove concessi, non dovranno avere forma di SUPERFETAZIONI o aggiunte non organiche, ma dovranno essere riconducibili ad uno dei seguenti criteri:
La linea
di gronda dei nuovi volumi deve trovare precisi riscontri e rapporti
planimetrici e altimetrici con quelle attigue.
copertura dei nuovi volumi deve rappresentare preferenzialmente la
continuazione della copertura dell'edificio di appartenenza o non
avere con essa una differenza di quota superiore a quella relativa ad
un piano abitativo; salvo i casi di edifici su percorso in pendenza.
La copertura dei nuovi volumi può essere rappresentata da
terrazzo praticabile se il numero di piani del nuovo volume è
inferiore di almeno uno rispetto al corpo principale della schiera.
L'intervento
può riguardare una o più cellule e può
interessare il suo o loro sviluppo verticale in maniera totale o
parziale ma deve tendere alla regolarizzazione generale del fronte. A
questo scopo occorre che i nuovi volumi presentino planimetricamente
e altimetricamente allineamenti evidenti con le parti a loro attigue.
La copertura dei nuovi volumi deve rappresentare la continuazione della
copertura della schiera di appartenenza; nel caso in cui, proseguendo
la falda inclinata non si riesca a mantenere un'altezza di piano
sufficiente, la linea di gronda dovrà essere alzata e con essa
l'intera copertura, fatto salvo il rispetto dei limiti di aumento
volumetrico e la compatibilità ambientale di quest'ultima
sopraelevazione.
La copertura dei nuovi volumi può essere rappresentata da
terrazzo praticabile se addossata in uno o più lati ad un
corpo di fabbrica più alto di almeno un piano.
La linea
di gronda dei nuovi volumi deve trovare precisi riscontri e rapporti
planimetrici e altimetrici con quelle eventualmente attigue.
In zona omogenea di tipo "A3", la sopraelevazione è ammessa
se funzionale al raggiungimento o avvicinamento dei limiti
regolamentari di altezza e può comportare un aumento massimo
di altezza esterna di cm. 50.
A prescindere dal tipo di logica aggregativa,
i prospetti dei nuovi volumi o le modificazioni prospettiche dei volumi esistenti, laddove
ammesse, devono presentare analogie evidenti con i prospetti attigui
esistenti.
I collegamenti verticali possono essere rappresentati da scale esterne
sino al primo piano fuori terra se armonicamente inserite nel disegno
di facciata in prospetti modificabili.
Se
possibile è da evitare la completa intonacatura degli edifici
privilegiando interventi di ripristino parziale, con riprese che
devono essere il più possibile simili all'originale.
Possono essere utilizzati procedimenti di consolidamento mediante
applicazione di impregnanti polimerici.
Nel caso
di rifacimenti totali, gli intonaci cementizi devono essere
sostituiti con intonaci costituiti prevalentemente a base di malte di
calce e dunque ultimati in arenino alla genovese con finitura a
frattazzo.
Non sono
consentiti rivestimenti in ceramica, in marmo, in mattoni, in pietra
ad "opus incertum" o a giunti rilevati in cemento, nonché
le zoccolature e i "lambrini" ad intonaco di cemento
strollato (ad effetto rustico).
Le
zoccolature esterne possono essere realizzate con lastre regolari di
ardesia o di altra pietra presente nella tradizione locale o finite
ad intonaco con colorazione diversa da quella soprastante.
Le
murature esistenti esterne, se in pietra a vista o ad intonaco
rustico, (malta grossolana e pietra a vista) devono essere conservate
ed opportunamente ripulite e trattate. Nel caso in cui siano state
originariamente intonacate, ed in seguito alla prolungata assenza di
manutenzione risultino attualmente in pietra a vista, è
consentito il ripristino della situazione originaria mediante
intonacatura nei modi descritti al punto A1.
Il
contorno delle bucature può comunque essere incorniciato
mediante differente tinteggiatura (preferibilmente bianca) rispetto
alle murature circostanti o nel caso di murature in pietra a vista
può essere incorniciato da una striscia di circa cm 15 di
intonaco
Le nuove
murature in pietra a vista dovranno essere costruite in pietra o con
altra tecnologia e poi rivestite con contromuro in pietra. La pietra
dovrà essere in conci in cui la dimensione orizzontale è
maggiore di quella verticale e i giunti di malta non dovranno essere
visibili.
In caso
di tinteggiatura degli edifici deve essere effettuata una
campionatura dei colori da sottoporsi all'approvazione dell'Ufficio
Tecnico Comunale.
Le
tinteggiature delle facciate degli edifici devono essere eseguite,
preferibilmente a fresco, con pitture inorganiche ai silicati di
potassio o a calce.
I colori
preferibili, in armonia con gli edifici esistenti, e nelle tonalità
del repertorio tradizionale, possono variare tra le gamme del rosa,
del giallo/rosso e delle terre in genere se di colore chiaro.
I colori da usarsi devono essere riferiti al recupero (per quanto possibile)
delle tracce di tinteggiatura reperibili sulle facciate.
Per le facciate con decorazioni dipinte (marcapiani, cornici di finestre e
porte, cantonali) è indispensabile un ripristino senza
semplificazioni di forme e colori o modifiche, a meno che queste
ultime siano tese a recuperare le decorazioni originarie.
Non sono consentite tinteggiature plastiche al quarzo, tinte epossidiche,
spatolati, graffiati acrilici ed ogni altra pittura con effetti di
rilievo, grane e corrugamenti artificiosi, e comunque qualsiasi altro
genere di tinte impermeabili che non permettano la traspirazione del
muro.
La
sporgenza delle falde, dal filo dalla muratura perimetrale, deve
essere contenuta nella dimensione di 40 cm a meno di particolari
sagomature storiche esistenti.
In caso
di sagomature e modanature esse devono essere riprese senza
semplificazioni.
I canali
di gronda ed i pluviali devono essere eseguiti in rame o lamiera
zincata a sezione rotonda. Non sono consentiti canali o tubi di
materiale plastico.
L'inclinazione
delle falde deve ricalcare quella precedente altrimenti deve essere
compresa tra i 25 e 35 gradi.
I manti
delle coperture a falde, con o senza muretti d’attico, devono
essere eseguiti in lastre di ardesia regolari secondo la tecnologia
tradizionale ovvero le lastre saranno posate a malta con
sovrapposizione doppia o tripla. Sulle linee di colmo e
all'intersezione di falda dovranno essere posti coppi in laterizio.
Non sono consentite coperture in laterizi, lastre ondulate (ondulux, lamiere
ecc.), materiali plastici in genere, coppi alla francese,
laterocemento e materiali simili.
Nei
tetti a falda può essere ammessa la presenza di abbaini o
aperture raso falda “tipo Velux” nel numero idoneo se
rapportato alla dimensione di superficie della falda e comunque di
dimensioni minime strettamente connesse all’uso ad eccezione
della zona A1 dove sono vietati.
E' consentita, se
in accordo con i caratteri tipologici e costruttivi dell'edificio la
sostituzione di coperture piane in coperture a falde con conseguente
sostituzione del manto di copertura con lastre in ardesia
nonché nel rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate
nell’allegato “A” alla DCC n. 18 del 25/2/2002
(prescrizioni alle coperture degli edifici).
E'
consentito altresì il mantenimento di coperture piane laddove
esistenti; in questo caso le protezioni perimetrali possono essere in
muratura o in pilastrini in muratura e ringhiera metallica.
I
parapetti devono essere in muratura piena, intonacati e tinteggiati
come le parti sottostanti delle pareti verticali oppure costituiti da
pilastrini in muratura collegati da ringhiere metalliche costituite
preferenzialmente da piattina metallica opportunamente sagomata
secondo i modelli tradizionali.
Le
coperture piane devono avere pavimentazione come prescritto al punto
D2.
Devono
essere realizzati preferibilmente secondo i modelli tradizionali
locali, a sezione quadrata in muratura intonacata e testa coperta in
lastre di ardesia o tegole marsigliesi, in sintonia con il manto di
copertura. E' altresì consentita l'installazione di camini
prefabbricati in cotto di sezione rotonda o la costruzione di camini
finiti al colmo con lastra di ardesia sormontata da struttura
piramidale di mattoni pieni.
Le canne
fumarie devono essere comunque incassate nelle murature verticali
fatto salvo il caso in cui ci si trovi in presenza di murature
storiche, in pietra di notevole spessore: in questa eventualità,
la canna fumaria può rimanere esterna al corpo dell'edificio,
ma deve essere adeguatamente intonacata e la sua parte terminale, in
basso, deve poggiare su apposita mensola in muratura, sagomata
secondo i modelli tipici dell'architettura tradizionale.
Le bucature devono mantenere i rapporti dimensionali presenti attualmente nell'edificio di appartenenza.
Circa icontorni delle bucature si hanno i seguenti casi:
i mezzanini di porte o finestre devono essere trattati ad intonaco o con lastra di ardesia di spessore limitato e non aggettante sulla facciata;
davanzali e soglie devono essere esclusivamente in marmo bianco o ardesia (salvo preesistenze storiche);
stipiti delle finestre devono essere finiti a intonaco;
stipiti e pilastrate delle porte devono essere trattati ad intonaco o con lastra di ardesia o marmo bianco non aggettante sulla facciata.
PERSIANE:
Le persiane devono essere del tipo tradizionale alla genovese a
stecca aperta, con voletto rialzabile, eseguite in legno, alluminio o
PVC verniciati preferibilmente in colore verde scuro (verde
imperiale).
Non sono consentite persiane avvolgibili e materiali quali alluminio
anodizzato naturale o brunito.
SCURI
INTERNI: le finestrature possono avere in sostituzione o in aggiunta
a serramenti esterni scuri interni. In questo caso le finestrature
dovranno avere i pannelli vetrati interrotti da traverse orizzontali.
FINESTRE E PORTEFINESTRE: devono essere del tipo a telaio e contro telaio in
legno (o alluminio, PVC, o similari) verniciato in colore bianco o
legno naturale solo quando il prospetto dell’edificio
presenti tale prevalenza tipologica.
Le ante
mobili vetrate devono rispettare le caratteristiche dei modelli
tradizionali locali e preferibilmente non devono essere superiori al
numero di due. I pannelli vetrati possono essere interrotti da
traverse orizzontali solo quando il prospetto dell’edificio
presenti tale prevalenza tipologica.
Sono
ammesse porte di legno verniciato opaco o tinteggiate a smalto con i
colori della tradizione locale (verde scuro, grigio o marrone).
Non sono consentiti portoncini in alluminio anodizzato naturale o brunito ed
in materiale plastico anche se ad imitazione del legno.
Sono ammesse porte in legno o rivestite in legno ad una o più ante, purché realizzate con le caratteristiche indicate al punto C4. Sono consentite le porte ad apertura a bilico (basculanti). Non sono consentite porte metalliche a scorrimento tipo: saracinesche, cancelli estensibili etc.
Sono ammesse porte in legno a più ante con l'inserimento di pannelli a vetri trasparenti. Tali serramenti potranno essere integrati da cancelli di ferro nelle forme e nei colori tradizionali locali posizionati sul filo esterno della muratura perimetrale.
Le scale
esterne non possono essere a sbalzo ma devono essere appoggiate su
muretto perimetrale che può costituire anche protezione
laterale se innalzato in maniera completa o limitatamente a
pilastrini ad opportuna altezza. Sono ammesse scale a sbalzo solo se
funzionali a mantenere passaggi sottostanti esistenti.
Le scale
esterne devono preferenzialmente essere collocate in aderenza ad un
muro dell'edificio.
Sono
ammessi i materiali di rivestimento di tradizione locale quale
l'ardesia, il marmo bianco, la pietra locale, l'arenaria.
Non sono
consentiti rivestimenti in ceramica, in grès, nonché in
marmo e in pietre di importazione estranee alla tradizione locale
(travertino, marmo di Trani, ecc.).
I
materiali utilizzabili per i rivestimenti , le lastricature e la
ultimazione delle sistemazioni esterne devono essere: ardesia,
arenaria, cotto (mattonato), piastrelle di cemento a disegno
tradizionale con esclusione di elementi autobloccanti, ciottoli
(risoli), terreno naturale.
I
parapetti di scale esterne e terrazzi dovranno essere in muratura
intonacati ed eventualmente protetti con lastre di ardesia, marmo o
arenaria.
Non sono consentiti parapetti in cemento prefabbricati traforati.
Sono consentite ringhiere metalliche per balconi e poggioli a sbalzo sulla
facciata.
Non sono
consentite pavimentazioni esterne in ceramica e grès, nonché
in lastre di pietra di importazione estranee alla tradizione locale.
Le
insegne devono essere dipinte direttamente sui muri o su pannelli e
supporti (in legno, ardesia, ceramica, metallo) affissi agli stessi e
comunque, se a bandiera, non sporgenti oltre cm 80 dal filo esterno
delle murature.
Non sono
ammesse insegne al neon a illuminazione interna diffusa.
Le tende devono essere realizzate con tela di colore naturale, montate su
strutture leggere e di limitata estensione.
Le
intelaiature non devono recare deturpamenti agli edifici e devono
essere realizzate con materiali e tinte appropriati. Non sono
consentiti pannelli verticali che precludano la percezione visiva
degli spazi pubblici.
I pergolati possono essere consentiti se di dimensioni e forme compatibili con gli edifici e comunque da realizzarsi esclusivamente con strutture in legno o in metallo verniciato. Non sono consentiti tamponamenti verticali ne coperture orizzontali. Le tettoie esterne sono consentite solo sopra gli accessi degli edifici e devono avere dimensioni max cm 100 X cm 120 e devono essere costituite da lastra di ardesia o vetro intelaiato in struttura metallica
Essi, oltre a non compromettere l'identificazione dei manufatti architettonici di pregio, devono garantire una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito. Devono :
essere costituiti da strutture leggere che ne garantiscano lo smantellamento stagionale senza particolari interventi di ripristino del suolo pubblico;
essere realizzati esclusivamente entro le proiezioni ortogonali delle fronti dell'esercizio pubblico al quale sono connessi.
Preferibilmente devono avere fioriere, purché in armonia con l'intorno.
