REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI GENOVA

COMUNE DI CAMOGLI




PIANO REGOLATORE GENERALE


ALLEGATO 2

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE








Il presente testo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 7 ottobre 2002, contiene le modifiche introdotte in sede di approvazione.



INDICE DELLE ZONE



ZONA A
A1 A2 A3 A4 A5
ZONA B
Br Br1 Br2 Br3 Br4 Br5 Br6 Br7 Br8
ZONA C
C1 C2
ZONA D
D
ZONA E
E1 E2 E3
ZONA F
F1 F2 F3 F4 F6 F7
ZONA I
I IC
ZONA V
VB
ZONA P
PM
ZONE SOGGETTE A VINCOLI SPECIALI

INDICE GENERALE




1. TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI



CAPO I

GENERALITA'




Art. 1 - FINALITA' DEL PRG

Il PRG è formato ai sensi di legge ed è atto complesso della Regione e dell'Ente Locale. Attraverso la presente edizione del Piano Regolatore Generale, di seguito denominata brevemente PRG, il Comune si propone:

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 2 - APPLICAZIONE DEL PRG

Ai sensi della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi della legislazione regionale in materia, la disciplina urbanistico-edilizia del territorio comunale viene applicata secondo le disposizioni delle presenti norme e delle planimetrie di PRG.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


CAPO II

DEFINIZIONI E PARAMETRI DI INTERESSE EDILIZIO-URBANISTICO




Art. 3 - PARAMETRI E DEFINIZIONI URBANISTICHE

1. St = Superficie territoriale

La superficie territoriale comprende tutto il territorio di riferimento ad eccezione delle aree interessate dalla rete principale della viabilità.

2. Sf = Superficie fondiaria

La superficie fondiaria comprende il territorio di riferimento con esclusione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in misura non inferiore a quella stabilita dallo strumento urbanistico generale e nei termini dallo stesso previsti, nonché con esclusione della rete principale della viabilità; nella superficie fondiaria sono comprese le aree destinate alla viabilità , al verde ed ai parcheggi di esclusivo uso privato.

3. Sm = Superficie minima di intervento

E' la superficie minima di territorio richiesta dalle norme specifiche relative alle zone che ne prevedono l'applicazione, allo scopo di consentire interventi edificatori.

4. It = Indice di fabbricabilità territoriale

L'indice di fabbricabilità territoriale è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni (non destinate a servizi pubblici) esistenti e di nuova realizzazione, e la relativa superficie territoriale.

5. If = Indice di edificabilità fondiario

L'indice di edificabilità fondiario è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni, esistenti e di nuova realizzazione, e la relativa superficie fondiaria.

5. Iuf = Indice di utilizzazione fondiaria

La massima superficie utile lorda, Sp, espressa in metri quadrati costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria Sf.

7. Sa = Superficie asservita

La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di edificabilità stabiliti dallo Strumento Urbanistico Generale.
Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da quella dell'edificio stesso, con l'obbligo della loro assoluta inedificabilità.
Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono sottoposti all'obbligo di SUA, la superficie asservita è quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell'edificazione; nel caso di costruzioni autorizzate prima del 31.8. 1967, ove non esista agli atti regolare asservimento, s'intende asservita una fascia minima di m 5,00 attorno al perimetro dell'edificio e comunque non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente all'atto dell'adozione del presente Strumento Urbanistico Generale.
Nel caso si intervenga su di un volume preesistente mediante parziale ricostruzione dello stesso o aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento, dovrà essere computato anche il volume già esistente, fatta salva l'ipotesi in cui le norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale consentano incrementi volumetrici indipendentemente dal rispetto dell'indice della zona.
E' fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita agli edifici esistenti applicando eventuali maggiori indici di edificabilità previsti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente al momento in cui si effettuano gli interventi edilizi.
Negli Strumenti Urbanistici Attuativi obbligatori la superficie territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie sia a quelle esistenti confermate con l'osservanza dei parametri vigenti.
Tutte le superfici asservite, con le eventuali modificazioni, devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e di registro, tenuti dal Comune.



8. URBANIZZAZIONE PRIMARIA


da L.R. 25/95 si definisce urbanizzazione primaria l’insieme delle opere e delle infrastrutture che rendono accessibile e fruibile un lotto di terreno.

Costituiscono opere di urbanizzazione primaria quelle di seguito indicate:

a) la viabilità pubblica e di uso pubblico, gli spazi complementari e la relativa illuminazione;
b) le reti idriche e fognarie se ed in quanto i relativi costi complessivi degli allacci siano a carico dei Comuni;
c) gli spazi di sosta e parcheggio di cui all’articolo 5, comma 1 lettera b);
d) gli spazi di verde attrezzato a completamento delle opere di urbanizzazione primaria.

9. URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Come da L.R. 25/95 si definisce urbanizzazione secondaria l’insieme delle opere che costituiscono spazi ed attrezzature di fruizione collettiva a disposizione di un determinato bacino di utenza.

Costituiscono opere di urbanizzazione secondaria quelle di seguito elencate:

a) gli asili nido;
b) le scuole materne, quelle dell’obbligo e quelle superiori;
c) le sedi comunali;
d) i centri sociali nonché le attrezzature culturali, sportive e sanitarie di uso pubblico regolato da apposita convenzione con il Comune;
e) i mercati comunali;
f) gli immobili destinati al culto e all’esercizio del mistero pastorale;
g) gli spazi verdi con funzione ricreativa o ambientale destinati ad uso pubblico regolato da apposita convenzione con il comune;
h) l’arredo urbano;
i) gli spazi di sosta e parcheggio di cui all’articolo 5, comma 1 lettere d) ed e);
l) i cimiteri.

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Art. 4 - PARAMETRI EDILIZI

1. Sp = Superficie lorda di piano di un fabbricato

Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato, la superficie lorda di un piano è la somma di tutte le superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati in esso compresi.
Sono da escludere dal computo della superficie lorda i terrazzi scoperti, nonché i balconi e le logge.
Le superfici dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati, relative a scale esterne (se diverse da quelle necessarie a collegare la quota del terreno sistemato circostante l'edificio ed il piano terra dell'edificio stesso) e corridoi scoperti in aggetto per uso di disimpegno o di comunicazione, anche non circoscritti su tutti i lati da muri perimetrali, vanno computate, ai fini della determinazione dei volumi fabbricabili, con le stesse modalità di cui al primo capoverso della presente definizione.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti delle scale esterne prescritte ai sensi della normativa antincendio.

2. Snr = Superficie non residenziale (pertinenze)

Le pertinenze di un fabbricato sono i manufatti non abitabili e destinati al servizio esclusivo del medesimo.
Tale destinazione deve risultare nell'autorizzazione o nella concessione edilizia.

3. Sn = Superficie netta

La superficie di pavimento di un singolo alloggio misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

4. Sc = Superficie coperta

La superficie coperta da una costruzione è l'area delimitata dalla proiezione orizzontale del filo esterno dei muri perimetrali dell'edificio comprese le logge, i porticati, le chiostrine ed esclusi i poggioli e le cornici.

5. Rc = Rapporto di Copertura (Sp / Sf)

Rapporto tra superficie coperta da una costruzione e la superficie contigua asservita alla stessa.

6. h = Altezza interna

E' la distanza tra il piano di calpestio e l'intradosso al finito del solaio soprastante; nel caso in cui quest'ultimo sia inclinato l'altezza interna è la media fra il valore minimo e quello massimo della distanza di cui sopra.

7. Hp = Altezza lorda di piano

Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato l'altezza lorda di piano è la distanza tra gli estradossi del solaio di calpestio e del solaio soprastante.
Nel caso in cui il solaio soprastante o una sua porzione non sia orizzontale, per altezza lorda ad esso relativa è da intendersi la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il piano di calpestio stesso ed il punto più alto dell'estradosso del solaio soprastante.

8. H = Altezza di un fabbricato

E' la distanza tra la quota di riferimento o il piano di spiccato, ed il piano virtuale orizzontale passante per la quota media tra l'estradosso dell'ultimo solaio ed il punto più elevato della copertura.
Nel caso di copertura piana l'altezza viene misurata invece con riferimento alla quota di estradosso del solaio di copertura.
In presenza di un fabbricato a gradoni addossato al terreno è ammessa la misurazione per singoli corpi di fabbrica dotati di propria autonomia.

9. V = Volume del fabbricato

Per volume di un fabbricato si intende lo spazio delimitato dalle superfici chiuse che lo contengono, ovvero la superficie lorda di piano (Sp) moltiplicata per l'altezza lorda di piano (Hp).

V = Sp x Hp

Nel computo delle cubature, calcolate al fine dell'indice di PRG vanno detratti: le sovrastrutture tecniche, le parti non abitative strettamente funzionali della copertura, i porticati, le logge aperte, i balconi, i locali interrati delle pertinenze della costruzione, nonché, nelle costruzioni incidenti su terreni con pendenza naturale superiore a 16 gradi, i locali seminterrati adibiti ad autorimesse e/o vani accessori, di altezza non superiore a m 2,60, sempre ché non superino il 35% del volume abitativo calcolato sulla base dell'Indice di edificabilità

10. CORPO DI FABBRICA

Ai fini della misurazione dell'altezza massima di un fabbricato, il corpo di fabbrica di una costruzione è una porzione della stessa, compresa tra la quota di riferimento del fabbricato e la rispettiva copertura; il corpo di fabbrica così individuato dovrà presentare, rispetto alla restante parte, una propria autonomia distributiva o funzionale.

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Art. 5 - DISTANZE

Per distanza si intende la lunghezza minima computata in orizzontale, compresa tra la proiezione a terra del fabbricato, ivi inclusi tutti gli elementi aggettanti dello stesso, con esclusione di poggioli, scale a giorno e cornicioni di profondità non superiore a m. 1,50, e la linea di riferimento costituita da edifici (De), confini (Dc), strade (Ds) o acque pubbliche (Da).

De = distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate.

Si applica anche quando una sola delle pareti sia finestrata; non si applica nel caso che entrambe le pareti siano cieche, purché venga rispettata la distanza minima stabilita dal Codice civile.
Ai fini dell'applicazione della presente norma non si considerano finestre le aperture per dare aria e luce ai vani scala, alle cantine, ai locali destinati a servizi tecnologici del fabbricato.

Dc = distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà.