Eventuali
barriere frangivento sono ammesse se non alte più di m. 2 e
realizzate in materiale trasparente.
La
copertura deve essere a tenda, canniccio o tensostruttura o altro
materiale se correttamente inserito nel contesto specifico.
Le
recinzioni devono essere composte da parte inferiore in muratura e
recinzione metallica trasparente superiore.
La parte
muraria deve essere piena, intonacata e finita con scossalina lapidea
o modanatura muraria; essa deve avere altezza massima esterna di cm.
90.
La recinzione non deve superare nel suo complesso (comprendendo cioè
la parte muraria e quella metallica) l'altezza massima di cm. 250
misurata sul lato esterno della recinzione.
Le recinzioni chiuse rappresentano la tipologia della recinzione fondiaria in ambiente semirurale ligure e contribuiscono a determinare l'ambiente delle "crose"; esse sono costituite da muratura piena con altezza compresa tra cm 200 e cm 250. La muratura può essere finita a intonaco costituito prevalentemente a base di malte di calce e dunque ultimato in arenino alla genovese con finitura a frattazzo, oppure può essere lasciata in pietra a vista senza giunti in rilievo ma rinzaccati con scaglie di pietra. La sommità non potrà essere rivestita se non a intonaco.
In ambiente rurale le recinzioni dovranno evitare di interrompere l'ambiente "aperto". Esse dovranno essere costituite da un basamento in muratura di altezza massima di cm. 20 sormontato da rete metallica con annessa eventuale siepe arbustiva costituita da essenze arboree preferibilmente autoctone.
I muri
di contenimento devono essere realizzati in pietra a spacco o
comunque rivestiti da contromuro in pietra. Nei conci in pietra la
dimensione orizzontale deve essere prevalente su quella verticale e
non devono essere visibili i giunti in malta.
La loro
altezza massima fuori terra deve essere di m. 2,70 e, in caso di
necessità di opere di contenimento di altezza maggiore, la
sistemazione può avvenire mediante interruzione del muro di
contenimento e continuazione in posizione arretrata rispetto al
tratto sottostante; la distanza tra le opere murarie deve essere
superiore a m. 1,00 in modo da ottenere una sistemazione finale a
gradoni.
Nel caso
di rifacimenti totali, gli intonaci cementizi devono essere
sostituiti con intonaci costituiti prevalentemente a base di malte di
calce e dunque ultimati in arenino alla genovese con finitura a
frattazzo.
Non sono
consentiti rivestimenti in ceramica, in marmo, in mattoni, in pietra
ad "opus incertum" o a giunti rilevati in cemento, nonché
le zoccolature e i "lambrini" ad intonaco di cemento
strollato (ad effetto rustico).
Le
zoccolature esterne possono essere realizzate con lastre regolari di
ardesia o di altra pietra presente nella tradizione locale, finite ad
intonaco con colorazione diversa da quella soprastante o finite a
intonaco rustico.
Le
murature esistenti esterne, se in pietra a vista o ad intonaco
rustico, (malta grossolana e pietra a vista) devono essere conservate
ed opportunamente ripulite e trattate.
Il
contorno delle bucature può comunque essere incorniciato
mediante differente tinteggiatura (preferibilmente bianca) rispetto
alle murature circostanti o nel caso di murature in pietra a vista
può essere incorniciato da una striscia di circa cm 15 di
intonaco
Le nuove murature in pietra a vista dovranno essere costruite in pietra o con
altra tecnologia e poi rivestite con contromuro in pietra. La pietra
dovrà essere in conci in cui la dimensione orizzontale è
maggiore di quella verticale e i giunti di malta non dovranno essere
visibili.
In caso
di tinteggiatura degli edifici deve essere effettuata una
campionatura dei colori da sottoporsi all'approvazione dell'Ufficio
Tecnico Comunale.
Le tinteggiature delle facciate degli edifici devono essere eseguite,
preferibilmente a fresco, con pitture inorganiche ai silicati di
potassio o a calce.
I colori
preferibili, in armonia con gli edifici esistenti, e nelle tonalità
del repertorio tradizionale, possono variare tra le gamme del rosa,
del giallo/rosso e delle terre in genere se di colore chiaro.
Per interventi su facciate con decorazioni dipinte (marcapiani, cornici
di finestre e porte, cantonali) è indispensabile un ripristino
senza semplificazioni di forme e colori o modifiche, a meno che
queste ultime siano tese a recuperare le decorazioni originarie.
Non sono consentite tinteggiature plastiche al quarzo, tinte epossidiche,
spatolati, graffiati acrilici ed ogni altra pittura con effetti di
rilievo, grane e corrugamenti artificiosi, e comunque qualsiasi altro
genere di tinte impermeabili che non permettano la traspirazione del
muro.
La
sporgenza delle falde, dal filo dalla muratura perimetrale, deve
essere contenuta nella dimensione di 40 cm a meno di particolari
sagomature storiche esistenti.
In caso
di sagomature e modanature esse devono essere riprese senza
semplificazioni.
I canali
di gronda ed i pluviali devono essere eseguiti in rame o lamiera
zincata a sezione rotonda o rettangolare. Non sono consentiti canali
o tubi di materiale plastico.
L'inclinazione
delle falde deve essere compresa tra i 25 e 35 gradi.
I manti delle coperture a falde devono essere eseguiti in lastre di ardesia
regolari o tegole marsigliesi in laterizio. Nella zona A1 è
ammessa la posa del manto di copertura in ardesia esclusivamente con
malta.
Nel
primo caso le lastre saranno posate mediante ganci o malta con
sovrapposizione doppia o tripla. Sulle linee di colmo e
all'intersezione di falda dovranno essere posti coppi in laterizio.
Nel caso di copertura in laterizio, è possibile eseguire in abbadini di
ardesia la fascia di copertura attigua alla gronda per una profondità
di 40 cm.
Non sono
consentite coperture in lastre ondulate (ondulux, lamiere ecc.),
materiali plastici in genere, coppi alla francese, laterocemento e
materiali simili.
E'
consentita, se in accordo con i caratteri tipologici e costruttivi
dell'edificio la sostituzione di coperture piane in coperture a falde
con conseguente sostituzione del manto di copertura con lastre in
ardesia o cotto.
E'
consentito altresì il mantenimento di coperture piane laddove
esistenti; in questo caso le protezioni perimetrali possono essere in
muratura o in pilastrini in muratura e ringhiera metallica.
I
parapetti devono essere in muratura piena, intonacati e tinteggiati
come le parti sottostanti delle pareti verticali oppure costituiti da
pilastrini in muratura collegati da ringhiere metalliche costituite
preferenzialmente da piattina metallica opportunamente sagomata
secondo i modelli tradizionali.
Le
coperture piane devono avere pavimentazione come prescritto al punto
D2.
Devono essere realizzati preferibilmente secondo i modelli tradizionali locali, a sezione quadrata in muratura intonacata e testa coperta in lastre di ardesia o tegole marsigliesi, in sintonia con il manto di copertura. E' altresì consentita l'installazione di camini prefabbricati in cotto di sezione rotonda o la costruzione di camini finiti al colmo con lastra di ardesia sormontata da struttura piramidale di mattoni pieni.
Le canne fumarie devono essere comunque incassate nelle murature verticali fatto salvo il caso in cui ci si trovi in presenza di murature storiche, in pietra di notevole spessore: in questa eventualità, la canna fumaria può rimanere esterna al corpo dell'edificio, ma deve essere adeguatamente intonacata e la sua parte terminale, in basso, deve poggiare su apposita mensola in muratura, sagomata secondo i modelli tipici dell'architettura tradizionale.
Le bucature devono preferibilmente ricalcare i rapporti dimensionali presenti nel contesto ovvero con l'altezza di dimensione armonicamente maggiore rispetto all'altezza.
Gli infissi esterni possono essere costituiti da:
persiane che devono essere del tipo tradizionale alla genovese a stecca aperta, con voletto rialzabile, eseguite in legno, alluminio o PVC verniciati preferibilmente in colore verde scuro (verde imperiale).
serramenti avvolgibili solo dove già esistenti.
Non sono consentiti materiali quali alluminio anodizzato naturale o brunito.
SCURI
INTERNI: le finestrature possono avere in sostituzione o in aggiunta
a serramenti esterni scuri interni. In questo caso le finestrature
dovranno avere i pannelli vetrati interrotti da traverse orizzontali.
FINESTRE E PORTEFINESTRE: devono essere del tipo a telaio e contro telaio in
legno (o alluminio, PVC, o similari) verniciato in colore bianco o
legno naturale.
Le ante mobili vetrate devono rispettare le caratteristiche dei modelli
tradizionali locali e preferibilmente non devono essere superiori al
numero di due. I pannelli vetrati possono essere interrotti da
traverse orizzontali
Sono
ammesse porte di vetro, metallo, legno ed in materiale plastico se ad
imitazione del legno.
Non sono
consentiti portoncini in alluminio anodizzato naturale o brunito
Sono ammesse porte in legno o rivestite in legno ad una o più ante, purché realizzate con le caratteristiche indicate al punto C4. Sono consentite le porte ad apertura a bilico (basculanti).o porte metalliche a scorrimento tipo: saracinesche, cancelli estensibili etc.
Sono ammesse porte in legno o metallo a una o più ante con l’inserimento eventuale di pannelli a vetri trasparenti. Tali serramenti potranno essere integrati da cancelli di ferro nelle forme e nei colori tradizionali locali posizionati sul filo esterno della muratura perimetrale.
Le scale
esterne non possono essere a sbalzo ma devono essere appoggiate su
muretto perimetrale che può costituire anche protezione
laterale se innalzato in maniera completa o limitatamente a
pilastrini ad opportuna altezza. Sono ammesse scale a sbalzo solo se
funzionali a mantenere passaggi sottostanti esistenti.
Le scale
esterne devono preferenzialmente essere collocate in aderenza ad un
muro dell'edificio. I parapetti di scale esterne e terrazzi dovranno
essere in muratura intonacati ed eventualmente protetti con lastre di
ardesia, marmo o arenaria.
Sono
consentite ringhiere metalliche per balconi e poggioli a sbalzo sulla
facciata.
Sono
ammessi i materiali di rivestimento di tradizione locale quale
l'ardesia, il marmo bianco, la pietra locale, l'arenaria.
Non sono consentiti rivestimenti in ceramica, nonché in marmo e in
pietre di importazione estranee alla tradizione locale (travertino,
marmo di Trani, ecc.).
I
materiali utilizzabili per i rivestimenti , le lastricature e la
ultimazione delle sistemazioni esterne devono essere: ardesia,
arenaria, cotto (mattonato), piastrelle di cemento, ciottoli
(risoli), terreno naturale, autobloccanti in cls. e similari, grès
e similari .
Non sono
consentite pavimentazioni esterne in ceramica, nonché in
lastre di pietra di importazione estranee alla tradizione locale.
Le
insegne devono essere dipinte direttamente sui muri o su pannelli e
supporti (in legno, ardesia, ceramica, metallo) affissi agli stessi e
comunque, se a bandiera, non sporgenti oltre cm 80 dal filo esterno
delle murature.
Sono
ammesse insegne al neon a illuminazione interna diffusa.
Le tende
devono essere realizzate con tela di colore naturale, montate su
strutture leggere e di limitata estensione.
Le
intelaiature non devono recare deturpamenti agli edifici e devono
essere realizzate con materiali e tinte appropriati. Non sono
consentiti pannelli verticali che precludano la percezione visiva
degli spazi pubblici.
I pergolati possono essere consentiti se di dimensioni e forme compatibili con gli edifici e comunque da realizzarsi esclusivamente con strutture in legno o in metallo verniciato. Non sono consentiti tamponamenti verticali ne coperture orizzontali. Le tettoie esterne sono consentite se armonicamente inserite nel complesso dell'edificio.
Essi, oltre a non compromettere l'identificazione dei manufatti architettonici di pregio, devono garantire una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito. Devono :
essere costituiti da strutture leggere che ne garantiscano lo smantellamento stagionale senza particolari interventi di ripristino del suolo pubblico;
essere realizzati esclusivamente entro le proiezioni ortogonali delle fronti dell'esercizio pubblico al quale sono connessi.
Preferibilmente devono avere fioriere, purché in armonia con
l'intorno.
Eventuali
barriere frangivento sono ammesse se non alte più di m. 2 e
realizzate in materiale trasparente.
La
copertura deve essere a tenda, canniccio o tensostruttura o altro
materiale se correttamente inserito nel contesto specifico.
Le
recinzioni devono essere composte da parte inferiore in muratura e
recinzione metallica trasparente superiore.
La parte
muraria deve essere piena, intonacata e finita con scossalina lapidea
o modanatura muraria; essa deve avere altezza massima esterna di cm.
90.
La
recinzione non deve superare nel suo complesso (comprendendo cioè
la parte muraria e quella metallica) l'altezza massima di cm. 250
misurata sul lato esterno della recinzione.
Le recinzioni chiuse rappresentano la tipologia della recinzione fondiaria in ambiente semirurale ligure e contribuiscono a determinare l'ambiente delle "crose"; esse sono costituite da muratura piena con altezza compresa tra cm 200 e cm 250. La muratura può essere finita a intonaco costituito prevalentemente a base di malte di calce e dunque ultimato in arenino alla genovese con finitura a frattazzo, oppure può essere lasciata in pietra a vista senza giunti in rilievo ma rinzaccati con scaglie di pietra. La sommità non potrà essere rivestita se non a intonaco.
In ambiente rurale le recinzioni dovranno evitare di interrompere l'ambiente "aperto". Esse dovranno essere costituite da un basamento in muratura di altezza massima di cm. 20 sormontato da rete metallica con annessa eventuale siepe arbustiva costituita da essenze arboree preferibilmente autoctone.
I muri
di contenimento devono essere realizzati in pietra a spacco o
comunque rivestiti da contromuro in pietra. Nei conci in pietra la
dimensione orizzontale deve essere prevalente su quella verticale e
non devono essere visibili i giunti in malta.
La loro
altezza massima fuori terra deve essere di m. 2,70 e, in caso di
necessità di opere di contenimento di altezza maggiore, la
sistemazione può avvenire mediante interruzione del muro di
contenimento e continuazione in posizione arretrata rispetto al
tratto sottostante; la distanza tra le opere murarie deve essere
superiore a m. 1,00 in modo da ottenere una sistemazione finale a
gradoni.
Ai fini della salvaguardia degli ambienti storici e naturali, della
trasformazione e dello sviluppo equilibrati, il territorio comunale è
suddiviso in zone territoriali omogenee corrispondenti a specifiche
destinazioni d'uso e riportate nelle tavole del PRG con differenti
segni grafici.
Alle
zone territoriali omogenee si applicano in generale le presenti norme
ed in particolare le norme precisate agli articoli successivi.
Le zone territoriali omogenee sono così classificate:
1) Zone edificate storiche
(A1) |
- Zona con tessuto storico originario |
(A2) |
- Zona di nucleo o tessuto ottocentesco |
(A3) |
- Zona con edificazione di pregio ambientale su percorso |
(A4) |
- Zona con edificazione isolata di pregio ambientale |
(A5) |
- Zona con tipologia a villini di pregio ambientale |
1) Zone per insediamenti a prevalenza residenziale
(B) |
- Zona satura ambientale -Mantenimento |
(Br) |
- Zona satura soggetta a riqualificazione (Br1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |
(C1) |
- Zona di completamento lungo percorso |
(C2) |
- STRALCIATO |
(PEEP) |
- Zona di espansione soggetta a SUA vigente |
2) Zone produttive
(D) |
- Zona per attività artigianali - commerciale |
3) Zone agricole e boschive
(E1) |
- Zona agricola-residenziale |
(E2) |
- Zona agricola-ambientale |
(E3) |
- Zona boscata o costiera |
4) Zone per attività di interesse generale
(F1) |
- Zona per attrezzature ospedaliere |
(F2) |
- Zona per attrezzature portuali |
(F3) |
- Zona per la fruizione costiera |
(F4) |
- Zona per attrezzature ferroviarie |
(F5) |
- STRALCIATO |
(F6) |
- Zona a parco urbano |
(F7) |
- Zona per istruzione superiore |
5) Zone per servizi di quartiere
(I) |
- Zona per la pubblica istruzione |
(Ic) |
- Zona per attrezzature di interesse comune |
(V) |
- Zona per verde pubblico attrezzato |
(Vb) |
- Zona per attrezzature balneari |
(P) |
- Zona per parcheggio pubblico |
(Pm) |
- Zona per parcheggio misto |
5) Aree soggette a vincoli speciali
|
- Area soggetta alla Normativa del Parco Naturale Regionale di Portofino |
|
- Area a verde privato |
Nelle zone in oggetto, ogni intervento sul patrimonio edilizio
esistente e sulle aree non edificate dovrà garantirne la
conservazione, la riqualificazione e la dotazione dei principali
impianti e servizi.
A meno
di specifiche indicazioni puntuali, sono vietate nuove edificazioni.
Le zone edificate storiche sono destinati prevalentemente ad abitazione ed ai
servizi relativi.
Sono
ammessi alberghi e pensioni, negozi, locali di svago, studi
professionali e uffici in genere; i magazzini e i depositi; botteghe
artigiane e commerciali che non richiedono fabbricati appositi né
comunque autonomi da quelli residenziali.
Tutte le
attività non residenziali dovranno essere tali da non arrecare
molestia per rumori o emissioni di alcun tipo.
Purché conformi agli indirizzi e alle disposizioni del presente piano, correttamente inseriti nel contesto paesistico-ambientale e conformi con la Normativa Ambientale del presente Piano, sono ammessi gli interventi sottoindicati:
la realizzazione e l'adeguamento tecnologico degli impianti, delle canalizzazioni, delle linee elettriche e telefoniche. Nuove linee o canalizzazioni sono ammesse solo interrate o sottotraccia in murature intonacate o debitamente inserite in murature in pietra a facciavista;
la realizzazione e sostituzione di cabine elettriche o armadi per impianti telefonici che deve garantire il contenimento delle dimensioni, la collocazione in posizioni non percepibili dai principali punti di vista o l'utilizzo di locali esistenti, ove possibile;
la posa in opera di elementi di arredo e di illuminazione degli spazi pubblici e privati, che dovranno essere adeguate alle caratteristiche ambientali e dovranno essere approvate dalla commissione edilizia integrata;
la posa in opera di manufatti ed attrezzature nonché la realizzazione di strutture ed impianti strettamente funzionali alle esigenze della Amministrazione Comunale;
cambiamenti di destinazione d'uso di edifici per realizzare strutture ed attrezzature di uso pubblico e pubblici servizi;
la realizzazione di parcheggi privati di pertinenza nel sottosuolo degli immobili ovvero nei locali siti al piano terra solo per gli immobili serviti dalle strade veicolari esistenti e non in contrasto con la normativa ambientale e/o con il carattere storico dell’edificio;
la ricostruzione di muri di sostegno con materiali e tecniche tradizionali locali e opere murarie in cemento armato con contromuro in pietra, nonché interventi di ripristino e stabilizzazione dei versanti interessati da movimenti franosi e comportanti pericolo per gli insediamenti;
il deposito temporaneo dei materiali connessi ad interventi autorizzati purché sia garantita a fine lavori un'idonea sistemazione dei terreni interessati;
l'adeguamento degli edifici esistenti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la sicurezza antincendio nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali, e nel rispetto dei caratteri ambientali del manufatto interessato e di quelli circostanti;
l'installazione di tende e insegne secondo le caratteristiche specificate nella Normativa Ambientale;
la realizzazione di pergolati e dehors solo se correttamente rapportati agli edifici e realizzati secondo le caratteristiche specificate nella Normativa Ambientale e Puntuale.
Come
specificato all'art. 16 i manufatti architettonici compresi
all'interno delle zone di tipo A sono dichiarati edifici di interesse
storico ambientale. Gli interventi da effettuarsi su tali edifici
dovranno prevedere l'utilizzo di caratteri costruttivi o morfologici
presenti nella Normativa Ambientale (art. 21) riferiti a "edifici
di interesse storico ambientale".
In caso
di difformità pregressa con i suddetti caratteri, sono ammessi
quegli interventi comportanti modifiche ai manufatti architettonici
tendenti a raggiungere la conformità o comunque a ridurne la
difformità.
Interventi
di tipo a7, a9 sono assentibili a seguito di Piano di Recupero come
definito da L.R. 24/1987 e s. m.e i.
Se
conformi con la Normativa Ambientale di zona del presente Piano, sono
sempre ammessi interventi come definiti ai punti a0, a1, a2 a3,
dell’Articolo 9 a seguito del rilascio rispettivamente di
autorizzazione o concessione edilizia che verrà subordinata al
soddisfacimento della condizione di non aumento del Volume o Sp e
assenza di modifiche esterne a meno di quelle tendenti al
raggiungimento della conformità con la Normativa Ambientale.
Gli interventi con il modo a4 di cui all’Articolo 9 (interventi di ristrutturazione edilizia) sono sempre possibili quando gli interventi stessi non comportino:
a) la totale sostituzione dell’organismo edilizio preesistente;
b) contrasto con le indicazioni di zona di aumento del Volume o Sp;
c) compromissioni delle caratteristiche tipologiche, architettoniche
e dimensionali dell’esterno dell’edificio nonché
di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti
nell’organismo edilizio;
d) mutamento delle destinazioni d’uso incompatibile con le
caratteristiche indicate alla lettera c);
e) limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, un
incremento del numero dei vani, con esclusione dei locali destinati a
servizi accessori, superiore ad un terzo di quelli preesistenti,
fermo restando in ogni caso l’obbligo di osservanza dei
requisiti prestazionali dell’edilizia residenziale prescritti
dalla vigente normativa statale e regionale nonché l’obbligo
della dotazione dei pertinenti spazi per parcheggi nella misura di un
posto macchina per ogni unità immobiliare realizzata in
aggiunta a quelle preesistenti, sempreché non sia dimostrata
l’impossibilità, per mancata disponibilità di
spazi idonei, di assolvere a tale obbligo ed in tal caso devono
essere però pagati equivalenti oneri di urbanizzazione;
f) realizzazione di alloggi inferiori a mq. 50 di superficie netta,
con l’eccezione dell’ex Albergo Italia per il quale, nel
caso di interventi pubblici e/o convenzionati, possono essere
realizzati alloggi di taglio minore;
g) contrasto con la Normativa Ambientale di zona.
Per tutti gli interventi sopracitati, esiste l'obbligo nel caso in cui questi interessino facciate o parti di esse, di provvedere alla sistemazione sottotraccia, o comunque opportunamente inserite nel disegno delle facciate delle canne fumarie, ventilazioni, canalizzazioni tecnologiche in genere.
Oltre agli interventi come definiti dell’Articolo 25, sono altresì consentiti interventi di cui ai punti a5, a6 cui all’Articolo 9 con concessione convenzionata, onde poter riqualificare edifici e/o manufatti presenti privi di valore architettonico ed ambientale, e per poter soddisfare eventuali esigenze di ordine funzionale.
Tutti gli interventi suddetti sono assentibili a seguito del soddisfacimento delle seguenti condizioni da parte dell'intervento previsto:
a) non aumento del Volume o Sp;
b) assenza di varianti sostanziali esterne, a meno di quelle interessanti i fronti modificabili come rappresentati nella TAV. P2: "Normativa Edilizio-Ambientale Puntuale del C.S”. o se non finalizzate al raggiungimento della conformità con le prescrizioni contenute nelle Normativa Edilizio-Ambientale Puntuale.
In caso
di modifiche sostanziali esterne, sono richiesti elaborati
fotografici e grafici, rappresentanti le visioni prospettiche e
planimetriche dell'intervento per un raggio sufficiente a illustrare
il contesto nel quale si colloca l'intervento; tale raggio dovrà
necessariamente comprendere l'unità di riferimento elementare
in cui è collocato l'oggetto dell'intervento.
Sui
fronti dell’edificato lungo l’asse di attraversamento
della zona (Via P. Schiaffino, Via della Repubblica, Via XX Settembre
e sulla Via Garibaldi) è fatto divieto assoluto di
realizzare posti auto e/o box ai piani terra degli edifici vista la
notevole importanza di asse commerciale.
Sono
vietate alterazioni delle quote del terreno che comportino variazioni
esterne di oltre cm 50. Sono assentibili a seguito di
concessione convenzionata sistemazioni esterne che comportino
variazioni superiori se finalizzate anche ad una migliore fruizione
pubblica di aree scoperte.
NORMATIVA AMBIENTALE
Al fine di una tutela del patrimonio storico ambientale interno alla zona omogenea, esso viene evidenziato nella tavola
TAV. P2: "Normativa Edilizio-Ambientale Puntuale del C.S "
(redatta su catastali in scala 1:1000)
Nella planimetria sono evidenziati:
DELIMITAZIONE UNITÀ ELEMENTARE DI RIFERIMENTO
Rappresenta l'isolato o la porzione di esso che, in caso di modificazioni dell'impianto distributivo o di variazioni esterne di un edificio, deve essere preso a riferimento per definire un'analisi del tessuto insediativo, dei tipi edilizi presenti nonché gli elementi di particolare interesse storico ambientale come definiti all'art. 17. Ciò al fine di garantire la correttezza e la congruità degli interventi che comunque devono essere conformi ai criteri di intervento ai sensi degli artt. 19, 20 delle presenti N. d. A. Nel caso di modifiche esterne, occorre definire gli effetti di queste sull'intera Unità elementare anche con elaborati grafici illustrativi in scala non inferiore a 1:200 inerenti i fabbricati presenti all'interno dell'unità elementare e eventualmente su quelli confinanti se contigui.
MANUFATTO ARCHITETTONICO
Sono
definiti manufatti architettonici tutti gli edifici o costruzioni che
presentino caratteristiche costruttive non precarie. In caso di
intervento su un manufatto architettonico, si deve specificare il
tipo edilizio cui esso è riconducibile ai sensi dell'art. 19.
Come specificato all'art. 16 i manufatti architettonici compresi
all'interno della zona di tipo A1, sono dichiarati edifici di
interesse storico ambientale.
In caso
di difformità pregressa con i suddetti caratteri, gli
interventi comportanti modifiche ai manufatti architettonici devono
tendere a raggiungere la conformità o comunque a ridurne la
difformità.
MANUFATTI PRIVI DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE
Sono così definiti quegli edifici di recente realizzazione o che comunque hanno subito tali interventi da compromettere l'unità formale e architettonica o tipologica originaria. Per essi è ammessa la trasformazione verso organismi edilizi maggiormente consoni con il contesto riguardo agli elementi formali e tipologici.
FRONTI MODIFICABILI
Sono
così definiti quei fronti che delimitano parti di edifici che
hanno subito manomissioni o interventi tali che hanno pregiudicato la
congruità formale, architettonica o tipologica. La
modificabilità di tali fronti può riguardare il diverso
posizionamento delle bucature, l'eliminazione dei corpi aggiunti
recentemente o la variazione planimetrica del fronte stesso per
l’inserimento di collegamenti verticali (scale, ascensori,
...). La modificabilità è prevista solo al fine di
recuperare una congruità formale e tipologica globale.
Gli interventi di
modificabilità devono essere riconducibili ad uno dei criteri
di cui all'art. 20, mentre eventuali modificazioni delle bucature
devono comunque tendere ad un ordine generale del fronte per cui sono
da ricercarsi, per quanto possibile, allineamenti sia verticali che
orizzontali delle bucature. Le modificazioni volumetriche, ove
consentito, vanno realizzate nel rispetto delle distanze minime dai
fabbricati e dai confini di proprietà stabiliti dal Codice
Civile.
SPAZI APERTI QUALIFICATI
Sono così definiti quegli spazi che per funzione assolta e/o per le caratteristiche ambientali particolarmente rappresentative sono da tutelare e valorizzare attraverso il mantenimento dei caratteri costruttivi, d'arredo e delle funzioni affaccianti su di essi. A tale proposito è fatto divieto realizzare autorimesse nei piani terra degli edifici affaccianti su tali spazi.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T1, |
T2, T6 |
NOTE: |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E1, E2, E3 |
E4, E9 |
NOTE: |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Utilizzabili tutte le voci di cui all'art. 21 a eccezione di F3 |
Oltre agli interventi come definiti dell’Articolo 25, sono
altresì consentiti interventi di cui ai punti a5, a6 di cui
All’Articolo 9 con concessione edilizia convenzionata, onde
poter riqualificare edifici e/o manufatti presenti privi di valore
architettonico ed ambientale.