In tutte le nuove costruzioni è di metri lineari 5,00, salvo quanto indicato per le singole zone omogenee.
Sono ammesse distanze inferiori solo all'interno di strumenti urbanistici attuativi.
E' ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà se preesiste parete o porzione di parete in aderenza senza finestra, o in base a presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza.

Ds = distanza minima dei fabbricati dal confine stradale (come definito dal D. P. R. 16/12/1993 e s.m.e i.) delle strade pubbliche, sia veicolari che pedonali, esistenti o previste dal PRG o dagli SUA o comunque realizzate a servizio di una pluralità di fondi che non siano strade interne di servizio dei singoli insediamenti.

Al di fuori delle zone A, B, C, D, e delle zone destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse generale non è consentita alcuna edificazione, tranne quelle definite dalla circolare ministeriale 5980 del 30.12.1970 e s.m.e i., ad una distanza inferiore a:

a) m. 30,00 dalla S.S. n. 1 e dalle strade provinciali e comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a m. 10,50;
b) m. 20,00 dalle strade provinciali e comunali aventi larghezza della sede inferiore a m. 10,50.

Da = distanza minima dalle acque pubbliche.

E' la distanza minima delle costruzioni dalle acque pubbliche come definita dalle Norme legislative vigenti.


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TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE




CAPO I

STRUMENTI DI ATTUAZIONE




Art. 6 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PRG

Il PRG si attua mediante l'utilizzo e la trasformazione d'uso del territorio per mezzo di opere edilizie, opere di urbanizzazione e infrastrutture, di iniziativa pubblica e privata.
Gli strumenti di attuazione si distinguono in strumenti urbanistici attuativi e interventi diretti.

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Art. 7 - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI (SUA)

Gli SUA rappresentano il livello attuativo di dettaglio delle previsioni dello strumento urbanistico generale. Essi devono essere corredati da quanto prescritto dall'art. 3 della Legge Regionale 8 luglio 1987 N° 24 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'obbligatorietà dello SUA, quando sussiste, è indicato nelle norme relative alle singole zone omogenee; in tali casi il rilascio della concessione ad edificare è subordinato all'approvazione dello SUA ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 1987 N° 24, e successive modificazioni ed integrazioni.


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Art. 8 - INTERVENTI DIRETTI

In tutte le zone ove non sia prescritto l'obbligo di SUA si applica l'intervento diretto.



CONCESSIONE EDILIZIA ACCOMPAGNATA DA CONVENZIONE

L'edificazione, e/o gli interventi nelle zone Cc, come definite al successivo art. 35 delle presenti N. di A ed evidenziate nella Tav. P1: "Zonizzazione"., si concreta nel rilascio della concessione edilizia accompagnata da convenzione o da atto unilaterale d'obbligo con i quali il privato operatore si impegni alla contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti all'intervento.
Detta convenzione deve contenere i meccanismi necessari onde rendere disponibili le aree per viabilità e servizi con la definizione del relativo onere a carico del soggetto attuatore.



CONCESSIONE EDILIZIA

L'intervento diretto può essere attuato sia da operatori pubblici, sia da operatori privati, secondo le modalità indicate dalle presenti norme.

L'intervento diretto è subordinato al rilascio di concessione edilizia ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10, fatti salvi gli interventi che, ai sensi della vigente normativa, sono soggetti a semplice autorizzazione edilizia o esenti da provvedimenti abilitativi, nonché quelli di realizzazione di opere interne di cui all'art. 26 della legge 28.02.1985 n. 47.

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Art. 9 - INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Gli interventi urbanistici ed edilizi sulla porzione di territorio comunale ricadente in "Area Parco del Monte di Portofino" così come rappresentato nella Tav. P1: "Zonizzazione", sono normati dalle Norme Tecniche di Attuazione (e relativi Allegati) del Piano Area Parco del Monte di Portofino vigente.

Gli interventi urbanistici ed edilizi sulla porzione di territorio comunale esterna alla "Area Parco del Monte di Portofino" si distinguono in:

A) Interventi sul patrimonio edilizio esistente
B) Interventi di nuova costruzione

Fermo restando che opere complessive di natura ed ampiezza diverse, realizzate in una unità immobiliare o in una costruzione, non possono essere disarticolate ed oggetto di separato atto abilitativo, quando tra esse esista un rapporto di funzionalità, si configurano quali interventi sul patrimonio edilizio esistente.

a0 - opere interne
Interventi realizzati all'interno di immobili aventi le caratteristiche di cui all'art. 26 della Legge 47/1985. Sono esenti da concessione o autorizzazione ad edificare.

a1 - interventi di manutenzione ordinaria
(legge 5.08.78 n. 457, art. 31 e s. m. e i.)
Interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

A titolo indicativo, si configurano come interventi di ordinaria manutenzione le seguenti opere:

  1. lavori di demolizione e di ricostruzione parziale o totale di rivestimenti interni e loro coloritura, costruzione, sostituzione, o riparazione di pavimenti interni;

  2. lavori di rifacimento, sostituzione, o riparazione degli infissi interni;

  3. riparazione, ammodernamento e sostituzione di apparecchi dei servizi igienici e degli impianti tecnologici, purché non comportino la destinazione ex novo di locali per i servizi medesimi;

  4. sostituzione, o riparazione di canne fumarie interne;

  5. pitturazione esterna, ripresa e restauro soltanto parziale di intonaci esterni, senza alterazione di materiali e colori esistenti e sempre che l'intervento non preveda il completo restauro della facciata;

  6. rifacimento parziale di rivestimenti esterni senza alterazione dei materiali, tinte e tecnologie esistenti;

  7. risanamento o sostituzione di elementi di isolamento e di impermeabilizzazione;

  8. riparazione o rifacimento parziale dei muri di contenimento di altezza inferiore a metri due, senza alterazioni di materiali, forma e dimensioni;

  9. riparazione, tinteggiatura, sostituzione anche totale di infissi esterni e di grondaie, sostituzione, o riparazione parziale dei manti di copertura, delle pavimentazioni esterne, sempre che non vengano modificati i tipi di materiali, i colori esistenti e le tecnologie impiegate.

a2 - interventi di manutenzione straordinaria
(legge 5.08.78 n. 457, art. 31 e s. m. e i.)
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

A titolo indicativo, si configurano come interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:

  1. rifacimento totale degli intonaci esterni con lo stesso materiale o con materiale diverso;

  2. demolizione e ricostruzione dei solai senza modifica al piano di imposta;

  3. rifacimento totale del manto del tetto con lo stesso materiale o con ardesia e/o laterizio;

  4. rifacimento totale delle pavimentazioni esterne con lo stesso materiale in presenza di ardesia o laterizio e con ardesia e laterizio in presenza di materiale diverso;

  5. rifacimento totale di recinzioni con lo stesso materiale o con materiale diverso;

  6. rifacimento totale delle strutture del tetto senza modifica del piano di imposta e delle altezze dei locali;

  7. demolizione, ricostruzione, spostamento di tramezze interne, apertura o chiusura di porte con conseguenti modifiche alla distribuzione ambientale interna;

  8. inserimento di elementi di isolamento o di impermeabilizzazione sia interni che esterni;

  9. inserimento di servizi igienico-sanitari e tecnologici in mancanza degli stessi;

  10. rifacimento totale di intercapedini orizzontali e verticali esterni;

  11. creazione di vani per impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

  12. apertura di finestre in locali privi di illuminazione diretta dall'esterno, purché il locale non diventi abitabile in base alle norme del regolamento edilizio;

  13. consolidamento dei muri portanti, strutture, fondazioni.

a3 - interventi di restauro e risanamento conservativo
(legge 5.08.78 n. 457, art. 31 e s. m. e i.)

Interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

A titolo indicativo, rientrano nella presente categoria le seguenti opere:

  1. la ricostruzione di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;

  2. la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo - organizzativo originale;

  3. la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, tra gli altri le corti, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

  4. il consolidamento, con sostituzione delle parti non ricuperabili e senza modificare la posizione o la quota degli elementi strutturali, quali murature portanti sia interne che esterne, solai a volte, scale, tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

  5. il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni, su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;

  6. il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;

  7. il consolidamento, con sostituzione delle parti non ricuperabili degli elementi strutturali quali murature portanti sia interne che esterne, solai a volte, scale, tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

  8. la demolizione e ricostruzione di solai esistenti anche con conseguente variazione della quota di imposta, allorché tale variazione sia determinata dalla necessità di adeguare l'immobile al rispetto delle norme igieniche vigenti, ovvero più genericamente per soddisfare esigenze igieniche e tecnologiche;

  9. l'eliminazione di eventuali superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo;

  10. inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

a4 - interventi di ristrutturazione edilizia
(legge 5.08.78 n. 457, art. 31 e s. m. e i.)
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi escludono la demolizione con successiva ricostruzione e comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi di un edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
A titolo indicativo, se le caratteristiche dell’intervento eccedono quanto previsto nel modo a3, rientrano nel concetto di ristrutturazione:

  1. interventi di demolizione, ricostruzione di pareti, allorché l'intervento comporti una trasformazione dell'organismo esistente attraverso un aumento del numero dei vani abitabili o della superficie utile esistente;

  2. interventi edilizi che comportino la suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari;

  3. recupero, ovvero diverse utilizzazioni di volume o di superficie esistente di vani accessori all'edificio.


a5 - interventi di ristrutturazione edilizia con recupero di qualità
Sono interventi volti a riqualificare gli organismi edilizi anche di recente realizzazione o ristrutturazione, caratterizzati da elementi tipologici, materiali e finiture non coerenti con il contesto ambientale. Sotto tale voce sono altresì compresi gli interventi volti alla ricomposizione di organismi edilizi la cui tipologia sia stata gravemente alterata da successivi ampliamenti e superfetazioni.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, se estesi a un intero edificio e nei casi in cui il recupero e la riqualificazione degli organismi edilizi comporti necessariamente una ricomposizione dei volumi esistenti è ammesso l’incremento una tantum della superficie lorda di piano e/o del volume preesistente con il limite massimo definito dalle Norme di Zona omogenea.


a6 - interventi di ricostruzione edilizia
Interventi che prevedono la demolizione e riedificazione di edifici, o parti di essi, le cui condizioni di degrado statico e/o igienico non siano superabili con un normale intervento di restauro o di ristrutturazione. La ricostruzione deve tendere a ricostituire le caratteristiche formali dell'edificio originario con eventuali limitate variazioni volumetriche.


a7 - interventi di ristrutturazione urbanistica
(legge 5.08.78 n. 457, art. 31 e s. m. e i.)
Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro, diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi ed anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati o della rete stradale.
Dove previsti, sono assentibili a seguito di SUA.


a8 - interventi di ricostruzione su sedime
Interventi che prevedono la riedificazione di manufatti, non più esistenti, ma dei quali permangono tracce tali da poter definire univocamente la posizione planimetrica e la composizione volumetrica.
Tale situazione, deve essere dimostrata da una perizia redatta da un tecnico abilitato ai sensi di legge, nella quale verrà espresso un giudizio relativo alle caratteristiche storico-architettoniche dell'immobile oggetto d'intervento.


a9 - interventi di demolizione
Interventi rivolti a rimuovere in tutto o in parte volumi preesistenti, qualunque sia la successiva utilizzazione dell'area risultante.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

CAPO II

NORME GENERALI E SPECIALI



Art. 10 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

Il territorio asservito alle nuove edificazioni corrispondente all'utilizzazione massima degli indici edificatori delle diverse zone, non può più essere computato ai fini edificatori, indipendentemente da qualsiasi passaggio di proprietà o frazionamento, salvo l'applicazione di eventuali future disposizioni che consentano incremento dell'indice edificatorio già utilizzato.
E' ammesso il trasferimento di Indice di edificabilità o di Indice di utilizzazione fondiaria tra differenti aree se ricadenti in zone omogenee di tipo E per le quali è consentito l'asservimento di aree comprese in zone agricole di cui al capo V delle presenti norme, se ad esse contigue o comunque non distanti oltre m. 500 (cinquecento).
Nei casi di intervento diretto il volume di eventuali edifici presenti nel lotto asservito va scomputato dal volume realizzabile mediante If così come sono da scomputarsi le porzioni di terreno già asservite a detti edifici.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 11 - DESTINAZIONE D'USO

La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere indicata negli SUA, nei progetti di intervento diretto e nei conseguenti titoli amministrativi e deve rispettare tutte le prescrizioni delle presenti norme.
Costituiscono specifiche destinazioni d'uso quelle previste nelle norme di zona.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 12 - AREE DI PARCHEGGIO E AUTORIMESSE


I parcheggi pubblici sono espressamente previsti in apposite zone di PRG.
E' inoltre consentito il parcheggio pubblico nelle zone per la viabilità, su spazi appositamente segnalati secondo le norme di legge.
I parcheggi a servizio dei singoli insediamenti pubblici e privati, delle nuove edificazioni, delle ricostruzioni integrali e di quegli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino aumento del peso insediativo attuati in tutte le zone, devono essere uguali o superiori alle seguenti quantità di aree, e vanno localizzate in appositi locali o spazi all'aperto:

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


TITOLO III

NORMATIVA AMBIENTALE



CAPO I

GENERALITÀ'





Art. 13 - NORME GENERALI

Tutti gli interventi devono essere conformi con quanto prescritto dai Regimi Normativi del Livello Locale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria, di seguito denominato brevemente PTCP.
Il presente Piano Regolatore Generale costituisce inoltre sviluppo a livello puntuale delle indicazioni a Livello territoriale e locale del PTCP.
Si definisce una Normativa ambientale puntuale pertinente ad ogni Zona Omogenea del presente PRG, da osservarsi negli interventi ammessi dalle Norme Tecniche di Attuazione.
Detta Normativa persegue le finalità di un corretto inserimento nel contesto degli interventi sull'esistente e quelli di nuova edificazione mediante il rispetto dei caratteri naturali e insediativi.
La rispondenza alla Normativa ambientale, di seguito definita, costituisce elemento imprescindibile per l'ammissibilità di ogni intervento nel Territorio Comunale.
Eventuali proposte di intervento in deroga alla Normativa Ambientale Puntuale, devono essere specificatamente motivate e possono essere eccezionalmente autorizzate, dal Comune su parere della Commissione edilizia integrata, sulla base di una esauriente e appropriata documentazione.
Tale documentazione dovrà costituire S.O.I. come definito dall'art. 32 bis delle Norme di Attuazione del PTCP della Regione Liguria.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 14 - LIVELLO LOCALE DEL PTCP E MODALITÀ' DI ATTUAZIONE

Il livello locale del PTCP della Regione Liguria prevede per il territorio Comunale diversi regimi per i quali si rimanda alle Norme tecniche di Attuazione del medesimo strumento.
Nel dettaglio i regimi cui il territorio è assoggettato possono essere:


REGIMI e ART.(PTCP)

LOCALITA' (riferimento schematico)


SEZIONE II: AREE URBANE

IU: Immagine urbana (art. 37)

Nucleo storico di Camogli


SEZIONE III: NUCLEI ISOLATI

NI-CE: Nucleo Isolato - Conservazione (art. 39)

San Fruttuoso, San Rocco


REGIMI e ART.(PTCP)

LOCALITA' (riferimento schematico)


SEZIONE IV: INSEDIAMENTI DIFFUSI

ID-MA: Insediamento Diffuso- Mantenimento (art. 44)

Area compresa tra strada Aurelia e nucleo di Camogli

ID-MO-A: Insediamento Diffuso- Modificabilità di tipo A (art. 46)

Area soggetta a PEEP "Pissorella"


SEZIONE V: INSEDIAMENTI SPARSI

IS-CE: Insediamento Sparso Conservazione (art. 48)

Area sottostante albergo Portofino Vetta

IS-MA: Insediamento Sparso Mantenimento (art. 49)

Aree agricole Bana e Santa Maria


SEZIONE VI: AMBIENTI NON INSEDIATI

ANI-CE: Ambiente Non Insediato -Conservazione (art. 51)

Aree naturali del Monte di Portofino

ANI-MA: Ambiente Non Insediato -Mantenimento (art. 52)

Aree boscate Bana


SEZIONE VIII: ATTREZZATURE E IMPIANTI

AI-MA: Attrezzature e Impianti- Mantenimento (art. 55)

porticciolo di Camogli


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 15 - LIVELLO PUNTUALE DEL PTCP E MODALITÀ' DI ATTUAZIONE

Si definisce una Normativa ambientale puntuale pertinente ad ogni Zona Omogenea del presente PRG, da osservarsi negli interventi ammessi dalle Norme Tecniche di Attuazione.
La Normativa ambientale puntuale è articolata su tre livelli di modelli di riferimento:
A) LIVELLO I : tessuto insediativo;
B) LIVELLO II : tipo edilizio;
C) LIVELLO III: caratteri costruttivi.
Ogni intervento comportante nuove costruzioni o modificazioni su edifici esistenti e/o spazi aperti, dovrà essere conforme con i caratteri definiti dai modelli di riferimento, al livello corrispondente definito di seguito, ammessi nella zona omogenea.



CATEGORIA DI INTERVENTO

(ai sensi art. 9 delle presenti Norme)

LIVELLO DI CONFORMITÀ RICHIESTO





tessuto insediativo

tipo edilizio

caratteri costruttivi






a0 -

opere interne



SI






a1 -

interventi di manutenzione ordinaria



SI






a2 -

interventi di manutenzione straordinaria



SI






a3 -

interventi di restauro e risanamento conservativo


SI

SI






a4 -

interventi di ristrutturazione edilizia


SI

SI






a5 -

interventi di ristrutt. ed. con recupero di qualità


SI

SI






a6 -

interventi di ricostruzione edilizia


SI

SI






a7

interventi di ristrutturazione urbanistica

SI

SI

SI






a8

interventi di ricostruzione su sedime

SI

SI

SI






a9

interventi di demolizione


SI

SI






B)

Interventi di nuova costruzione:

SI

SI

SI






C)

Interventi relativi ad aree scoperte

SI


SI







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Art. 16 - EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE

I manufatti architettonici compresi all'interno delle zone di tipo "A" come definite al successivo Titolo IV, Capo II o che comunque presentino tecniche costruttive storiche quali muri perimetrali in pietra (o parti di essi non inferiori al 50% della loro superficie entro o fuori terra), strutture voltate, elementi decorativi di pregio quali edicole votive, lapidi, iscrizioni, parti decorate o quanto altro, sia meritevole di salvaguardia, sono dichiarati edifici di interesse storico ambientale. Gli interventi da effettuarsi su tali edifici, oltre alla conformità con la specifica disciplina di Zona, per quanto inerente al livello di caratteri costruttivi, dovranno risultare conformi alle voci riferite a "edifici di interesse storico ambientale" (art. 21).
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, ogni progetto relativo a interventi sul patrimonio edilizio esistente, dovrà far riferimento alle tavole A – B – C – Individuazione manufatti privi di interesse storico ambientale -, per la sussistenza o meno delle caratteristiche sopra citate.


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Art. 17 - ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO AMBIENTALE

Sono così definiti quegli elementi costitutivi degli edifici che presentano particolare interesse storico ambientale e meritano di essere conservati e che sono ascrivibili alle seguenti categorie:

  1. Murature in pietra a vista con pietre cantonali o conci di grandi dimensioni (con altezza superiore a cm 40);

  2. Strutture voltate con funzioni portanti;

  3. Architravi o portali lapidei recanti decorazioni, iscrizioni o particolari sagomature;

  4. Edicole votive o elementi scultorei in genere;

  5. Decorazioni pittoriche parietali riconducibili alle tradizionali facciate dipinte liguri;

  6. Sagomature di gronde e cornicioni;

  7. Elementi distributivi verticali con caratteristiche tipologiche originarie in edifici a schiera o derivanti da rifusione di schiere;

  8. Quant'altro risulti meritevole di tutela;

  9. Eventuali interventi su edifici che presentano tali elementi devono garantire la loro permanenza e salvaguardia nonché la loro valorizzazione mediante accurati restauri.

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CAPO II

DEFINIZIONE DEI MODELLI INSEDIATIVI, TIPOLOGICI E COSTRUTTIVI





Art. 18 - LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI

Si individuano per i tessuti presenti nel processo insediativo nel territorio comunale le caratteristiche che li definiscono e gli obbiettivi che la normativa ambientale pone in termini di mantenimento o modificabilità di tali caratteristiche.