Tutti gli interventi suddetti sono assentibili a seguito del
soddisfacimento delle seguenti condizioni da parte dell'intervento
previsto:
a) non aumento del Volume o Sp;
b) assenza di varianti sostanziali esterne, a meno di quelle finalizzate al raggiungimento della conformità con le prescrizioni contenute nelle Normativa Edilizio-Ambientale Puntuale.
In caso
di modifiche sostanziali esterne, sono richiesti elaborati
fotografici e grafici, rappresentanti le visioni prospettiche e
planimetriche dell'intervento per un raggio sufficiente a illustrare
il contesto nel quale si colloca l'intervento; tale raggio dovrà
necessariamente comprendere l'unità di riferimento elementare
in cui è collocato l'oggetto dell'intervento.
Sono
vietate alterazioni delle quote del terreno che comportino variazioni
esterne di oltre cm 50. Sono assentibili a seguito di
concessione convenzionata sistemazioni esterne che comportino
variazioni superiori se finalizzate anche ad una migliore fruizione
pubblica di aree scoperte.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T5, T6, |
T1, T2, T4 |
NOTE: |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI> |
PRESENTI |
E3, E4 |
E2 |
NOTE: |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art. 21 |
Oltre
agli interventi come definiti dell’Articolo 25, sono altresì
consentiti interventi di cui all’Articolo 9 ai punti a5 e a6, a
seguito di Concessione edilizia convenzionata, onde poter
riqualificare edifici e/o manufatti presenti privi di valore
architettonico ed ambientale, e per poter soddisfare eventuali
esigenze di ordine funzionale.
Gli
interventi di cui ai modi a5 e a6 sono assentibili a seguito del
soddisfacimento delle seguenti condizioni da parte dell'intervento
previsto:
a) aumento del Volume contenuto entro le seguenti quantità:
volume esistente |
variazione volumetrica |
fino a mc 500 |
+10 % |
superiore a mc 500 |
50 mc |
Interventi comportanti modifiche volumetriche devono essere riconducibili a uno dei criteri descritti all'art. 20.
b) assenza di varianti sostanziali esterne, a meno di quelle finalizzate al raggiungimento della conformità con le prescrizioni contenute nelle Normativa Edilizio-Ambientale Puntuale;
In caso
di varianti sostanziali esterne, sono richiesti elaborati fotografici
e grafici, rappresentanti le visioni prospettiche e planimetriche
dell'intervento per un raggio sufficiente a illustrare il contesto
nel quale si colloca l'intervento.
E'
ammessa, in sostituzione di volumi precari esistenti, la
realizzazione di ricoveri attrezzi o automezzi se ricavati
all'interno di terrazzamenti o comunque interrati con ricomposizione
della morfologia del terreno con idoneo strato vegetale soprastante.
Essi possono presentare un fronte esterno non esteso oltre i m.6,00 ,
Snr minore a mq 18,00 e h interna non superiore a m. 2,30.
Gli
interventi di recupero o modifica dei fabbricati facenti parte del
tessuto storico possono altresì comportare quelle
trasformazioni parziali della morfologia del terreno circostante ai
fabbricati medesimi che siano preordinate a consentire un più
razionale utilizzo dei relativi locali, nel rispetto delle
connotazioni paesistico-ambientali del contesto d'ambito.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T4 |
|
NOTE: |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E5, E7, E8 |
E2, E4 |
NOTE: |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art. 21. |
All’interno della zona con edificazione isolata di pregio sono consentiti:
1) per
l’edificio principale dell’area gli interventi di cui
all’Articolo 25;
2) per
gli altri manufatti o edifici secondari all’interno dell’area
sono consentiti gli interventi di cui ai punti a5 e a6 dell’Articolo
9.
Gli
interventi di cui al punto 1) sono assentiti all’interno della
volumetria geometrica esistente dell’edificio.
Può
essere consentito un parziale aumento di superficie lorda di piano
(Sp) nei limiti del 15% dell’esistente se non vengono
compromesse le caratteristiche architettoniche.
Gli
interventi di cui al punto 2) sono consentiti anche con l’incremento
volumetrico del 10% onde poter riqualificare edifici e/o manufatti
presenti privi di valore architettonico ed ambientale, e per poter
soddisfare eventuali esigenze di ordine funzionale.
E'
ammessa, in sostituzione di volumi precari esistenti, la
realizzazione di ricoveri attrezzi o automezzi se ricavati
all'interno di terrazzamenti o comunque interrati con ricomposizione
della morfologia del terreno con idoneo strato vegetale soprastante.
Essi possono presentare un fronte esterno non esteso oltre i m.6,00 ,
Snr minore a mq 18,00 e h interna non superiore a m. 2,30.
Gli
interventi di recupero o modifica dei fabbricati facenti parte del
tessuto storico possono altresì comportare quelle
trasformazioni parziali della morfologia del terreno circostante ai
fabbricati medesimi che siano preordinate a consentire un più
razionale utilizzo dei relativi locali, nel rispetto delle
connotazioni paesistico-ambientali del contesto d'ambito.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T3 |
T4 |
NOTE: |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E6 |
E7, E8 |
NOTE: |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art. 21. |
Oltre
agli interventi come definiti dell’Articolo 25, sono altresì
consentiti gli interventi di cui al punto a5, a6 di cui all’Articolo
9 onde poter riqualificare edifici e/o manufatti presenti privi di
valore architettonico ed ambientale e per poter soddisfare eventuali
esigenze di ordine funzionale.
Tutti
gli interventi suddetti sono assentibili senza varianti sostanziali
esterne a meno di quelle finalizzate al raggiungimento della
conformità con le prescrizioni contenute nelle Normativa
Edilizio-Ambientale Puntuale; nel qual caso può essere
consentito un incremento volumetrico del 5% una tantum.
E'
ammessa, in sostituzione di volumi precari esistenti, la
realizzazione di ricoveri attrezzi o automezzi se ricavati
all'interno di terrazzamenti o comunque interrati con ricomposizione
della morfologia del terreno con idoneo strato vegetale soprastante.
Essi possono presentare un fronte esterno non esteso oltre i m.6,00 ,
Snr minore a mq 18,00 e h interna non superiore a m. 2,30.
Gli interventi di recupero o modifica dei fabbricati facenti parte del
tessuto storico possono altresì comportare quelle
trasformazioni parziali della morfologia del terreno circostante ai
fabbricati medesimi che siano preordinate a consentire un più
razionale utilizzo dei relativi locali, nel rispetto delle
connotazioni paesistico-ambientali del contesto d'ambito.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T7 |
T6, T9 |
NOTE: |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E6, E4 |
E7 |
NOTE: |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art.21. |
STRALCIATO.
Le zone
residenziali sono destinate prevalentemente ad abitazione ed ai
servizi relativi.
Sono
ammessi alberghi e pensioni, i negozi, i locali di svago, gli studi
professionali e commerciali e gli uffici in genere; le autorimesse, i
magazzini e i depositi; sono altresì ammesse attività
artigiane che non richiedono fabbricati appositi né comunque
autonomi da quelli residenziali.
Tutte le
attività non residenziali dovranno essere tali da non arrecare
molestia per rumori o emissioni di alcun tipo.
Per le
attività presenti ed in contrasto con le destinazioni ammesse,
il Comune, su parere conforme della Commissione Edilizia e
previa valutazione delle circostanze, caso per caso, può
concedere opere di adeguamento dei manufatti, per le esigenze
tecnologiche e funzionali delle attività in corso, purché
non comportino aumento della superficie utile lorda né del
volume.
Sono le
parti del territorio totalmente edificate, che non possiedono
caratteri storici ma che, per localizzazione e struttura interna
hanno raggiunto un assetto consolidato di buon livello ambientale.
Il tessuto edilizio presenta tali caratteristiche di saturazione da non
consentire nuovi edifici ma solo modesti incrementi dei volumi
esistenti, ove possibile.
Sono
ammesse tutte le destinazioni d'uso di cui al precedente articolo 32.
Sono destinate prevalentemente ad usi residenziali stabili per le quali,
nel caso di edifici esistenti, sono ammessi ampliamenti volumetrici
modesti, derivanti da operazioni di ristrutturazione, come di seguito
specificati.
Purché
conformi alla Normativa edilizio-ambientale, sono consentiti gli
interventi di cui all'art. 9 nei modi a1, a0, a2, a3, a4, a5, a6, a9.
In relazione alla ristrutturazione edilizia ed alla ricostruzione
edilizia prevista nei modi a5 e a6, è ammesso, se compatibile
con la normativa edilizio-ambientale, l'incremento "una tantum"
della volumetria residenziale sino al 10% con un massimo di mc 50 con
il rispetto dei parametri seguenti:
Dc = 5,00 m.
Ds = 6,00 m. (derogabile in caso di sopraelevazioni di edifici situati a
distanze minori dalle strade)
De = 10,00 m.
H = 12,00 m.
Nella zona B della vallata di
Camogli per gli interventi di cui al comma precedente da attuare in
edifici fino a 600 mc sono ammessi incrementi della volumetria
esistente del 20%.
E' ammessa, in sostituzione di volumi precari
esistenti, la realizzazione di ricoveri attrezzi o automezzi se
ricavati all'interno di terrazzamenti o comunque interrati con
ricomposizione della morfologia del terreno con idoneo strato
vegetale soprastante. Essi possono presentare un fronte esterno non
esteso oltre i m.6,00 , Snr minore a mq 18,00 e h interna non
superiore a m. 2,30.
Gli interventi di recupero o modifica dei fabbricati esistenti possono
altresì comportare quelle trasformazioni parziali della
morfologia del terreno circostante ai fabbricati medesimi che siano
preordinate a consentire un più razionale utilizzo dei
relativi locali, nel rispetto delle connotazioni
paesistico-ambientali del contesto d'ambito.
Nel caso
di incremento delle unità abitative dovrà essere
reperita ed asservita adeguata superficie a parcheggio nella misura
di un posto macchina per ogni unità abitativa aggiunta.
Interventi di tipo a7 di cui all'art. 9 sono ammessi a seguito di SUA ai sensi
della L.R. 24 /1987 e s.m.e.i.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T6, T9 |
T 10 |
NOTE: |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E4 |
E3, E6 |
NOTE: |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art. 22. |
Sono le
parti del territorio interne al tessuto urbano, per localizzazione,
attuale utilizzo e struttura interna si configurano come aree
dismesse, o sottoutilizzate o comunque con potenzialità
inespresse che potrebbero accrescere la dotazione a servizi cittadini
e migliorare la qualità urbana tali da contribuire con gli
interventi di riqualificazione previsti a migliorare le condizioni di
vivibilità cittadine.
Le
destinazioni d'uso e gli interventi sono descritti nei successivi
sottoarticoli.
Tali
previsioni sono realizzabili a seguito di SUA e/o concessione
edilizia convenzionata estesi a ogni singola zona.
Nelle
more di tali previsioni sono ammessi gli interventi come definiti
dalla L.R. 25 /93 e s.m. e i.
E’
ammessa la destinazione residenziale laddove presente; sono
altresì ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.
32.
Per l’area esterna, è prevista la sistemazione
funzionale atta ad accogliere un parcheggio veicolare con quote
riservate a parcheggio pubblico e privato con prevalenza di quelli
pubblici.
Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 9 nei modi a0, a1,
a2, a3, a4, a5. Gli interventi ammessi e la realizzazione di
parcheggi sono consentiti con le prescrizioni seguenti:
non aumento del volume attuale;
cessione di superficie a parcheggi pubblici da definirsi con apposita convenzione;
Modo di intervento: concessione edilizia convenzionata.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T2 |
|
NOTE: |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E9 |
E4 |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art. 22 |
L’intervento visti i particolari valori ambientali dell’area in cui si colloca, dovrà tendere alla valorizzazione degli spazi definiti dall'attuale Piazza Amendola e di quelli attualmente occupati dal mercato coperto definendo un'organizzazione spaziale unitaria tra il porto sottostante e l'attuale piazza suddetta.
L'intervento è così definito:
demolizione o ristrutturazione dell’attuale struttura in cemento armato;
realizzazione di nuova volumetria, da realizzarsi nelle dimensioni massime pari al + 20% della volumetria esistente, la cui copertura piana dovrà essere collocata a quota intermedia tra il Porto e Piazza Amendola. e dovrà migliorare la visibilità del porticciolo dalla soprastante piazza Amendola
destinazione previste: interesse comune, commercio, locali ad uso attività portuali;
mantenimento collegamento veicolare e pedonale tra Piazza Amendola e l’area portuale sottostante.
La
progettazione dovrà farsi carico di valorizzare le visuali da
e per il porto e riqualificare anche l’area adiacente di Piazza
Amendola.
Modo di intervento: Strumento Urbanistico Attuativo.
In alternativa a quanto sopra descritto, sono ammessi gli interventi nei
modi a0, a1, a2, a3, a5, di cui all’Articolo 9. Interventi di
tipo a5 dovranno prevedere la demolizione intera o parziale della
struttura aggettante sul filo verticale dell’edificio per
migliorare la visibilità dall’alto verso il porticciolo.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T2 |
|
NOTE: |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E9 |
|
NOTE: |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art. 22 |
E' destinata alla:
creazione di strutture multipiano interrate per parcheggio pubblico e privato di automezzi con possibilità di estensione al sottosuolo degli spazi contigui della zona V all'interno dell'area Br3;
creazione di nuovi volumi per attrezzature di interesse comune (biblioteca civica, Museo del mare etc), per strutture sportive e commerciali, direzionali residenziali;
sistemazione delle aree esterne ad uso misto: area verde, parcheggio pubblico, piazza pubblica.
Gli interventi previsti potranno essere realizzati con idonei soggetti attuatori in base ad apposita/e convenzione/i che stabilirà/anno la quota privata di parcheggio nonché le destinazioni d’uso consentite e relative percentuali nel rispetto dei seguenti limiti complessivi:
|
Interesse Comune /sport |
80% - 100% |
|
Commercio |
0% - 20% (Sp max 600 mq) |
|
Direzionale / residenziale |
0% - 20% (Sp max 600 mq) |
Nella parte di via N. Cuneo e nell'area contigua al suo sbocco inferiore, comprese nella zona Br3, potranno realizzarsi esclusivamente strutture interrate a parcheggio ed accessi al parcheggio stesso.