TESSUTI STORICI



T1 TESSUTO CONTINUO ALLINEATO SU STRADA (PREVALENZA EDIFICAZIONE A SCHIERA)
CARATTERISTICHE:

  1. edificazione continua costituita da elementi di schiera che hanno subito diversi gradi evolutivi verso altre forme aggregative; sono presenti limitati inserimenti di edificazione a blocco ottocentesca;

  2. permanenza dell'allineamento dei fronti principali su percorso e tra edifici attigui;

  3. il rapporto tra edifici avviene di regola per contatto; in caso di distacco possono essere presenti volumi sospesi o elementi strutturali (archetti di scarico) che collegano le diverse unità edilizie;

  4. i fronti secondari, se affaccianti su spazi privati o conclusi (cortili, cavedi o spazi interstiziali), possono mancare della linearità che caratterizza i fronti principali;

  5. il rapporto con i percorsi avviene di norma senza mediazione di parti porticate o spazi privati; i porticati sono presenti se funzionali alla connessione tra spazi altrimenti non comunicanti con alcune eccezioni presenti su via A. Garibaldi.

OBBIETTIVI:
Le caratteristiche vanno mantenute in tutte le loro peculiarità; sono ammesse eccezioni solo in caso di interventi che insistono in zone nodali del tessuto che non possiedono le caratteristiche suddette e che per caratteristiche e ruolo rappresentano delle eccezioni.


T2 CAPISALDI TIPOLOGICI
CARATTERISTICHE: Zone edificate caratterizzate dalla presenza polarizzante di manufatti edilizi a destinazione speciale (generalmente funzioni pubbliche) aventi caratteristiche di interesse storico artistico, che per dimensioni o funzione rappresentata hanno influenzato la localizzazione o lo sviluppo degli insediamenti circostanti.
OBBIETTIVI: In caso di valore storico gli interventi devono tendere a valorizzare il caposaldo, in caso di assenza di valore storico, gli interventi devono comunque rispettare e valorizzare le funzioni nodali dell'area prevedendo opportune funzioni e collegamenti con l'intorno.


T3 EDIFICAZIONE ISOLATA DI PREGIO (VILLE)
CARATTERISTICHE: Tessuto costituito da residenze isolate suburbane diffuse sul territorio di mezzacosta compreso tra Ruta e Boschetto.
Edificazione di pregio, isolata in aree di pertinenza destinate a giardino o parco privato. Rappresentano generalmente punti qualificanti il tessuto sparso a trama agricola circostante.
OBBIETTIVI: mantenimento del valore polare dell'edificio principale presente che deve mantenere la sua posizione isolata e "emergente" all'interno del lotto di pertinenza.


T4 TESSUTO CONSOLIDATO SU PERCORSO DI CRINALE
CARATTERISTICHE: Ambiente di "Crosa" imperniato su struttura viaria con sezione di circa 2-3 metri, fiancheggiata da recinzioni in muratura in pietra a spacco alte circa due metri; pendenza compresa tra 0 e 30%, avente pavimentazione tradizionalmente a gradonata in mattoni con inserimenti lapidei a spacco o a risoli, spesso modificata per l'uso carrabile.
Edificazione laterale di tipo tradizionale composta da una o più unità abitative aggregate aventi il lato minore attestato sul percorso. L'edificazione è interrotta dalla presenza di aree agricole, visibili dal percorso.
OBBIETTIVI: mantenimento dei caratteri nella loro globalità con particolare riferimento al rapporto tra edifici e percorso che deve essere caratterizzato dall'alternanza di costruito e aree verdi.
Dove presente, la delimitazione netta tra percorso, aree agricole circostanti e gruppi di edifici rappresenta un valore da tutelare.


T5 NUCLEI ISOLATI
CARATTERISTICHE: Sono caratterizzati dall'aumento della densità edilizia lungo percorsi storici in corrispondenza di incroci di importanza territoriale, generando polarità rispetto al tessuto sparso su trama agricola o a quello a bassa densità su percorso circostante. Tessuti di matrice storica o comprendenti comunque manufatti edilizi storici, ubicati in aree territoriali di particolare rilevanza dal punto di vista ambientale o fruitivo.
OBBIETTIVO: mantenimento di tutte le caratteristiche con particolare riferimento alle gerarchie degli spazi esterni e al mantenimento delle sequenze percettive.



TESSUTI CONSOLIDATI


T6 TESSUTO A BLOCCO ORDINATO LUNGO STRADA
CARATTERISTICHE: Edificazione continua costituita da edifici a blocco multipiano (mediamente 5 - 6 piani, max 9-10 piani fuori terra). Permanenza dell'allineamento su percorso in casi di insediamento lungo le isoipse.
Rapporto costante tra edifici per distacco e orientamento della giacitura. Allineamento lineare tra edifici contigui e frequenti corrispondenze tra quote di gronda.
OBBIETTIVI: mantenimento del ritmo presente definito dall'alternanza dei pieni e vuoti lungo gli assi stradali nonché dei caratteri di allineamento stradale dei volumi.


T7 TESSUTO A VILLINI CENTRO LOTTO, ALLINEATO LUNGO STRADA
CARATTERI: E' composto da edificazione otto-novecentesca generalmente di buona qualità, dalle contenute dimensioni plano volumetriche (mediamente 2-3 piani, max 4 piani fuori terra), localizzata al centro del rispettivo lotto allineato lungo il percorso stradale con andamento parallelo alle isoipse, a monte dell'abitato storico di Camogli. L'area di pertinenza, generalmente sui quattro lati dell'edificio, è costituita da giardini.
OBBIETTIVI: mantenimento dei caratteri presenti.


T8 TESSUTO SPARSO SU TRAMA AGRICOLA
CARATTERI: occupa la parte più estesa del territorio comunale urbanizzato. L'origine di questo tessuto, oggi costituito in prevalenza da residenze primarie o seconde case circondate da giardini privati, è rappresentato dalla casa tradizionale colonica in area agricola al centro del rispettivo lotto di pertinenza, sistemato a fasce coltivate prevalentemente ad olivo. Gli edifici, che hanno volumetria contenuta mediamente nei due piani fuori terra, anche se sono frequenti sopraelevazioni o palazzine a tre piani, sono disaggregati in quanto isolati dall'area di pertinenza vegetata di notevole estensione che, nel complesso del territorio genera un rilevante elemento di qualità ambientale.
OBBIETTIVI: mantenimento dei caratteri suddetti.


T9 TESSUTO DISCONTINUO ALLINEATO LUNGO STRADA A MEDIA DENSITA'
CARATTERI: E' caratterizzato da edificazione continua lungo i principali percorsi veicolari che strutturano l'ambito territoriale di mezzacosta. L'urbanizzazione è avvenuta per addizione successiva di unità edilizie, che hanno generato aggregazioni a media densità in aree aventi il ruolo di poli urbani.
I percorsi interessati da questo processo sono di due tipi:

  1. VIABILITA' STORICA su cui si attestano in modo discontinuo edifici aventi una dimensione coincidente con il lotto di pertinenza;

  2. VIABILITA' VEICOLARE lungo la quale sorgono volumi a blocco isolato di notevole altezza (fino a sei piani fuori terra) se di matrice ottocentesca.

OBBIETTIVI: mantenimento dei caratteri presenti.


T10 TESSUTO DISCONTINUO ALLINEATO LUNGO STRADA A BASSA DENSITA'
CARATTERI: Edificazione discontinua lungo i principali percorsi veicolari ed i tracciati storici che strutturano l'ambito di mezzacosta e ne definiscono la morfologia insediativa. L'urbanizzazione è avvenuta per addizione successiva di unità edilizie, che hanno generato aggregazioni a bassa densità con edifici aventi una dimensione coincidente con il lotto o arretrati rispetto al percorso ma comunque strettamente relazionati ad esso.
OBBIETTIVI: mantenimento del rapporto tra tessuto edificato e percorso.



TESSUTI MODIFICABILI O CONSOLIDABILI


T11 TESSUTO A BLOCCHI CASUALE
CARATTERI: Tessuto di recente edificazione (secondo dopoguerra) caratterizzato da edificazione di impianto non riconoscibile; i volumi, costituiti da blocchi isolati dal variegato profilo planimetrico hanno occupato i lotti disponibili mantenendo un rapporto di sola funzionalità con il percorso di accesso, che serve il tessuto in questione attraversandolo in maniera accidentale. Non esiste continuità di allineamenti e quote di gronda tra i volumi che sono relazionati dalla comune indifferenza alle caratteristiche morfologiche del sito.
OBBIETTIVI: Sono possibili discostamenti dall'impianto esistente se finalizzati a regolarizzare il tessuto insediativo definendo una migliore gerarchizzazione degli spazi urbani e una migliore strutturazione generale.


T12 MANUFATTI SPECIALI
Non costituiscono un reale tessuto edilizio, bensì emergenza all'interno del tessuto stesso. Rivestono o possono potenzialmente rivestire un ruolo rilevante dal punto di vista socio-economico e di riqualificazione delle aree limitrofe in virtù delle localizzazione, dimensione e grado di flessibilità tipologica; La flessibilità appare possibile in quanto non sono dotati di valenze storico ambientali e la loro collocazione di norma non rappresenta una continuità con il contesto.


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Art. 19 - LIVELLO II: TIPI EDILIZI


E1: Elementi di schiera

Rappresentano gli elementi più antichi all'interno del tessuto storico.
La cellula edilizia costitutiva è impostata su una campata originariamente larga m 3,5 - 4 e profonda da m 5 a m 8,5 ed è raddoppiata in profondità con una cellula profonda m. 4 - 6. Questo tipo, impostato su muri perpendicolari al fronte, presenta un'organizzazione spaziale molto elementare, scarsamente differenziata da zona a zona. I collegamenti verticali, avvengono tramite scala perpendicolare al fronte, che negli episodi più arcaici, è collocata non in una campata propria ma all'interno della cellula fondamentale.
Sono presenti organismi più evoluti, dove la cellula si allarga o assume un ritmo binato accostando ad una cellula specialistica che contiene le scale, quella di utilizzo vero e propria, seguono poi i tipi in cui la scala serve più abitazioni che determinano la nascita delle schiere rifuse e quindi delle linee.
La cellula raddoppiata in profondità determina una dimensione complessiva dell'edificio fino a 20 metri.
Negli edifici ascrivibili alla presente categoria è di norma opportuno il mantenimento degli elementi costitutivi nella situazione originaria.



E2: Elementi di schiera rifusa in linea

I tipi presenti, rappresentano l'evoluzione dei brani di tessuto più antico che nonostante trasformazioni successive ha mantenuto globalmente i caratteri originari. E' presente una serialità di elementi modulari, funzionalmente autonomi ed aventi in comune il setto murario trasversale di divisione, organizzati lungo un percorso di distribuzione parallelo al percorso matrice. Il sistema distributivo, spesso ancora collocato perpendicolarmente alla facciata, a singola o a doppia rampa permette l'accesso a diverse unità edilizie. Le coperture sono di norma a doppia falda con colmo parallelo alle facciate ed equidistante da queste con inclinazione compresa tra 25 e 30 gradi.
I fronti di tali edifici denunciano gli episodi di rifusione mediante allineamenti verticali e orizzontali delle finestre che si allargano oltre le cellule originarie.
Le bucature, generalmente binate hanno l'altezza armonicamente prevalente sulla larghezza secondo rapporti dimensionali tradizionalmente diffusi.
Per le nuove costruzioni che presentino la tipologia a schiera non sono ammesse serie di unità abitative superiori a sei, è ammesso uno sviluppo in altezza non oltre quattro piani. I meccanismi di collegamento verticali devono essere contenuti all'interno dell'edificio. Possono essere presenti collegamenti verticali esterni sino al primo piano. In questo caso il sistema di scale, addossato alla facciata dell'edificio, deve essere in muratura con parapetto pieno o formato da pilastrini in muratura collegati da ringhiera metallica



E3: edifici in linea

Edificazione pluripiano. E' presente uno sviluppo del corpo di fabbrica parallelo alla strada, tetto a due falde con linea di colmo parallela al fronte principale. Questo tipo, di norma allineato su percorso, presenta la facciata sulla strada generalmente lineare con allineamenti verticali e orizzontali delle finestrature. Le scale sono di norma contenute all'interno dell'edificio. Possono essere presenti poggioli di limitate dimensioni, ordinatamente inseriti nel disegno di facciata. I fronti non affaccianti sulla strada sono spesso più articolati essendo stati spesso oggetto di interventi di superfetazioni o crescite organiche. Di norma questo tipo presenta sedime originario caratterizzato da forme semplici e lineari.


E4: edifici a blocco

Edificazione pluripiano. E' presente uno sviluppo prevalente del corpo di fabbrica parallelo alla strada, tetto a padiglione . Questo tipo, di norma allineato su percorso nonché con gli edifici laterali, presenta la facciata sulla strada generalmente lineare con allineamenti verticali e orizzontali delle finestrature. Le scale sono contenute all'interno dell'edificio. Di norma i poggioli sono assenti o, se presenti, sono di limitate dimensioni, ordinatamente inseriti nel disegno di facciata. Rimane comunque estraneo alla tradizione locale il blocco con terrazzi distribuiti a tutte le unità immobiliari e facciate eccessivamente articolate.
Anche il sedime è, di norma, caratterizzato da forma quadrangolare con limitatissime articolazioni.



E5: edificio a gradoni

Rappresenta in genere l'evoluzione dell'accorpamento di edifici isolati rurali, cresciuti organicamente, oppure è costituito dalla limitata ripetizione modulare di elementi. E' presente una serialità di elementi, funzionalmente autonomi ed aventi in comune il setto murario trasversale di divisione, organizzati lungo un percorso di distribuzione perpendicolare alle curve di livello. Per le nuove costruzioni ascrivibili alla presente tipologia sono ammesse aggregazioni di non oltre sei unità abitative senza soluzione di continuità.
In caso di nuova edificazione, i singoli elementi si possono sviluppare in altezza per tre piani, mentre nei tessuti storici non oltre quattro piani. I meccanismi di collegamento verticali sono contenuti all'interno dell'edificio. Possono essere presenti collegamenti verticali esterni sino al primo piano. In questo caso il sistema di scale è addossato ad un muro dell'edificio.
Le coperture sono prevalentemente a falda con inclinazione compresa tra 25 e 30 gradi. Possono essere presenti tratti di copertura piana se accessibili dalle cellule confinanti.
Le bucature, generalmente binate, per ogni singola unità abitativa hanno l'altezza armonicamente prevalente sulla larghezza secondo rapporti dimensionali tradizionalmente diffusi.



E6: villa o palazzina

Unità abitative organizzate come residenze isolate e circondate da un'area di pertinenza attrezzata a giardino. Sono prevalenti esempi a due tre piani, ma sono presenti alcuni casi a cinque piani che sconfinano volumetricamente nel tradizionale blocco urbano, pur mantenendo caratteri estetici di buon livello per la presenza di decori o articolazioni volumetriche.
L'involucro edilizio ricalca di norma la forma rettangolare ma può presentare articolazioni volumetriche. Le bucature, sono inscritte in un disegno di facciata concluso.
I nuovi edifici ascrivibili a tale tipologia non possono avere più di tre livelli fuori terra.



E7: edificio rurale isolato

Unità residenziale mono o bifamiliare organizzata come abitazione isolata.
E' preferibilmente addossata a terrazzamento, presenta un piano fuori terra oltre all'eventuale seminterrato.
La copertura è a falda; il senso della falda è indifferentemente parallelo o perpendicolare al fronte principale di fabbrica.



E8: ricoveri

Edifici di non oltre 18 mq ad un piano con altezza interna inferiore a m. 2,30, destinati a ricovero di mezzi o animali, possono essere realizzati in muratura o legno; se realizzati in aree terrazzate, devono essere addossati ad una fascia. Hanno copertura a falda coperta con laterizio o ardesia o piana se praticabile.
Non sono ammesse strutture metalliche in vista o in materie plastiche.



E9: edificio speciale

Gli edifici speciali ovvero a destinazione commerciale, produttiva o agricola (stalle o contenitori di grandi dimensioni) devono correlarsi in maniera organica con il tessuto insediativo circostante: sono da evitarsi, se possibile, dimensioni e soluzioni formali che determino rapporti di "fuori scala" degli edifici in esame con i circostanti.
Questi manufatti devono avere preferibilmente tetto a falde se non accessibile veicolarmente o per usi lavorativi. Le pareti verticali degli edifici devono, preferibilmente, presentare esternamente intonaco o pietra a vista.


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Art. 20 - LIVELLO II: MODIFICHE VOLUMETRICHE SUGLI EDIFICI ESISTENTI


Gli aumenti o le modifiche ai volumi esistenti, laddove concessi, non dovranno avere forma di SUPERFETAZIONI o aggiunte non organiche, ma dovranno essere riconducibili ad uno dei seguenti criteri:



CRITERIO 1.

Aggiunta seriale di cellule aggregative al corpo di fabbrica

La linea di gronda dei nuovi volumi deve trovare precisi riscontri e rapporti planimetrici e altimetrici con quelle attigue.
copertura dei nuovi volumi deve rappresentare preferenzialmente la continuazione della copertura dell'edificio di appartenenza o non avere con essa una differenza di quota superiore a quella relativa ad un piano abitativo; salvo i casi di edifici su percorso in pendenza.
La copertura dei nuovi volumi può essere rappresentata da terrazzo praticabile se il numero di piani del nuovo volume è inferiore di almeno uno rispetto al corpo principale della schiera.



CRITERIO 2.

Aumento o diminuzione della profondità della o delle cellule costituenti l'edificio mediante avanzamento o arretramento del fronte costruito.

L'intervento può riguardare una o più cellule e può interessare il suo o loro sviluppo verticale in maniera totale o parziale ma deve tendere alla regolarizzazione generale del fronte. A questo scopo occorre che i nuovi volumi presentino planimetricamente e altimetricamente allineamenti evidenti con le parti a loro attigue.
La copertura dei nuovi volumi deve rappresentare la continuazione della copertura della schiera di appartenenza; nel caso in cui, proseguendo la falda inclinata non si riesca a mantenere un'altezza di piano sufficiente, la linea di gronda dovrà essere alzata e con essa l'intera copertura, fatto salvo il rispetto dei limiti di aumento volumetrico e la compatibilità ambientale di quest'ultima sopraelevazione.
La copertura dei nuovi volumi può essere rappresentata da terrazzo praticabile se addossata in uno o più lati ad un corpo di fabbrica più alto di almeno un piano.



CRITERIO 3.

sopraelevazione di cellule esistenti

La linea di gronda dei nuovi volumi deve trovare precisi riscontri e rapporti planimetrici e altimetrici con quelle eventualmente attigue.
In zona omogenea di tipo "A3", la sopraelevazione è ammessa se funzionale al raggiungimento o avvicinamento dei limiti regolamentari di altezza e può comportare un aumento massimo di altezza esterna di cm. 50.
A prescindere dal tipo di logica aggregativa, i prospetti dei nuovi volumi o le modificazioni prospettiche dei volumi esistenti, laddove ammesse, devono presentare analogie evidenti con i prospetti attigui esistenti.
I collegamenti verticali possono essere rappresentati da scale esterne sino al primo piano fuori terra se armonicamente inserite nel disegno di facciata in prospetti modificabili.

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Art. 21 - LIVELLO III: CODICE DEI MATERIALI IN ZONE "A" E PER EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE


A. TIPOLOGIA DEI RIVESTIMENTI MURARI DEGLI EDIFICI



A1. INTONACI O PARTI A VISTA DI MURATURE

Se possibile è da evitare la completa intonacatura degli edifici privilegiando interventi di ripristino parziale, con riprese che devono essere il più possibile simili all'originale.
Possono essere utilizzati procedimenti di consolidamento mediante applicazione di impregnanti polimerici.
Nel caso di rifacimenti totali, gli intonaci cementizi devono essere sostituiti con intonaci costituiti prevalentemente a base di malte di calce e dunque ultimati in arenino alla genovese con finitura a frattazzo.
Non sono consentiti rivestimenti in ceramica, in marmo, in mattoni, in pietra ad "opus incertum" o a giunti rilevati in cemento, nonché le zoccolature e i "lambrini" ad intonaco di cemento strollato (ad effetto rustico).
Le zoccolature esterne possono essere realizzate con lastre regolari di ardesia o di altra pietra presente nella tradizione locale o finite ad intonaco con colorazione diversa da quella soprastante.



A2: MURATURE IN PIETRA A VISTA

Le murature esistenti esterne, se in pietra a vista o ad intonaco rustico, (malta grossolana e pietra a vista) devono essere conservate ed opportunamente ripulite e trattate. Nel caso in cui siano state originariamente intonacate, ed in seguito alla prolungata assenza di manutenzione risultino attualmente in pietra a vista, è consentito il ripristino della situazione originaria mediante intonacatura nei modi descritti al punto A1.
Il contorno delle bucature può comunque essere incorniciato mediante differente tinteggiatura (preferibilmente bianca) rispetto alle murature circostanti o nel caso di murature in pietra a vista può essere incorniciato da una striscia di circa cm 15 di intonaco
Le nuove murature in pietra a vista dovranno essere costruite in pietra o con altra tecnologia e poi rivestite con contromuro in pietra. La pietra dovrà essere in conci in cui la dimensione orizzontale è maggiore di quella verticale e i giunti di malta non dovranno essere visibili.