Prescrizioni particolari da rispettare:
i nuovi volumi esterni rispetto all'attuale piano di campagna dovranno essere collocati prevalentemente sul lato ferrovia dell'area e dovranno tendere a definire la prosecuzione della palazzata lato monte di via XX settembre nonché un opportuno rapporto con il Teatro Sociale e gli altri volumi esistenti;
previsione di opportuni collegamenti pedonali con la stazione, con via XX settembre, con la sottostante via N. Cuneo indipendenti dai percorsi veicolari di accesso e uscita dal parcheggio;
mantenimento delle alberature di alto fusto presenti sull'area; qualora ciò non sia possibile per necessità tecniche proprie degli interventi da realizzare, esse dovranno essere sostituite con alberature equivalenti;
adeguata sistemazione dell’area in ordine alla visibilità dell'area dalle alture circostanti.
Modo di
Intervento: uno o più Strumenti Urbanistici Attuativi.
Gli eventuali SUA parziali dovranno dimostrare, con idonei elaborati, la possibilità
di realizzare gli interventi previsti al primo comma nelle altre
parti dell'area Br3.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T2 |
|
NOTE: mantenimento della linearità del tessuto insediativo lungo la ferrovia (prosecuzione della palazzata lato monte via XX settembre) |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E9 |
|
NOTE: I nuovi edifici dovranno stabilire rapporti altimetrici e planimetrici opportuni con il teatro e l'organizzazione della piazza antistante. In particolare non sono ammessi volumi con altezza maggiore del teatro. |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art. 22. |
Sono
ammesse tutte le destinazioni d’uso di cui all’art. 32,
54, 55 ad eccezione delle destinazioni residenziale e turistico
ricettiva. Non sono ammessi aumenti volumetrici. E' prevista la
sistemazione a parcheggio veicolare e verde pubblico delle coperture
piane poste a livello della via G. Bettolo. La superficie a
parcheggio dovrà essere ceduta in uso pubblico per una quota
da definirsi con apposita convenzione.
Sono
consentiti i modi di intervento a0, a1, a2, a3, a4, a5, di cui
dall’Articolo 9.
Modo di intervento: Concessione edilizia convenzionata.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T2, T6 |
|
NOTE: |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E3, E4, E9 |
E6, |
NOTE: |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art. 22. |
Sono
ammesse tutte le destinazioni d’uso di cui all’art. 32.
Non sono ammessi aumenti volumetrici. Sono consentiti i modi di intervento a0,
a1, a2, a3 di cui all’art.9. Interventi di tipo a4, a5, a6 di
cui all’art.9 sono assentibili a seguito di concessione
convenzionata con la quale vengano definite le opere (anche esterne
alla zona omogenea) da realizzarsi a scomputo degli oneri di
urbanizzazione e/o la loro monetizzazione . Tali opere, a carico del
soggetto attuatore, dovranno corrispondere al valore massimo previsto
dalla L.R. n° 25/1995 e s.m. e i.
In
aggiunta a quanto stabilito dalla suddetta convenzione gli interventi
di tipo a4, a5 e comunque il cambio di destinazione d’uso
dovranno prevedere la sistemazione ambientale della strada di accesso
con particolare riguardo alla realizzazione di contromuri in pietra a
faccia vista che ricoprano le opere di contenimento presenti e la
loro successiva schermatura con vegetazione congrua con il contesto.
L’intervento dovrà essere definito mediante un accurato
progetto in dettaglio delle opere da realizzarsi.
Modo di
intervento: Concessione edilizia convenzionata.
In caso
di potenziamento dell’attuale attività della Clinica già
in regime di convenzionamento con la A.S.L., l’edificio
esistente può utilizzare un aumento “una tantum”
del 20% del volume, da convenzionare con un atto d’impegno a
mantenere per la destinazione d’uso in essere per l’intera
durata del PRG.
Art. 34.6 - AREA “EX GIANELLINE” ( Br6)
Sulle
volumetrie esistenti, con esclusione dell'edificio dell'ex Cappella,
sono consentiti gli interventi nei modi a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6 di
cui all'art. 9.
L'edificio
ex Cappella, per il mantenimento del valore storico dell'organismo
architettonico preesistente, dovrà essere destinato solo per
attività di interesse comune di cui all'art. 54 delle presenti
norme.
Per esso
sono consentiti solo gli interventi nei modi a0, a1, a2, a3 di cui
all'art. 9.
Gli
interventi edilizi sono ammessi solo con concessione convenzionata e
dovranno essere recuperati all'esterno dell'area o all'interno,
idonei spazi di parcheggio pubblico.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T2, T6 |
|
NOTE: |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI> |
E3, E4, E9 |
E6, |
NOTE: |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art. 22. |
E' destinata al completamento del tessuto edilizio che subisce in quest'area una discontinuità non qualificante. E' prevista la possibilità di realizzare nuovi volumi a destinazione turistico-ricettiva con sottostante parcheggio con armonico inserimento ambientale, da raccordare con la testata di via Cuneo e da rapportarsi con il Teatro Sociale nel rispetto dei seguenti parametri:
V max = MC 7.000
H = m. 15,00
Dc = m. 5,00
Ds = m. 6,00 o al ciglio
De = m. 10,00
Modo di intervento: Concessione edilizia convenzionata.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T2, T9 |
|
NOTE: I volumi principali della struttura dovranno essere realizzati sulla porzione a est della via |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E4, E5, E9 |
|
NOTE: |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art. 22. |
L’edificio “Vecchio ospedale” contrassegnato con
asterisco (*), è destinato a struttura ricettiva.
Sono ammessi tutti gli interventi di cui all’articolo 9 modo
a0, a1, a2, a3, a4, a5.
Modo d’intervento: Concessione Edilizia Convenzionata.
Sono
parti del territorio con edificazione discontinua o comunque a bassa
densità, che all'interno di una situazione globalmente
consolidata, presentano la possibilità di accogliere limitati
completamenti prevalentemente residenziali a carattere estensivo nel
rispetto dei caratteri peculiari di zona.
Date le
caratteristiche fisico-morfologiche delle aree e la necessità
di migliorare le opere di urbanizzazione, gli eventuali interventi di
nuova edificazione e quelli previsti all'art. 9 nei modi a6, a7, a8
sono soggetti a preventiva approvazione di strumento urbanistico
attuativo ovvero assentibile con la concessione edilizia accompagnata
da convenzione o da atto unilaterale d'obbligo con i quali il privato
operatore si impegni alla contestuale realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria inerenti all'intervento.
La
convenzione che accompagna la concessione deve contenere
dettagliatamente la definizione dei servizi pubblici e delle
infrastrutture la cui realizzazione debba essere contestuale
all'intervento o comunque i loro tempi di attuazione, determinati in
maniera da ottenere in via preliminare la piena funzionalità
dell'area e la completa infrastrutturazione a seguito della
realizzazione di tutti gli interventi previsti.
Sono
ammesse tutte le destinazioni d'uso di cui all'art. 32.
Sugli edifici esistenti che presentano caratteristiche architettoniche o
ambientali come definite all'art. 16, sono consentiti gli interventi
di cui alle lettere a0, a1, a2, a3, di cui al precedente art. 9; su
tutti gli altri anche i modi a4, a5 e a9 dell’articolo 9.
Nell'ambito di interventi di tipo a5, sono ammessi aumenti "una tantum”
di volume contenuti entro le seguenti quantità:
volume esistente |
variazione volumetrica |
fino a mc 500 |
+10 % |
superiore a mc 500 |
mc. 50 |
Interventi
comportanti modifiche volumetriche devono essere riconducibili a uno
dei criteri descritti all'art. 20.
Le
progettazioni dovranno garantire un corretto inserimento delle
tipologie edilizie nel contesto ambientale ed una eventuale
localizzazione dei servizi tale da qualificare i nuovi insediamenti
residenziali, ponendo gli stessi in uno stretto rapporto di
integrazione con i nuclei esistenti.
La
concessione edilizia convenzionata dovrà farsi carico di
definire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
eventualmente necessarie per un corretto assetto del territorio.
La dotazione di servizi pubblici di cui al D.M.2.4.68 n° 1444 potrà
essere reperita, oltre che internamente alle zone omogenee, anche in
aree adiacenti alle zone omogenee stesse; tale reperimento verrà
effettuato secondo i criteri stabiliti dalla L. R 24/1987 e L. R.
17/1989 e s.m. e.i..
La
redazione di progetti di Conc. conv. dovrà tenere conto delle
eventuali Conc. conv. già rilasciate sia in ordine al raccordo
funzionale con le relative previsioni sia a quello di inserimento
ambientale.
Il rilievo dello stato attuale contenuto negli elaborati grafici
necessari, esteso a tutto l'ambito, dovrà essere redatto con
particolare riferimento all'assetto idrogeologico e vegetazionale e
dovranno essere previsti il ripristino e la manutenzione di manufatti
quali canalizzazioni, muri a secco, strade pedonali, fasce coltivate,
etc..
Le
integrazioni volumetriche di fabbricati esistenti realizzabili sulla
base dell’incremento “una tantum” della zona in cui
l'intervento ricade, possono anche comportare, se necessario, un
lieve aumento dell'altezza massima dei fabbricati stabilita dalle
presenti norme per le nuove volumetrie realizzabili nelle zone C di
espansione residenziale, purché‚ le stesse integrazioni
siano progettate con il dovuto rispetto dei connotati formali più
significativi delle preesistenze e la nuova entità volumetrica
sia compatibile architettonicamente e sia correttamente inserita nel
contesto ambientale d'ambito.
Sono le aree limitrofe alla sella di Ruta, attestate sulle direttrici che ne rappresentano i percorsi matrice. Nel rispetto dei caratteri insediativi dominanti, sono ammessi completamenti del tessuto edilizio conseguenti all'applicazione dei seguenti parametri:
Sm = 2500 mq
If = 0,2 Mc/mq.
H = m. 6,5 (fermi restando i limiti di cui al punto 2, art. 8 del D.M. 2.4.1968)
Dc = m. 6,00
Ds = m. 6,00
De = m. 12,00
Modalità
di intervento: Concessione edilizia convenzionata per le nuove
costruzioni.
Per lazona C1 – Case Boschetto - valgono i seguenti parametri:
If = 0.1 Mc/mq
Tetto massimo volumetrico 2.400 mc
n. 4 corpi di fabbrica
Per la zona C1 – Bana è fissato un tetto volumetrico di 2000
metri cubi.
REGOLA
INSEDIATIVA per le Zone C1
Le zone C1, caratterizzate da un particolare andamento orografico (case
Boschetto, Alega), dovranno sottostare ad una specifica regola
insediativa che definisce :
- le tipologie ammissibili;
- gli allineamenti
- i rapporti con l’andamento orografico territoriale.
tipologie ammissibili
Per la nuova edificazione, ove essa sia possibile, sono le seguenti:
edificio isolato;
aggregazioni di edifici da realizzarsi a schiera ed in linea, con particolare attenzione ad evitare il taglio delle isoipse e porre in essere tutti gli accorgimenti progettuali finalizzati ad adattare alla morfologia del terreno il manufatto.
allineamenti
Dovranno essere rispettati gli allineamenti rispetto ai seguenti parametri:
viabilità esistente, cioè gli edifici devono presentare una fronte rivolta verso la strada o parallela all'asse stradale medesimo;
fronti di altri edifici circostanti preesistenti;
Andamento delle isoipse.
I sedimi dei nuovi edifici, dovranno conformarsi alla struttura planoltimetrica del territorio, e dovranno seguire i naturali allineamenti determinati secondo il geometrico andamento delle curve di livello.
rapporti con l'andamento orografico territoriale
Si
tratta di un indirizzo di relazione al mutuo rapporto tra nuove
costruzioni e andamento orografico del terreno.
I nuovi volumi dovranno avere in ogni caso il lato minore ortogonale
alle isoipse ed il lato maggiore parallelo alle medesime.
Per tutte le opere di contenimento terra necessarie alle
realizzazioni di nuove edificazioni, oltre ai limiti dimensionali
enunciati dalle norme relative, viene fatto
obbligo al rivestimento delle medesime mediante rivestimento in
pietra locale e posta in opera su tutte le superfici visibili delle
opere in calcestruzzo.
altezze degli edifici
In ogni caso, al fine di un armonico e coerente inserimento
paesistico-ambientale, e fatti salvi i parametri urbanistico-edilizi
che disciplinano le singole zone omogenee, l’altezza massima
degli edifici posti a valle non deve compromettere ne alterare
significativamente le attuali linee di visuale da monte verso valle.
L’altezza massima degli edifici posti a monte non deve compromettere ne
alterare significativamente le attuali linee di visuale da valle
verso monte, con particolare riguardo alla linea di crinale.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T10 |
|
NOTE: |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E2, E3, E5 |
E6, E7, E8 |
NOTE: |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art. 22. |
(STRALCIATO)
E' disciplinata dal PEEP attualmente in vigore.
Ad avvenuta attuazione dello SUA l’area oggetto del PEEP verrà
riclassificata come zona B.
Sono
destinate esclusivamente ad edifici ed attrezzature per attività
industriali, artigianali, commerciali con tassativa esclusione delle
attività e delle industrie nocive.
Sono
specificatamente escluse tutte le attività a rischio di
incidente rilevante come da Dlgs 334/1999.
In ogni caso gli scarichi fognari e di eventuali acque di lavorazione
dovranno essere trattati secondo le disposizioni delle Leggi
e dei regolamenti vigenti.
E'
inoltre consentita la realizzazione di magazzini, depositi, silos,
rimesse, edifici di natura ricreativa e sociale al servizio degli
addetti all'industria, uffici ed edifici destinati al soggiorno solo
diurno di persone addette ad attività comunque connesse con
la produzione industriale, abitazioni nei limiti prescritti dalle
norme particolari.