A3. TINTEGGIATURE DI EDIFICI

In caso di tinteggiatura degli edifici deve essere effettuata una campionatura dei colori da sottoporsi all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Le tinteggiature delle facciate degli edifici devono essere eseguite, preferibilmente a fresco, con pitture inorganiche ai silicati di potassio o a calce.
I colori preferibili, in armonia con gli edifici esistenti, e nelle tonalità del repertorio tradizionale, possono variare tra le gamme del rosa, del giallo/rosso e delle terre in genere se di colore chiaro.
I colori da usarsi devono essere riferiti al recupero (per quanto possibile) delle tracce di tinteggiatura reperibili sulle facciate.
Per le facciate con decorazioni dipinte (marcapiani, cornici di finestre e porte, cantonali) è indispensabile un ripristino senza semplificazioni di forme e colori o modifiche, a meno che queste ultime siano tese a recuperare le decorazioni originarie.
Non sono consentite tinteggiature plastiche al quarzo, tinte epossidiche, spatolati, graffiati acrilici ed ogni altra pittura con effetti di rilievo, grane e corrugamenti artificiosi, e comunque qualsiasi altro genere di tinte impermeabili che non permettano la traspirazione del muro.



B. TIPOLOGIA DELLE COPERTURE, GRONDE, CAMINI DEGLI EDIFICI



B1. CORNICIONI, GRONDE, PLUVIALI

La sporgenza delle falde, dal filo dalla muratura perimetrale, deve essere contenuta nella dimensione di 40 cm a meno di particolari sagomature storiche esistenti.
In caso di sagomature e modanature esse devono essere riprese senza semplificazioni.
I canali di gronda ed i pluviali devono essere eseguiti in rame o lamiera zincata a sezione rotonda. Non sono consentiti canali o tubi di materiale plastico.



B2. COPERTURE

L'inclinazione delle falde deve ricalcare quella precedente altrimenti deve essere compresa tra i 25 e 35 gradi.
I manti delle coperture a falde, con o senza muretti d’attico, devono essere eseguiti in lastre di ardesia regolari secondo la tecnologia tradizionale ovvero le lastre saranno posate a malta con sovrapposizione doppia o tripla. Sulle linee di colmo e all'intersezione di falda dovranno essere posti coppi in laterizio.
Non sono consentite coperture in laterizi, lastre ondulate (ondulux, lamiere ecc.), materiali plastici in genere, coppi alla francese, laterocemento e materiali simili.
Nei tetti a falda può essere ammessa la presenza di abbaini o aperture raso falda “tipo Velux” nel numero idoneo se rapportato alla dimensione di superficie della falda e comunque di dimensioni minime strettamente connesse all’uso ad eccezione della zona A1 dove sono vietati.
E' consentita, se in accordo con i caratteri tipologici e costruttivi dell'edificio la sostituzione di coperture piane in coperture a falde con conseguente sostituzione del manto di copertura con lastre in ardesia nonché nel rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nell’allegato “A” alla DCC n. 18 del 25/2/2002 (prescrizioni alle coperture degli edifici).
E' consentito altresì il mantenimento di coperture piane laddove esistenti; in questo caso le protezioni perimetrali possono essere in muratura o in pilastrini in muratura e ringhiera metallica.



B3. COPERTURE PIANE PRATICABILI

I parapetti devono essere in muratura piena, intonacati e tinteggiati come le parti sottostanti delle pareti verticali oppure costituiti da pilastrini in muratura collegati da ringhiere metalliche costituite preferenzialmente da piattina metallica opportunamente sagomata secondo i modelli tradizionali.
Le coperture piane devono avere pavimentazione come prescritto al punto D2.



B4. CAMINI E SFIATI

Devono essere realizzati preferibilmente secondo i modelli tradizionali locali, a sezione quadrata in muratura intonacata e testa coperta in lastre di ardesia o tegole marsigliesi, in sintonia con il manto di copertura. E' altresì consentita l'installazione di camini prefabbricati in cotto di sezione rotonda o la costruzione di camini finiti al colmo con lastra di ardesia sormontata da struttura piramidale di mattoni pieni.
Le canne fumarie devono essere comunque incassate nelle murature verticali fatto salvo il caso in cui ci si trovi in presenza di murature storiche, in pietra di notevole spessore: in questa eventualità, la canna fumaria può rimanere esterna al corpo dell'edificio, ma deve essere adeguatamente intonacata e la sua parte terminale, in basso, deve poggiare su apposita mensola in muratura, sagomata secondo i modelli tipici dell'architettura tradizionale.



C. TIPOLOGIA DELLE BUCATURE E SERRAMENTI DEGLI EDIFICI



C1: BUCATURE, SOGLIE DI PORTE E DAVANZALI TRADIZIONALI

Le bucature devono mantenere i rapporti dimensionali presenti attualmente nell'edificio di appartenenza.

Circa icontorni delle bucature si hanno i seguenti casi:


C2: INFISSI ESTERNI PER FINESTRE

PERSIANE: Le persiane devono essere del tipo tradizionale alla genovese a stecca aperta, con voletto rialzabile, eseguite in legno, alluminio o PVC verniciati preferibilmente in colore verde scuro (verde imperiale).
Non sono consentite persiane avvolgibili e materiali quali alluminio anodizzato naturale o brunito.



C3: INFISSI INTERNI PER FINESTRE

SCURI INTERNI: le finestrature possono avere in sostituzione o in aggiunta a serramenti esterni scuri interni. In questo caso le finestrature dovranno avere i pannelli vetrati interrotti da traverse orizzontali.
FINESTRE E PORTEFINESTRE: devono essere del tipo a telaio e contro telaio in legno (o alluminio, PVC, o similari) verniciato in colore bianco o legno naturale solo quando il prospetto dell’edificio presenti tale prevalenza tipologica.
Le ante mobili vetrate devono rispettare le caratteristiche dei modelli tradizionali locali e preferibilmente non devono essere superiori al numero di due. I pannelli vetrati possono essere interrotti da traverse orizzontali solo quando il prospetto dell’edificio presenti tale prevalenza tipologica.



C4. PORTE TRADIZIONALI DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI

Sono ammesse porte di legno verniciato opaco o tinteggiate a smalto con i colori della tradizione locale (verde scuro, grigio o marrone).
Non sono consentiti portoncini in alluminio anodizzato naturale o brunito ed in materiale plastico anche se ad imitazione del legno.



C5 PORTE DI ACCESSO A FONDI, CANTINE, AUTORIMESSE

Sono ammesse porte in legno o rivestite in legno ad una o più ante, purché realizzate con le caratteristiche indicate al punto C4. Sono consentite le porte ad apertura a bilico (basculanti). Non sono consentite porte metalliche a scorrimento tipo: saracinesche, cancelli estensibili etc.



C6. PORTE DI ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Sono ammesse porte in legno a più ante con l'inserimento di pannelli a vetri trasparenti. Tali serramenti potranno essere integrati da cancelli di ferro nelle forme e nei colori tradizionali locali posizionati sul filo esterno della muratura perimetrale.



D. TIPOLOGIA DELLE RAMPE E SCALE ESTERNE DEGLI EDIFICI, SISTEMAZIONI ESTERNE



D1. SCALE E RAMPE ESTERNE, GRADINI DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI

Le scale esterne non possono essere a sbalzo ma devono essere appoggiate su muretto perimetrale che può costituire anche protezione laterale se innalzato in maniera completa o limitatamente a pilastrini ad opportuna altezza. Sono ammesse scale a sbalzo solo se funzionali a mantenere passaggi sottostanti esistenti.
Le scale esterne devono preferenzialmente essere collocate in aderenza ad un muro dell'edificio.
Sono ammessi i materiali di rivestimento di tradizione locale quale l'ardesia, il marmo bianco, la pietra locale, l'arenaria.
Non sono consentiti rivestimenti in ceramica, in grès, nonché in marmo e in pietre di importazione estranee alla tradizione locale (travertino, marmo di Trani, ecc.).



D2. PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONI ESTERNE

I materiali utilizzabili per i rivestimenti , le lastricature e la ultimazione delle sistemazioni esterne devono essere: ardesia, arenaria, cotto (mattonato), piastrelle di cemento a disegno tradizionale con esclusione di elementi autobloccanti, ciottoli (risoli), terreno naturale.
I parapetti di scale esterne e terrazzi dovranno essere in muratura intonacati ed eventualmente protetti con lastre di ardesia, marmo o arenaria.
Non sono consentiti parapetti in cemento prefabbricati traforati.
Sono consentite ringhiere metalliche per balconi e poggioli a sbalzo sulla facciata.
Non sono consentite pavimentazioni esterne in ceramica e grès, nonché in lastre di pietra di importazione estranee alla tradizione locale.



E. TIPOLOGIA DELLE INSEGNE, TENDE, PERGOLE E DEHORS



E1. INSEGNE E TENDE

Le insegne devono essere dipinte direttamente sui muri o su pannelli e supporti (in legno, ardesia, ceramica, metallo) affissi agli stessi e comunque, se a bandiera, non sporgenti oltre cm 80 dal filo esterno delle murature.
Non sono ammesse insegne al neon a illuminazione interna diffusa.
Le tende devono essere realizzate con tela di colore naturale, montate su strutture leggere e di limitata estensione.
Le intelaiature non devono recare deturpamenti agli edifici e devono essere realizzate con materiali e tinte appropriati. Non sono consentiti pannelli verticali che precludano la percezione visiva degli spazi pubblici.



E2. PERGOLATI E TETTOIE ESTERNE

I pergolati possono essere consentiti se di dimensioni e forme compatibili con gli edifici e comunque da realizzarsi esclusivamente con strutture in legno o in metallo verniciato. Non sono consentiti tamponamenti verticali ne coperture orizzontali. Le tettoie esterne sono consentite solo sopra gli accessi degli edifici e devono avere dimensioni max cm 100 X cm 120 e devono essere costituite da lastra di ardesia o vetro intelaiato in struttura metallica



E3. DEHORS

Essi, oltre a non compromettere l'identificazione dei manufatti architettonici di pregio, devono garantire una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito. Devono :

  1. essere costituiti da strutture leggere che ne garantiscano lo smantellamento stagionale senza particolari interventi di ripristino del suolo pubblico;

  2. essere realizzati esclusivamente entro le proiezioni ortogonali delle fronti dell'esercizio pubblico al quale sono connessi.

Preferibilmente devono avere fioriere, purché in armonia con l'intorno.

Eventuali barriere frangivento sono ammesse se non alte più di m. 2 e realizzate in materiale trasparente.
La copertura deve essere a tenda, canniccio o tensostruttura o altro materiale se correttamente inserito nel contesto specifico.



F. RECINZIONI E MURI DI CONTENIMENTO



F1: RECINZIONI IN AMBIENTE URBANO ESTENSIVO

Le recinzioni devono essere composte da parte inferiore in muratura e recinzione metallica trasparente superiore.
La parte muraria deve essere piena, intonacata e finita con scossalina lapidea o modanatura muraria; essa deve avere altezza massima esterna di cm. 90.
La recinzione non deve superare nel suo complesso (comprendendo cioè la parte muraria e quella metallica) l'altezza massima di cm. 250 misurata sul lato esterno della recinzione.



F2: RECINZIONI CHIUSE RURALI O IN AMBIENTE URBANO STORICO

Le recinzioni chiuse rappresentano la tipologia della recinzione fondiaria in ambiente semirurale ligure e contribuiscono a determinare l'ambiente delle "crose"; esse sono costituite da muratura piena con altezza compresa tra cm 200 e cm 250. La muratura può essere finita a intonaco costituito prevalentemente a base di malte di calce e dunque ultimato in arenino alla genovese con finitura a frattazzo, oppure può essere lasciata in pietra a vista senza giunti in rilievo ma rinzaccati con scaglie di pietra. La sommità non potrà essere rivestita se non a intonaco.



F3: RECINZIONI APERTE RURALI

In ambiente rurale le recinzioni dovranno evitare di interrompere l'ambiente "aperto". Esse dovranno essere costituite da un basamento in muratura di altezza massima di cm. 20 sormontato da rete metallica con annessa eventuale siepe arbustiva costituita da essenze arboree preferibilmente autoctone.



F4: MURI DI CONTENIMENTO

I muri di contenimento devono essere realizzati in pietra a spacco o comunque rivestiti da contromuro in pietra. Nei conci in pietra la dimensione orizzontale deve essere prevalente su quella verticale e non devono essere visibili i giunti in malta.
La loro altezza massima fuori terra deve essere di m. 2,70 e, in caso di necessità di opere di contenimento di altezza maggiore, la sistemazione può avvenire mediante interruzione del muro di contenimento e continuazione in posizione arretrata rispetto al tratto sottostante; la distanza tra le opere murarie deve essere superiore a m. 1,00 in modo da ottenere una sistemazione finale a gradoni.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 22 - LIVELLO III: CODICE DEI MATERIALI VALIDO NEI CASI ESCLUSI DAL PRECEDENTE ARTICOLO


A. TIPOLOGIA DEI RIVESTIMENTI MURARI DEGLI EDIFICI



A1. INTONACI O PARTI A VISTA DI MURATURE

Nel caso di rifacimenti totali, gli intonaci cementizi devono essere sostituiti con intonaci costituiti prevalentemente a base di malte di calce e dunque ultimati in arenino alla genovese con finitura a frattazzo.
Non sono consentiti rivestimenti in ceramica, in marmo, in mattoni, in pietra ad "opus incertum" o a giunti rilevati in cemento, nonché le zoccolature e i "lambrini" ad intonaco di cemento strollato (ad effetto rustico).
Le zoccolature esterne possono essere realizzate con lastre regolari di ardesia o di altra pietra presente nella tradizione locale, finite ad intonaco con colorazione diversa da quella soprastante o finite a intonaco rustico.



A2: MURATURE IN PIETRA A VISTA

Le murature esistenti esterne, se in pietra a vista o ad intonaco rustico, (malta grossolana e pietra a vista) devono essere conservate ed opportunamente ripulite e trattate.
Il contorno delle bucature può comunque essere incorniciato mediante differente tinteggiatura (preferibilmente bianca) rispetto alle murature circostanti o nel caso di murature in pietra a vista può essere incorniciato da una striscia di circa cm 15 di intonaco
Le nuove murature in pietra a vista dovranno essere costruite in pietra o con altra tecnologia e poi rivestite con contromuro in pietra. La pietra dovrà essere in conci in cui la dimensione orizzontale è maggiore di quella verticale e i giunti di malta non dovranno essere visibili.



A3. TINTEGGIATURE DI EDIFICI

In caso di tinteggiatura degli edifici deve essere effettuata una campionatura dei colori da sottoporsi all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Le tinteggiature delle facciate degli edifici devono essere eseguite, preferibilmente a fresco, con pitture inorganiche ai silicati di potassio o a calce.
I colori preferibili, in armonia con gli edifici esistenti, e nelle tonalità del repertorio tradizionale, possono variare tra le gamme del rosa, del giallo/rosso e delle terre in genere se di colore chiaro.
Per interventi su facciate con decorazioni dipinte (marcapiani, cornici di finestre e porte, cantonali) è indispensabile un ripristino senza semplificazioni di forme e colori o modifiche, a meno che queste ultime siano tese a recuperare le decorazioni originarie.
Non sono consentite tinteggiature plastiche al quarzo, tinte epossidiche, spatolati, graffiati acrilici ed ogni altra pittura con effetti di rilievo, grane e corrugamenti artificiosi, e comunque qualsiasi altro genere di tinte impermeabili che non permettano la traspirazione del muro.



B. TIPOLOGIA DELLE COPERTURE, GRONDE, CAMINI DEGLI EDIFICI



B1. CORNICIONI, GRONDE, PLUVIALI

La sporgenza delle falde, dal filo dalla muratura perimetrale, deve essere contenuta nella dimensione di 40 cm a meno di particolari sagomature storiche esistenti.
In caso di sagomature e modanature esse devono essere riprese senza semplificazioni.
I canali di gronda ed i pluviali devono essere eseguiti in rame o lamiera zincata a sezione rotonda o rettangolare. Non sono consentiti canali o tubi di materiale plastico.



B2. COPERTURE

L'inclinazione delle falde deve essere compresa tra i 25 e 35 gradi.
I manti delle coperture a falde devono essere eseguiti in lastre di ardesia regolari o tegole marsigliesi in laterizio. Nella zona A1 è ammessa la posa del manto di copertura in ardesia esclusivamente con malta.
Nel primo caso le lastre saranno posate mediante ganci o malta con sovrapposizione doppia o tripla. Sulle linee di colmo e all'intersezione di falda dovranno essere posti coppi in laterizio.
Nel caso di copertura in laterizio, è possibile eseguire in abbadini di ardesia la fascia di copertura attigua alla gronda per una profondità di 40 cm.
Non sono consentite coperture in lastre ondulate (ondulux, lamiere ecc.), materiali plastici in genere, coppi alla francese, laterocemento e materiali simili.
E' consentita, se in accordo con i caratteri tipologici e costruttivi dell'edificio la sostituzione di coperture piane in coperture a falde con conseguente sostituzione del manto di copertura con lastre in ardesia o cotto.
E' consentito altresì il mantenimento di coperture piane laddove esistenti; in questo caso le protezioni perimetrali possono essere in muratura o in pilastrini in muratura e ringhiera metallica.



B3. COPERTURE PIANE PRATICABILI

I parapetti devono essere in muratura piena, intonacati e tinteggiati come le parti sottostanti delle pareti verticali oppure costituiti da pilastrini in muratura collegati da ringhiere metalliche costituite preferenzialmente da piattina metallica opportunamente sagomata secondo i modelli tradizionali.
Le coperture piane devono avere pavimentazione come prescritto al punto D2.



B4. CAMINI E SFIATI

Devono essere realizzati preferibilmente secondo i modelli tradizionali locali, a sezione quadrata in muratura intonacata e testa coperta in lastre di ardesia o tegole marsigliesi, in sintonia con il manto di copertura. E' altresì consentita l'installazione di camini prefabbricati in cotto di sezione rotonda o la costruzione di camini finiti al colmo con lastra di ardesia sormontata da struttura piramidale di mattoni pieni.

Le canne fumarie devono essere comunque incassate nelle murature verticali fatto salvo il caso in cui ci si trovi in presenza di murature storiche, in pietra di notevole spessore: in questa eventualità, la canna fumaria può rimanere esterna al corpo dell'edificio, ma deve essere adeguatamente intonacata e la sua parte terminale, in basso, deve poggiare su apposita mensola in muratura, sagomata secondo i modelli tipici dell'architettura tradizionale.



C. TIPOLOGIA DELLE BUCATURE E SERRAMENTI DEGLI EDIFICI



C1: BUCATURE

Le bucature devono preferibilmente ricalcare i rapporti dimensionali presenti nel contesto ovvero con l'altezza di dimensione armonicamente maggiore rispetto all'altezza.



C2: INFISSI ESTERNI PER FINESTRE

Gli infissi esterni possono essere costituiti da:

  1. persiane che devono essere del tipo tradizionale alla genovese a stecca aperta, con voletto rialzabile, eseguite in legno, alluminio o PVC verniciati preferibilmente in colore verde scuro (verde imperiale).

  2. serramenti avvolgibili solo dove già esistenti.

Non sono consentiti materiali quali alluminio anodizzato naturale o brunito.



C3: INFISSI INTERNI PER FINESTRE

SCURI INTERNI: le finestrature possono avere in sostituzione o in aggiunta a serramenti esterni scuri interni. In questo caso le finestrature dovranno avere i pannelli vetrati interrotti da traverse orizzontali.
FINESTRE E PORTEFINESTRE: devono essere del tipo a telaio e contro telaio in legno (o alluminio, PVC, o similari) verniciato in colore bianco o legno naturale.
Le ante mobili vetrate devono rispettare le caratteristiche dei modelli tradizionali locali e preferibilmente non devono essere superiori al numero di due. I pannelli vetrati possono essere interrotti da traverse orizzontali



C4. PORTE DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI

Sono ammesse porte di vetro, metallo, legno ed in materiale plastico se ad imitazione del legno.
Non sono consentiti portoncini in alluminio anodizzato naturale o brunito



C5 PORTE DI ACCESSO A FONDI, CANTINE, AUTORIMESSE

Sono ammesse porte in legno o rivestite in legno ad una o più ante, purché realizzate con le caratteristiche indicate al punto C4. Sono consentite le porte ad apertura a bilico (basculanti).o porte metalliche a scorrimento tipo: saracinesche, cancelli estensibili etc.