Gli
edifici industriali e/o commerciali devono essere dotati di adeguati
spazi per il parcheggio degli automezzi anche del personale addetto,
secondo le indicazioni del precedente art. 12.
Ogni
nuovo insediamento industriale e/o commerciale deve inoltre riservare
per ogni 100 mq di Sp almeno 80 mq di spazio a servizi pubblici di
cui almeno la metà destinato a parcheggi pubblici.
L'area
di cui sopra non può essere scomputata dalla quantità
prevista dall'art. 12.
Gli
impianti industriali e artigianali esistenti ricadenti in zone
diverse delle zone D previste dal PRG sono considerati ad
esaurimento; per essi il Comune su parere conforme della
Commissione Edilizia e previa valutazione delle circostanze, caso per
caso, può concedere opere di adeguamento dei manufatti, per
le esigenze tecnologiche e funzionali delle attività in corso,
nonché interventi di ristrutturazione interna senza aumento
del volume esistente.
Sono
destinate all'insediamento di piccole industrie e di attività
artigianali. E' ammessa anche la funzione commerciale e di deposito.
Per la nuova edificazione è ammesso l'intervento per concessione
edilizia convenzionata. Sono consentiti tutti gli interventi di cui
all'art. 9 compresa la traslazione dei volumi esistenti.
Per gli
interventi di nuova edificazione è prescritta preliminarmente
la redazione di Studio Organico d'Insieme come definito dall’art.
32 bis delle norme di attuazione del Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico della Regione Liguria e s.m.e i..
E' consentito insediare nuove attività produttive nel rispetto
dei seguenti indici:
Rc = 1/4
Iuf = 1/2
H = 10,50 m. con esclusione delle strutture tecniche
Ds = 10.00 m.
De = 16 m.
Dc = 10,00 m.
E'
consentita una abitazione ad uso del custode per ogni impianto
industriale o artigianale esteso su una superficie non inferiore a mq
2000, a condizione che l'alloggio non superi i mq. 100 di Sp.
I corpi di fabbrica dovranno avere le pareti verso le strade prospicienti il
lotto con caratteri omogenei dal punto di vista dei materiali e dal
punto di vista formale. In particolare saranno da evitare zone di
deposito all'aperto visibili dalla suddetta strada che determinino
degrado sia lato monte che lato valle. Per mitigare l’impatto
possono essere prescritte idonee alberature.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T9 |
|
NOTE: |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E9 |
E6 |
NOTE: |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
voci di cui al punto F. dell'art. 22. |
Sono considerate zone agricole E le parti del territorio comunale destinate all'esercizio dell'attività agricola intesa non soltanto come funzione produttiva ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico naturale.
Le zone E si dividono in:
- Zone agricolo-residenziale (E1);
- Zone agricolo-ambientale (E2);
- Zone boscate o costiere (E3);
In esse è consentito l'asservimento di lotti non contigui e
l'accorpamento tecnico delle volumetrie ad essi relative a condizione
che gli appezzamenti ricadano nelle zone di cui al presente articolo
e che la distanza tra i perimetri dei diversi lotti non sia maggiore
di m. 500
Il fondo
agricolo principale su cui realizzare l'intervento deve essere
comunque costituito da un unico lotto costituente almeno il 30%
dell'area totale asservita.
Per le
costruzioni esistenti alla data di adozione, coerenti con le
destinazioni d'uso ammesse del PRG è consentito, in
alternativa all'utilizzo dell'indice di fabbricabilità
l'incremento del volume una sola volta in accordo con quanto disposto
al successivo art. 40 con criteri di rispetto delle caratteristiche
architettoniche ed ambientali del fabbricato esistente.
Sono vietate le nuove edificazioni in tutte le aree in cui il terreno
presenti una pendenza superiore al 100% ovvero quando la linea
l'andamento del terreno naturale formi un angolo rispetto alla linea
orizzontale superiore a 45° (ovvero 100%).
L' ammissibilità degli interventi previsti dalle presenti Norme è
subordinata alla compatibilità con la Normativa di Livello
locale del PTCP della Regione Liguria.
NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T8 |
T3 |
NOTE: |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E7, E8 |
E5, E6, E9 |
NOTE: |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art. 22. |
Compatibilmente
con i regimi di livello locale di PTCP, nelle zone di tipo "E"
sono ammessi gli interventi di cui all'art. 9 nei modi a0, a1, a2,
a3, a4 limitatamente ai manufatti esistenti con
volumetria non inferiore a 300 mc, a5, a6, a8, a9 ed è
consentita la ricostruzione di edifici diruti allorché sia
possibile, sulla base di documentazione fotografica e di oggettivi
elementi di riscontro, determinarne la originaria consistenza
volumetrica e funzionale.
Nella ricostruzione dovranno essere mantenute la sagoma d'ingombro, la
disposizione delle bucature, la forma delle coperture e la posizione
degli accessi (se significativa); non dovranno essere realizzate
nuove scale esterne ne nuove balconate aggettanti rispetto al
perimetro dell'edificio.
Nelle costruzioni esistenti è consentito realizzare ampliamenti
purché giustificati da esigenze igieniche, funzionali e
strutturali, anche mediante la sopraelevazione fino ad un massimo di
m. 1,00. Gli incrementi volumetrici sono ammessi in misura non
superiore al 10% del volume esistente, fino ad un massimo di MC 50.
E' ammessa la demolizione e ricostruzione nel modo a6 (art. 9) di
edifici esistenti solo ove sia comprovata la impossibilità del
loro recupero con il mantenimento dell'impianto strutturale esistente
e purché non si consegua l'incremento delle unità
abitative originarie.
Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno essere
impiegati materiali tradizionali e rispettate le connotazioni
architettoniche e tipologiche salienti dell'edificio.
Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle costruzioni
esistenti devono rispettare le preesistenze morfologiche e
infrastrutturali quali terrazzamenti coltivati, i sentieri e le
strade poderali storiche e devono essere conformati a schemi
tipologici e formali propri della tradizione rurale della zona alla
quale ci si deve riferire anche per la scelta dei materiali
In esse
è ammessa la costruzione di fabbricati rurali ad uso esclusivo
della conduzione del fondo.
Il rilascio della concessione ad edificare, è condizionato
all'impegno del richiedente, mediante apposito atto unilaterale, a
mantenere attiva la conduzione del fondo, posto che diversamente
verrebbe a determinarsi un uso residenziale improprio in tali zone.
La costruzione di serre è ammessa esclusivamente in aree non
interessate dalla presenza di piante ad alto fusto con le modalità
indicate nel successivo art. 43.
E’ ammessa la costruzione di impianti sportivi e/o ricreativi all’aperto
con idonei e limitati volumi pertinenziali (spogliatoi, depositi, wc)
completamente interrati.
E’ consentita la realizzazione di box interrati con soprastante
ripristino di adeguata morfologia del terreno, possibilmente con
strato vegetale di idoneo spessore.
I nuovi volumi non possono comportare indici di fabbricabilità
fondiaria superiori a 0.03 Mc/mq. per edifici a destinazione
residenziale di tipo rurale. Il rilascio delle concessioni sarà
subordinato alla sottoscrizione di una sottoscrizione di un atto
unilaterale d’obbligo che garantisce il legame tra l’edificio
e la conduzione del fondo. Solo per gli imprenditori agricoli a
titolo principale (attestato dal servizio agro-ambientale della
Regione Liguria) e purché‚ venga dimostrata la necessità
in rapporto a oggettive esigenze aziendali., è ammessa la
realizzabilità, in aggiunta a quanto sopra, di edifici per
magazzini o altre funzioni inerenti la conduzione del fondo agricolo
che non comportino un indice di fabbricabilità superiore a
0,02 Mc/mq.
Tutte le nuove costruzioni e devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti parametri:
H = 7,50 m.
Ds = 12,00 m. fermi restando i limiti di cui al DPR 495 del 16/12/92 e s.m. e i.
Dc = 12,00 m. br De = 20,00 m.
Nella zona E1 di Alega, in relazione al regime ANI-CE del PTCP non è consentito costruire nuovi edifici e aprire nuove strade. Sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione e consolidamento degli edifici esistenti nonché quelli preordinati a migliorarne l’inserimento nel contesto paesistico ambientale.
Comprendono
le aree adiacenti alle emergenze ambientali e storiche per le quali è
necessario il massimo livello di attenzione verso la salvaguardia
della peculiarità delle emergenze stesse.
In tali zone sono ammesse, oltre all'attività olivicola ed agricola,
esclusivamente tutte le opere idrauliche e gli interventi di
salvaguardia e miglioramento dell'ambiente quali: piantumazione di
alberi, sistemazione di percorsi pedonali, costruzione di briglie e
altri manufatti per la regolazione delle acque e la sistemazione
delle pendici e la ricostruzione del manto vegetale.
E’ ammessa la costruzione di impianti sportivi e/o ricreativi all’aperto
con idonei e limitati volumi pertinenziali (spogliatoi, depositi, wc)
completamente interrati.
Per gli impianti sportivi si prescrive che l’area pertinenziale deve
essere dieci volte più grande della superficie destinata
all’area sportiva che deve essere realizzata senza alterazioni
della morfologia del terreno (si consente solo un +/- cm 80 di
alterazione delle quote preesistenti).
E’ consentita la realizzazione di box
interrati con ripristino della morfologia del terreno e con
soprastante strato vegetale di idoneo spessore. Per detti box
interrati si prescrive che l’area pertinenziale sia cinque
volte maggiore della superficie di sedime delle autorimesse medesime.
Nella costruzione di autorimesse non è possibile prevedere,
indipendentemente dal loro numero, più di due serrande in
batteria.
Sono ammesse nuove costruzioni fuori terra se destinate per gli usi agricoli (depositi,
rimessaggi....) con indice fondiario pari a 0,01 mc/mq.
Per ogni intervento che comporti la realizzazione di nuove volumetrie (esclusi
gli incrementi), e la realizzazione di strade con carreggiata di
larghezza superiore a m.2.00 è richiesta l'elaborazione di
Studio Organico d'Insieme come definito dall’art. 32 bis delle
norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Paesistico della Regione Liguria e s.m. e i..
Comprendono
le aree boscate, le radure intercluse o adiacenti, le zone costiere a
connotazione naturale.
Sono destinate alla forestazione e alla valorizzazione del patrimonio
floristico e naturale dei siti.
E' vietato il taglio raso dei boschi d'alto fusto.
E' vietato l'uso agricolo se risulti incompatibile con il mantenimento
delle alberature d'alto fusto ed il loro habitat circostante.
Sono ammesse nuove costruzioni ad uso esclusivo di servizio per il bosco e
per le attività silvicolturali con i seguenti parametri:
If = 0,01 Mc/mq.
Dc = 12,00 m.
De = 20,00 m.
Ds = 20,00 m fermi restando i limiti di cui al DPR 495 del 16/12/92 e
s.m.e i.
H = 4,50 m ad eccezione degli impianti tecnologici e delle strutture
per l'avvistamento antincendio.
Sugli edifici esistenti alla data
di adozione del PRG sono ammessi interventi fino al restauro e
risanamento conservativo (modo a3), come disciplinati all’art. 9.
L'apertura di strade forestali e tagliafuoco è consentita esclusivamente
ad opera di enti pubblici autorizzati.
L'impianto
di serre per colture ortofrutticole e floreali, disciplinato dalla
L.R. 17/1976, è consentito nelle zone E1 ed E2 se non comporta
alcun abbattimento di alberature di alto fusto soltanto nell’area
gravitante nel bacino del torrente Boate.
Si considera serra ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale
per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture
stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente e
dotato di copertura o chiusure laterali abitualmente infisse.
La realizzazione di serre è ammessa nel rispetto dei parametri
stabiliti dall'art. 4 L.R. 17/76 con il limite massimo del 40% per il
rapporto di copertura.
Il progetto relativo all'intervento diretto di edificazione di serre
deve prevedere la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico
e lo smaltimento delle acque meteoriche, nonché per lo
smaltimento e la depurazione di quelle derivanti dall'esercizio
dell'impianto.
Anche nelle altre zone di PRG può essere consentita la realizzazione
di serre nei limiti massimi di mq. 15 e nel rispetto dei parametri di
cui sopra.
Sono
considerate tali, quelle parti del territorio comunale destinate ad
accogliere attrezzature di servizio a livello comunale e
sovracomunale.
Indipendentemente dalla proprietà e dal tipo di gestione, in esse deve essere
svolto un servizio di pubblica utilità o comunque le attività
in esse ospitate devono mirare ad innalzare la qualità della
vita nel Comune e nel territorio circostante.
Per le zone ove non viene indicata Normativa Puntuale specifica, si deve far
riferimento alla Normativa di livello Locale del vigente PTCP con
specifica interpretazione dei caratteri propri dell'area di
intervento.
Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 9 nei modi a0, a1, a2, a3, a4, a5, a9. Non sono ammesse nuove edificazioni ma solo ampliamenti se funzionali all'esercizio dell'attività ospedaliera e/o della sanità nel rispetto dei seguenti parametri:
Dc = 5,00 m.
De = 10,00 m.
Ds = 10,00 m fermi restando i limiti di cui al DPR 495 del 16/12/92 e s.m. e i.
H = esistente
Per la presente zona vale anche quanto riportato all’art. 52: Norme Generali per le Zone Pubbliche.
E' destinata alle strutture di servizio portuali e cantieristiche. E' prevista una progettazione unitaria di iniziativa pubblica estesa all'intera zona omogenea e gli specchi d’acqua antistanti che definisca l'assetto complessivo, anche con nuove opere, in ordine a:
sistemazione delle opere di protezione foranea;
sistemazione delle attività cantieristiche presenti compatibilmente con la creazione di una nuova viabilità pubblica pedonale che, partendo dal porticciolo e correndo sulla scogliera, si colleghi con il comune di Recco;
razionalizzazione dello specchio acqueo interno al porticciolo ricollocando gli approdi privati e gli accosti dei traghetti,
salvaguardia dei valori ambientali di cui l'attuale struttura portuale attuale rappresenta un elemento irrinunciabile.
Sono
sempre ammessi interventi di cui all'art. 9 nei modi a0, a1, a2, a3.
Per la presente zona vale anche quanto riportato all’art. 52: Norme
Generali per le Zone Pubbliche.
E'
destinata alla fruizione pubblica del tratto di costa compreso tra il
porticciolo di Camogli e il confine comunale con il territorio di
Recco.
Sono ammesse solo opere di consolidamento delle pareti rocciose instabili
oltre che alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie
dell’esistente.
Sono destinate alle infrastrutture ferroviarie e a quelle ad esse direttamente collegate. Sono ammesse costruzioni e/o realizzazioni di varia natura se indispensabili al servizio pubblico ferroviario. Nelle aree di rispetto ferroviario sono da applicare le Norme del DPR n° 753 del 11/07/1980.
STRALCIATO
STRALCIATO
STRALCIATO.
STRALCIATO
E'
destinata alla valorizzazione delle peculiarità naturalistiche
e agricole presenti nonché al miglioramento del livello di
fruibilità pubblica della zona e al miglioramento del livello
di accessibilità del parco del monte di Portofino dall'abitato
di Camogli.
In essa sono ammessi gli interventi tendenti a valorizzare o migliorare la
qualità del verde presente, sono ammessi, altresì
interventi tendenti a realizzare impianti sportivi di fruizione
pubblica o privata se compatibili con il mantenimento delle
alberature di alto fusto presenti. Sono ammessi parcheggi interrati e
gli interventi di cui all'art. 9 sugli edifici presenti nei modi a0,
a1, a2, a3, a4.
Non sono ammesse nuove costruzioni a meno di quelle strettamente necessarie al
funzionamento di eventuali impianti sportivi di uso pubblico o altre
attività ludico - ricreative di uso pubblico. In ogni caso le
costruzioni ammesse devono rispettare i seguenti parametri:
V max = Mc 300
H = m. 6,50
Dc = m. 5,00
Ds = m. 10,00 per strade carrabili, m. 6,00 per strade pedonali
De = m. 10,00
Sono aree destinate all'attività scolastica. In esse, oltre alla predetta attività, sono ammesse le attività sportiva e quelle complementari a quella scolastica. Sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 9 nonché la creazione di nuovi volumi nel rispetto dei seguenti parametri:
H = esistente
Dc = m. 5,00
Ds = m. 5,00
De = m. 10,00
Per la presente zona vale anche quanto riportato all’art. 52: Norme Generali per le Zone Pubbliche.
Le aree
e le attrezzature di cui al presente articolo, come individuate sulle
planimetrie di PRG, di proprietà e/o gestione non pubblica
sono soggette ad obbligo di mantenimento della destinazione d'uso.
La proprietà e la gestione di tali aree ed attrezzature possono
essere non pubbliche; nel caso di cessazione d'uso di esse il Comune
ha facoltà di intervenire con esproprio per assicurare la
continuazione del servizio di interesse pubblico.
Le aree e le attrezzature di cui al presente articolo di proprietà e/o
gestione pubblica sono soggette al mantenimento della proprietà
pubblica o all'esproprio da parte del Comune.
Nelle aree e/o edifici di cui al presente Capo, comprese all'interno di
zone omogenee di tipo "A", gli interventi ammessi devono
essere conformi con la Normativa Ambientale delle suddette zone.
La volumetria dei fabbricati e delle attrezzature deriva, per ogni
singola destinazione d'uso, dalle esigenze proprie del servizio
considerato poste in rapporto con le caratteristiche tipologiche del
tessuto edilizio circostante.
NORMATIVA AMBIENTALE PER LE AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE E PER LE ZONE PER SERVIZI URBANI
LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
T2 |
|
NOTE: In virtù della particolare funzione pubblica, sarà da ricercarsi di volta in volta, il modello insediativo consono con il contesto e con l'importanza della funzione svolta |
LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19) |
|
PREVALENTI |
PRESENTI |
E9 |
|
NOTE: In virtù della particolare funzione pubblica, sarà da ricercarsi di volta in volta, il tipo edilizio consono con il contesto e con l'importanza della funzione svolta |
LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22) |
Tutte le voci di cui all'art. 21 se gli interventi sono collocati in aree confinanti con zone di tipo "A". Negli altri casi valgono tutte le voci di cui all'art. 22. |
Sono destinate agli edifici per la scuola materna e quella
dell'obbligo, ed a quelle attrezzature sportive e ricreative connesse
con l'attività scolastica.
In questa zona è ammessa l'edificazione con diretta concessione
ad edificare nel rispetto dei seguenti parametri:
H = armonico inserimento ambientale
Dc = m. 5,00
Ds = m. 5,00
De = m. 10,00
Sono destinate alle attività amministrative, partecipative,
culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e
ricreative, alle attrezzature per il culto ed alle funzioni connesse.
Le attrezzature relative a tali funzioni hanno carattere essenzialmente
pubblico.
Sono da intendersi servizi pubblici anche quelle attrezzature a proprietà
e gestione privata riconosciute idonee, purché tramite
apposita convenzione stipulata tra privati e Comune, venga
ufficialmente sancita una adeguata fruibilità pubblica delle
medesime.
In queste zone è ammessa l'edificazione con intervento diretto
pubblico nel rispetto dei seguenti parametri:
H = funzionale ad un congruo inserimento ambientale
Dc = m. 5,00
Ds = m. 5,00
De = m. 10,00
parcheggi = in numero adeguato alle esigenze d’uso, mai in quantità
minore di quanto previsto per la destinazione residenziale. Detti parcheggi possono essere recuperati anche in aree limitrofe.
Sono destinate a parchi e giardini pubblici, ad attività
ricreative, sportive e ludiche in genere.
In tali
zone le aree sono destinate ad essere pubbliche o di uso pubblico, le
attrezzature realizzate su di esse possono avere gestione privata, ma
sono comunque assoggettate al controllo pubblico e ad accordi che ne
consentano, pur limitatamente, l'uso comunale. In queste zone è
ammessa l'edificazione per intervento diretto con i seguenti
parametri:
Dc = m. 5,00
Ds = m. 5,00
De = m. 10,00
H = m. 10,00
E' destinata ad attività balneari e a quelle ludico-ricreative
ad esse direttamente correlate. Sono ammissibili cabine, servizi
igienici, servizi di ristoro, attività di rimessaggio natanti.
E' prevista la razionalizzazione delle attività ivi presenti
mediante progettazione unitaria di iniziativa pubblica esteso
all'intera zona omogenea per una definitiva sistemazione:
1) della passeggiata A. Garibaldi con slarghi e piazzette lato mare
che costituiscono la copertura delle attività insediate sulla
spiaggia;
2) delle aree ludiche e di sosta;
3) dell’accessibilità verso la spiaggia;
4) dell’organizzazione del litorale definendo le aree dedicate
alla balneazione, all'approdo ed al rimessaggio, alle attività
ristorative, agli impianti tecnologici.
Non sono ammesse nuove volumetrie a eccezione di quelle ricavate sotto al
sedime della passeggiata se ritenute indispensabili per una corretta
e funzionale sistemazione dell’area. Sono consentite
costruzioni del tipo stagionale da destinarsi ad attività
ristorativa o di servizio alle attività svolte.
In tali
zone sono ammessi, mediante diretta concessione ad edificare:
- la sistemazione e l'attrezzatura delle aree scoperte di uso
esclusivamente pubblico;
- la piantumazione di piante ad alto fusto;
- l'edificazione di autorimesse in strutture interrate di cui la
parte scoperta dovrà essere di uso pubblico mentre la parte
interrata potrà essere destinata a parcheggio privato; il
rilascio della concessione sarà subordinato alla stipula di
una convenzione con l'A.C. nella quale sarà indicato:
il rapporto tra la superficie effettivamente utilizzabile a parcheggio pubblico e quella ad uso privato;
modalità d'intervento;
modalità di gestione;
proprietà dei manufatti e delle aree scoperte.
Tali
zone sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici e
privati, a seguito di concessione convenzionata tra Comune e soggetti
attuatori privati.
E’ ammessa la realizzazione di strutture private pluripiano sottostanti
la quota della viabilità principale.
La copertura dovrà preferibilmente essere di uso pubblico con
idonea sistemazione anche ad aree a verde ed i piani sottostanti
potranno ospitare parcheggi pertinenziali privati.
Ogni
progetto edilizio ed urbanistico di nuova edificazione o di
ristrutturazione complessiva di volumetrie esistenti superiore a MC
2.000 deve essere integrato da specifica dichiarazione ENEL relativa
alla situazione della rete ed alla necessità di costruire
nuove cabine.
In tutti gli insediamenti, a prescindere dalle specifiche disposizioni delle
presenti norme, è consentita l'installazione delle stazioni
elettriche e delle cabine di trasformazione che non vengono
conteggiate ai fini del calcolo del volume.
Le cabine elettriche possono essere realizzate anche nelle aree di
rispetto dei nastri stradali, quando non sono possibili altre
localizzazioni e compatibilmente con quanto disposto dal Nuovo Codice
della Strada.
L'ENEL S.p.A. è esclusa dalla corresponsione di oneri dovuti per il
ripristino delle aree quando i rinterri delle reti aeree avvengono in
sede di rifacimento delle pavimentazioni stradali.
Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti (vedi D.P.C.M. del 23.4.1992) la
fabbricazione è sottoposta alle prescrizioni del DPR n. 1062
del 21.6.1968 e del DPR n. 164 del 7.1.1956, le colture arboree ad
alto fusto sono ivi precluse e le innovazioni, come pure le nuove
costruzioni e gli impianti devono rispettare le distanze minime
stabilite dal D.I. del 21.3.1988 e s.m.i.
Le aree attraversate da elettrodotto sono soggette alle relative servitù,
pertanto chi intende edificare su fondi attraversati da elettrodotti
deve richiedere l'accertamento della tensione della linea, presso i
competenti uffici ENEL.
Le cabine realizzabili sul territorio comunale debbono rispettare i
parametri indicati nella tabella di seguito riportata.
Le cabine o attrezzature elettriche ricadenti sul territorio comunale
debbono essere concordate con l'A.C. ed autorizzate dal Comune,
previo parere della CEI.
Le zone comprese all'interno dell'area parco di Portofino, sono soggette alla normativa del Parco che ne definisce l'assetto e ne disciplina l'uso.
Le zone
a servizi di Interesse Comune, attualmente destinate ad attrezzature
cimiteriali, sono destinate al mantenimento di tale funzione come
previsto ai sensi della vigente legislazione.
Nelle fasce di rispetto cimiteriali, come definite dalla legislazione
vigente, non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di volumi ad
uso autorimessa; sulle costruzioni esistenti sono ammessi gli
interventi previsti dalla legislazione vigente in materia.
L'ampliamento dei cimiteri nelle zone a Interesse Comune in cui sono compresi, è
consentito previa autorizzazione della competente autorità in
materia.
Le zone
destinate a verde privato devono mantenere le sistemazioni a verde
attualmente presenti che, anche se di fruizione privata,
costituiscono un valore collettivo dal punto di vista paesaggistico.
Non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione dei manufatti ad uso
agricolo per ricovero attrezzi se ricavati all’interno di
terrazzamenti o comunque interrati con la ricomposizione della
morfologia del terreno con idoneo strato di terreno vegetale
soprastante non minore di cm. 60, essi possono presentare un fronte
esterno non esteso oltre m. 6 s.n.r., minore a mq. 18 e h interna non
superiore a m. 2,30. Per gli edifici esistenti sono consentiti
gli interventi nei modi a0, a1, a2, a3, a4, a5, a8, a9. Sono ammessi
incrementi volumetrici del 10% fino ad un massimo di MC 30.
Comprende
le vie di comunicazione esistenti e le aree destinate all'ampliamento
ed alla rettifica dei tracciati esistenti od alla costruzione dei
tracciati futuri.
I tracciati viari riportati sulle tavole di PRG sono indicativi potendo
essere variati, in sede esecutiva entro fasce di 10 m. dal limite
esterno dei tracciati stessi.
Nel caso di tracciati che segnino il confine tra diverse zone omogenee, alle
loro eventuali variazioni planimetriche dovute ad aggiustamenti in
sede esecutiva, seguirà la conseguente variazione delle
suddette zone omogenee che seguiranno l'andamento dei nuovi tracciati
senza che ciò costituisca variante di Piano.
Nelle zone destinate alla viabilità è vietata ogni
costruzione, anche in sottosuolo ad eccezione dei soli manufatti
destinati a stazione di servizio carburanti.
Laddove non esiste apposita previsione di nuova viabilità, è
comunque consentita la realizzazione di strade di tipo 1, 2, 3, 4,
compatibilmente con i regimi normativi di PTCP.
Le strade di tipo 4 di nuovo impianto non possono avere sviluppo
maggiore di ml. 150 e potranno essere assentite, così come
quelle della viabilità pubblica, solo a seguito di verifica di
compatibilità ambientale effettuata mediante S.O.I. come
descritto dall’art. 80 delle N.d.A. del PTCP vigente.
Le strade di tipo 4 da realizzarsi mediante
interventi su una viabilità esistente e comportanti modesti
allargamenti dello stato di fatto, non possono avere sviluppo
Per la definizione delle caratteristiche delle singole strade si deve fare
riferimento ai seguenti termini:
CARREGGIATA:
Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è
composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è
pavimentata e delimitata da strisce di margine.
SEDE STRADALE: Superficie compresa entro i confini stradali. Comprende
la carreggiata e le fasce di pertinenza
FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed
il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può
essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della
strada.
CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta
dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto
approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal
piede della scarpata se la strada è in trincea
RAMPA CARRABILE: non è considerata viabilità
la rampa carrabile, avente sviluppo inferiore ai 50 ml, atta a collegare
la viabilità veicolare con aree di sosta.
Tutte le strade dovranno essere dotate di cunette per lo smaltimento delle acque fino allo scarico naturale più vicino e se a fondo cieco dovranno terminare con apposito slargo da consentire la manovra di inversione del senso di marcia.
Non è consentita, di norma, la trasformazione delle antiche gradonate e delle crose pedonali tipiche in strade carrabili.
Le caratteristiche tecniche delle nuove strade sono così stabilite:
1. STRADE DI TIPO 1
strade pedonali pubbliche d’importanza comunale in ambito rurale
larghezza sede stradale |
= |
m.1,50 - 2,50 |
pavimentazione |
= |
terra battuta, lastricato in materiali lapidei, acciottolato, mattonata |
protezioni laterali |
= |
(quando necessarie):parapetti in muratura, in pietra a spacco a vista, legno |
2. STRADE DI TIPO 2
strade pedonali pubbliche d'importanza comunale in ambito urbano
larghezza min. sede stradale |
= |
m.2,00 |
pavimentazione |
= |
lastricato in materiali lapidei con eventuali corsi di laterizi, acciottolato, mattonata |
protezioni laterali |
= |
(quando necessarie): parapetti in muratura in pietra a spacco a vista, muratura intonacata con scossalina lapidea superiore, ringhiere metalliche di fogge tradizionali |
zone per la sosta |
= |
prescritte con opportuna frequenza |
3. STRADE DI TIPO 3
strade agricole e forestali
larghezza max carreggiata |
= |
m.2,50 |
||
larghezza max. sede stradale |
= |
m.3,00 |
||
pavimentazione |
= |
terra battuta, lastricato in materiali lapidei, acciottolato |
||
protezioni laterali |
= |
(quando necessarie):: in muratura in pietra a spacco a vista, legno |
||
zone per la sosta |
= |
prescritte con opportuna frequenza |
||
tratto minimo pianeggiante (o con pendenza non superiore a 8%) in prossimità di incrocio con strada di importanza maggiore |
= |
m. 5,00 |
4. STRADE DI TIPO 4
strade private.
larghezza max carreggiata |
= |
m.2,50 |
||
larghezza max. sede stradale |
= |
m.3,00 |
||
pendenza max |
= |
20 % |
||
pendenza max in curva |
= |
15 % |
||
pavimentazione |
= |
terra battuta, lastricato in materiali lapidei, mattonata, autobloccanti in cls. e affini, acciottolato, asfaltatura, cemento |
||
protezioni laterali |
= |
(quando necessarie):in muratura in pietra a spacco a vista o muratura intonacata, ringhiere metalliche, legno |
||
tratto minimo pianeggiante (o con pendenza non superiore a 8%) in prossimità di incrocio con strada di importanza maggiore |
= |
m. 5,00 |
5. STRADE DI TIPO 5
strade pubbliche veicolari d’importanza locale.
larghezza min carreggiata |
= |
m.4,50 |
||
larghezza min. sede stradale |
= |
m.5,00 |
||
pendenza max |
= |
15 % |
||
pendenza max in curva |
= |
12 % |
||
raggio minimo della curvatura dal bordo interno |
= |
m. 6,00 |
||
pavimentazione |
= |
asfaltatura |
||
protezioni laterali |
= |
(quando necessarie):in muratura in pietra a spacco a vista o muratura intonacata, ringhiere metalliche |
||
tratto minimo pianeggiante (o con pendenza non superiore a 8%) in prossimità di incrocio con strada di importanza maggiore |
= |
m. 6,00 |
6. STRADE DI TIPO 6
strade pubbliche veicolari d’importanza intercomunale.
larghezza min carreggiata |
= |
m.5,00 |
||
larghezza min. sede stradale |
= |
m.6,00 |
||
pendenza max |
= |
13 % |
||
pendenza max in curva |
= |
10 % |
||
raggio minimo della curvatura dal bordo interno |
= |
m. 6,00 |
||
pavimentazione |
= |
asfaltatura |
||
protezioni laterali |
= |
(quando necessarie):in muratura in pietra a spacco a vista o muratura intonacata, ringhiere metalliche |
||
tratto minimo pianeggiante (o con pendenza non superiore a 8%) in prossimità di incrocio con strada di importanza maggiore |
= |
m. 6,00 |
7. STRADE DI TIPO 7
strade pubbliche veicolari d’importanza territoriale (Strada Statale).
larghezza min carreggiata |
= |
esistente |
larghezza min. sede stradale |
= |
esistente |
pavimentazione |
= |
asfaltatura |
protezioni laterali |
= |
(quando necessarie):in muratura in pietra a spacco a vista o muratura intonacata, ringhiere metalliche |
In tutte
le aree del territorio, accessibili veicolarmente, in assenza di
piantumazioni di pregio, compatibilmente con i regimi Normativi di
PTCP e se non in contrasto con la disciplina delle singole
zone urbanistiche possono essere realizzati nell’interrato
della morfologia del terreno esistente, costruzioni ad uso box.
Particolare cura dovrà essere posta al ripristino del terreno soprastante
mediante uno spessore di almeno cm 50 ed adeguate
piantumazioni di essenze locali.
In tutte
le aree del territorio comunale comprese in una fascia larga m.50
sottostante la Strada Statale n° 1 e via F. Molfino sono vietati
tutti quegli interventi che possano danneggiare o alterare in maniera
significativa le visuali panoramiche dalle strade stesse.
La costruzione di nuove volumetrie, recinzioni, messa a dimora di siepi
con alberature di alto fusto, sistemazioni di antenne o quanto altro,
sono assentibili se conformi con la Normativa di Zona e non in
contrasto con il mantenimento delle visuali attuali. A tal fine
dovranno essere prodotte opportune documentazioni atte a dimostrare
quanto sopra.
Per le deroghe occorre fare riferimento alla L.R. 36/97.
Su tutto il territorio del Comune, compatibilmente con i regimi Normativi di PTCP e se non in contrasto con le previsioni di PRG possono essere realizzate piscine private nel rispetto delle seguenti condizioni:
E' ammessa la costruzione di impianti sportivi e ricreativi
all'aperto (quali tennis, bocce etc.) nelle zone. A3, A4, A5, B, C1,
C2, E1, E2, F5, F6, F7 e in quelle destinate a servizi urbani
pubblici.
Sono consentiti all’interno della morfologia del terreno quei
limitati volumi pertinenziali ad uso esclusivo dell'impianto
(spogliatoi, depositi etc.) non superiori a 100 mc..
Su tutto il territorio del Comune, compatibilmente con i regimi Normativi di PTCP, per necessità di adeguamenti normativi, è consentita la realizzazione ai piani terra o in sottosuolo di modesti locali ad uso tecnologico.
E’
ammessa su tutto il territorio comunale la traslazione dei volumi
esistenti quando lo spostamento consente e determina evidenti
miglioramenti nell’interesse pubblico, e quando l’edificio
da traslare non risulta essere significativo sotto il profilo
monumentale, archeologico o ambientale.
Devono
essere comunque rispettati i relativi parametri edilizi-urbanistici
della zona di intervento.
N.B. le tabelle sotto riportate non contengono le modifiche e le prescrizioni introdotte in sede di approvazione
ZONA | INTERVENTI AMMESSI E REGIME AUTORIZZATIVO |
PARAMETRI DI ZONA | NORMATIVA AMBIENTALE |
||||
Autorizz. / Concessione semplice | Conc. Conv. | SUA. | VOLUME | Sp | Snr | ||
A1 | a0, a1 ,a2, a3, a4 (con limitazioni) | a5, a6 | a7, a9 | non aumentabile | non aumentabile | puntuale (Tav. P2), di zona (art. 21) | |
A2 | a0, a1, a2, a3, a4 (con limitazioni) | a5, a6 | a7, a9 | non aumentabile | non aumentabile | di zona (art. 21) | |
A3 | a0, a1, a2, a3, a4 (con limitazioni) | a5, a6 | a7, a9 | + 10% (max 50 MC) |
+ 25 mq (per sostituzione in interrato di precari) |
di zona (art. 21) | |
A4 | a0, a1, a2, a3, sempre ammessi; A5, A6 se non riferiti all'edificio principale, a4 (con limitazioni) | a7, a9 | + 10% (con esclusione dell'edificio principale) |
+ 15% (se non compromettente caratteristiche architettoniche |
+ 25 mq (per sostituzione in interrato di precari) |
di zona (art. 21) | |
A5 | a0, a1, a2, a3, a4 (con limitazioni), a5 | a6 | a7, a9 | + 5% | + 25 mq (per sostituzione in interrato di precari) |
di zona (art. 21) |
ZONA | DESTINAZIONI D'USO | INTERVENTI AMMESSI E REGIME AUTORIZZATIVO |
PARAMETRI DI ZONA | NORMATIVA AMBIENTALE |
||||||
Autorizzazione o Concessione semplice |
SUA o Conc. Conv |
VOLUME ESISTENTE | Sp (mq) |
Dc (ml) |
Ds (ml) |
De (ml) |
H (ml) |
|||
B | art. 32 | a0, a1 ,a2, a3, a4, a5, a6, a9 | a7 | + 10% (max 50 MC) |
5,00 | 6,00 | 10,00 | 12,00 | di zona (art. 22) | |
Br1 | art. 32 con max residenziale 25% | a0, a1, a2, a3, a4, a5 | non aumentabile | mantenimento dei parametri esistenti | di zona (art. 22) | |||||
Br2 | Int. Com; commercio, attività portuali | a0, a1, a2, a3, a5 | a7, a9 | demolizione e ricostruzione di volume pari all’attuale | mantenimento dei parametri esistenti | di zona (art. 22) | ||||
Br3 | Int. Com; commercio, direzionale | a0, a1, a2, a3, a9 | a7 | 600 mq. commercio 600 mq. dir-res |
5,00 | 6,00 | 10,00 | 12,00 | di zona (art. 22) | |
Br4 | residenza, comm., direzionale, servizi pubblici | a0, a1, a2, a3 | a4, a5 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | +12 | di zona (art. 22) | ||
Br5 | art. 32 | a0, a1, a2, a3 | a4, a5, a6 | di zona (art. 22) |
ZONA | INTERVENTI AMMESSI E REGIME AUTORIZZATIVO |
PARAMETRI DI ZONA | NORMATIVA AMBIENTALE |
|||||||
Autorizzazione o Concessione semplice |
SUA o Conc. Conv |
VOLUME ESISTENTE | Sm (mq) |
If (MC/mq) |
H (ml) |
Dc (ml) |
Ds (ml) |
De (ml) |
||
C1 | a0, a1, a2, a3; su edifici senza precisi caratteri arch. anche: a4, a5, a9 | a6, a7, a8, nuova edificazione | + 10% (max 50 MC) con modo a5 | 2500 | 0,3 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | di zona (art. 22) |
C2 | a0, a1, a2, a3; su edifici senza precisi caratteri arch. anche: a4, a5, a9 | a6, a7, a8 nuova edificazione | + 10% (max 50 MC) con modo a5 | 5000 | 0,15 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | di zona (art. 22) |
PEEP | a0, a1, a2, a3, a4, a5, | a7, a9, nuova edificazione |
ZONA | INTERVENTI AMMESSI E REGIME AUTORIZZATIVO |
PARAMETRI DI ZONA | NORMATIVA AMBIENTALE |
||||||
Autorizzazione o Concessione semplice |
VOLUME ESISTENTE | Rc (mq/mq) |
Iuf (mq/mq) |
H (ml) |
Dc (ml) |
Ds (ml) |
De (ml) |
||
D | a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9 | non aumentabile | 1/4 | 1/2 | 10,50 | 10,00 | 10,00 | 16,00 | di zona, obbligo di S.O.I. |
ZONA | INTERVENTI AMMESSI E REGIME AUTORIZZATIVO |
PARAMETRI DI ZONA | NORMATIVA AMBIENTALE |
||||||
Autorizzazione o Concessione semplice |
VOLUME ESISTENTE | If (mq/mq) | lotto principale | H (ml) |
Dc (ml) |
Ds (ml) |
De (ml) |
||
E1 | a0, a1, a2, a3, a5, a6, a8, a9 | + 10% (max 50 MC) |
0,03 (res.) +0,02 (non res.) | 30% area asservita | 7,50 | 12,00 | 12,00 | 20,00 | di zona (art. 22) |
E2 | a0, a1, a2, a3, a5, a6, a8, a9 | + 10% (max 50 MC) |
0,01 (solo volumi interrati) | di zona (art. 22) | |||||
E3 | a0, a1, a2, a3, a5, a6, a8, a9 | + 10% (max 50 MC) |
0,01 | 4,50 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | di zona (art. 22) |
ZONA | INTERVENTI AMMESSI E REGIME AUTORIZZATIVO |
PARAMETRI DI ZONA | NORMATIVA AMBIENTALE |
|||||
Autorizzazione o Concessione semplice |
SUA o Concessione Convenzionata | VOLUME ESISTENTE | H (ml) |
Dc (ml) |
Ds (ml) |
De (ml) |
||
F1 | a0, a1, a2, a3, a4, a5, a9 | aumenti funzionali alle esigenze | esistente | 5,00 | 10,00 | 10,00 | di zona, | |
F2 | Cfr. art. 46 N. d. A. | di zona, | ||||||
F3 | Cfr. art. 47 N. d. A. | di zona, | ||||||
F4 | Cfr. art. 48 N. d. A. | di zona, | ||||||
F 5.2 | nuova edificazione | + 7.000 | 15,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | di zona - schema progettuale di riferimento | |
F 5.3 | a0, a1, a2, a3, a4, | a5, a6 | non aumentabile | mantenimento dei parametri esistenti | di zona, | |||
F 6 | Cfr. art. 50 N. d. A. | di zona, | ||||||
F 7 | Cfr. art. 51 N. d. A. | esistente | 5,00 | 5,00 | 10,00 | di zona, |
ZONA | INTERVENTI AMMESSI E REGIME AUTORIZZATIVO |
PARAMETRI DI ZONA | NORMATIVA AMBIENTALE |
||||
Autorizzazione o Concessione semplice |
VOLUME ESISTENTE | H (ml) |
Dc (ml) |
Ds (ml) |
De (ml) |
||
I | Cfr. art. 53 N. d. A. | congrua all’inserimento ambientale | 5,00 | 5,00 | 10,00 | di zona (art. 52) | |
Ic | Cfr. art. 54 N. d. A. | congrua all’inserimento ambientale | 5,00 | 5,00 | 10,00 | di zona (art. 52) | |
V | Cfr. art. 55 N. d. A. | 10 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | di zona (art. 52) | |
Vb | Cfr. art. 56 N. d. A. | di zona (art. 52) | |||||
P | Cfr. art. 57 N. d. A. | di zona (art. 52) | |||||
Pm | Cfr. art. 58 N. d. A. | di zona (art. 52) |
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