C6. PORTE DI ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Sono ammesse porte in legno o metallo a una o più ante con l’inserimento eventuale di pannelli a vetri trasparenti. Tali serramenti potranno essere integrati da cancelli di ferro nelle forme e nei colori tradizionali locali posizionati sul filo esterno della muratura perimetrale.



D. TIPOLOGIA DELLE RAMPE E SCALE ESTERNE DEGLI EDIFICI, SISTEMAZIONI ESTERNE



D1. SCALE E RAMPE ESTERNE, GRADINI DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI

Le scale esterne non possono essere a sbalzo ma devono essere appoggiate su muretto perimetrale che può costituire anche protezione laterale se innalzato in maniera completa o limitatamente a pilastrini ad opportuna altezza. Sono ammesse scale a sbalzo solo se funzionali a mantenere passaggi sottostanti esistenti.
Le scale esterne devono preferenzialmente essere collocate in aderenza ad un muro dell'edificio. I parapetti di scale esterne e terrazzi dovranno essere in muratura intonacati ed eventualmente protetti con lastre di ardesia, marmo o arenaria.
Sono consentite ringhiere metalliche per balconi e poggioli a sbalzo sulla facciata.
Sono ammessi i materiali di rivestimento di tradizione locale quale l'ardesia, il marmo bianco, la pietra locale, l'arenaria.
Non sono consentiti rivestimenti in ceramica, nonché in marmo e in pietre di importazione estranee alla tradizione locale (travertino, marmo di Trani, ecc.).



D2. PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONI ESTERNE

I materiali utilizzabili per i rivestimenti , le lastricature e la ultimazione delle sistemazioni esterne devono essere: ardesia, arenaria, cotto (mattonato), piastrelle di cemento, ciottoli (risoli), terreno naturale, autobloccanti in cls. e similari, grès e similari .
Non sono consentite pavimentazioni esterne in ceramica, nonché in lastre di pietra di importazione estranee alla tradizione locale.



E. TIPOLOGIA DELLE INSEGNE, TENDE E PERGOLE NEGLI EDIFICI



E1. INSEGNE E TENDE

Le insegne devono essere dipinte direttamente sui muri o su pannelli e supporti (in legno, ardesia, ceramica, metallo) affissi agli stessi e comunque, se a bandiera, non sporgenti oltre cm 80 dal filo esterno delle murature.
Sono ammesse insegne al neon a illuminazione interna diffusa.
Le tende devono essere realizzate con tela di colore naturale, montate su strutture leggere e di limitata estensione.
Le intelaiature non devono recare deturpamenti agli edifici e devono essere realizzate con materiali e tinte appropriati. Non sono consentiti pannelli verticali che precludano la percezione visiva degli spazi pubblici.



E2. PERGOLATI E TETTOIE ESTERNE

I pergolati possono essere consentiti se di dimensioni e forme compatibili con gli edifici e comunque da realizzarsi esclusivamente con strutture in legno o in metallo verniciato. Non sono consentiti tamponamenti verticali ne coperture orizzontali. Le tettoie esterne sono consentite se armonicamente inserite nel complesso dell'edificio.



E3. DEHORS

Essi, oltre a non compromettere l'identificazione dei manufatti architettonici di pregio, devono garantire una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito. Devono :

  1. essere costituiti da strutture leggere che ne garantiscano lo smantellamento stagionale senza particolari interventi di ripristino del suolo pubblico;

  2. essere realizzati esclusivamente entro le proiezioni ortogonali delle fronti dell'esercizio pubblico al quale sono connessi.

Preferibilmente devono avere fioriere, purché in armonia con l'intorno.
Eventuali barriere frangivento sono ammesse se non alte più di m. 2 e realizzate in materiale trasparente.
La copertura deve essere a tenda, canniccio o tensostruttura o altro materiale se correttamente inserito nel contesto specifico.



F. RECINZIONI E MURI DI CONTENIMENTO



F1: RECINZIONI DI ABITAZIONI IN AMBIENTE URBANO ESTENSIVO

Le recinzioni devono essere composte da parte inferiore in muratura e recinzione metallica trasparente superiore.
La parte muraria deve essere piena, intonacata e finita con scossalina lapidea o modanatura muraria; essa deve avere altezza massima esterna di cm. 90.
La recinzione non deve superare nel suo complesso (comprendendo cioè la parte muraria e quella metallica) l'altezza massima di cm. 250 misurata sul lato esterno della recinzione.



F2: RECINZIONI CHIUSE RURALI O IN AMBIENTE URBANO

Le recinzioni chiuse rappresentano la tipologia della recinzione fondiaria in ambiente semirurale ligure e contribuiscono a determinare l'ambiente delle "crose"; esse sono costituite da muratura piena con altezza compresa tra cm 200 e cm 250. La muratura può essere finita a intonaco costituito prevalentemente a base di malte di calce e dunque ultimato in arenino alla genovese con finitura a frattazzo, oppure può essere lasciata in pietra a vista senza giunti in rilievo ma rinzaccati con scaglie di pietra. La sommità non potrà essere rivestita se non a intonaco.



F3: RECINZIONI APERTE RURALI

In ambiente rurale le recinzioni dovranno evitare di interrompere l'ambiente "aperto". Esse dovranno essere costituite da un basamento in muratura di altezza massima di cm. 20 sormontato da rete metallica con annessa eventuale siepe arbustiva costituita da essenze arboree preferibilmente autoctone.



F4: MURI DI CONTENIMENTO

I muri di contenimento devono essere realizzati in pietra a spacco o comunque rivestiti da contromuro in pietra. Nei conci in pietra la dimensione orizzontale deve essere prevalente su quella verticale e non devono essere visibili i giunti in malta.
La loro altezza massima fuori terra deve essere di m. 2,70 e, in caso di necessità di opere di contenimento di altezza maggiore, la sistemazione può avvenire mediante interruzione del muro di contenimento e continuazione in posizione arretrata rispetto al tratto sottostante; la distanza tra le opere murarie deve essere superiore a m. 1,00 in modo da ottenere una sistemazione finale a gradoni.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


TITOLO IV

PREVISIONI DEL PRG



CAPO I

DIVISIONE IN ZONE



Art. 23 - DIVISIONE IN ZONE A CARATTERE URBANISTICO

Ai fini della salvaguardia degli ambienti storici e naturali, della trasformazione e dello sviluppo equilibrati, il territorio comunale è suddiviso in zone territoriali omogenee corrispondenti a specifiche destinazioni d'uso e riportate nelle tavole del PRG con differenti segni grafici.
Alle zone territoriali omogenee si applicano in generale le presenti norme ed in particolare le norme precisate agli articoli successivi.

Le zone territoriali omogenee sono così classificate:



1) Zone edificate storiche

(A1)

- Zona con tessuto storico originario

(A2)

- Zona di nucleo o tessuto ottocentesco

(A3)

- Zona con edificazione di pregio ambientale su percorso

(A4)

- Zona con edificazione isolata di pregio ambientale

(A5)

- Zona con tipologia a villini di pregio ambientale



1) Zone per insediamenti a prevalenza residenziale

(B)

- Zona satura ambientale -Mantenimento

(Br)

- Zona satura soggetta a riqualificazione (Br1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

(C1)

- Zona di completamento lungo percorso

(C2)

- STRALCIATO

(PEEP)

- Zona di espansione soggetta a SUA vigente



2) Zone produttive

(D)

- Zona per attività artigianali - commerciale

3) Zone agricole e boschive

(E1)

- Zona agricola-residenziale

(E2)

- Zona agricola-ambientale

(E3)

- Zona boscata o costiera

4) Zone per attività di interesse generale

(F1)

- Zona per attrezzature ospedaliere

(F2)

- Zona per attrezzature portuali

(F3)

- Zona per la fruizione costiera

(F4)

- Zona per attrezzature ferroviarie

(F5)

- STRALCIATO

(F6)

- Zona a parco urbano

(F7)

- Zona per istruzione superiore



5) Zone per servizi di quartiere

(I)

- Zona per la pubblica istruzione

(Ic)

- Zona per attrezzature di interesse comune

(V)

- Zona per verde pubblico attrezzato

(Vb)

- Zona per attrezzature balneari

(P)

- Zona per parcheggio pubblico

(Pm)

- Zona per parcheggio misto



5) Aree soggette a vincoli speciali



- Area soggetta alla Normativa del Parco Naturale Regionale di Portofino



- Area a verde privato

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE



CAPO II

ZONE EDIFICATE STORICHE

(Zone A1, A2, A3, A4, A5)

(Zone "A" secondo D.M. 1444 del 2.4.1968)



Art. 24 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE ZONE A

Nelle zone in oggetto, ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree non edificate dovrà garantirne la conservazione, la riqualificazione e la dotazione dei principali impianti e servizi.
A meno di specifiche indicazioni puntuali, sono vietate nuove edificazioni.
Le zone edificate storiche sono destinati prevalentemente ad abitazione ed ai servizi relativi.
Sono ammessi alberghi e pensioni, negozi, locali di svago, studi professionali e uffici in genere; i magazzini e i depositi; botteghe artigiane e commerciali che non richiedono fabbricati appositi né comunque autonomi da quelli residenziali.
Tutte le attività non residenziali dovranno essere tali da non arrecare molestia per rumori o emissioni di alcun tipo.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 25 - INTERVENTI AMMESSI NELLE ZONE "A"

Purché conformi agli indirizzi e alle disposizioni del presente piano, correttamente inseriti nel contesto paesistico-ambientale e conformi con la Normativa Ambientale del presente Piano, sono ammessi gli interventi sottoindicati:

Come specificato all'art. 16 i manufatti architettonici compresi all'interno delle zone di tipo A sono dichiarati edifici di interesse storico ambientale. Gli interventi da effettuarsi su tali edifici dovranno prevedere l'utilizzo di caratteri costruttivi o morfologici presenti nella Normativa Ambientale (art. 21) riferiti a "edifici di interesse storico ambientale".
In caso di difformità pregressa con i suddetti caratteri, sono ammessi quegli interventi comportanti modifiche ai manufatti architettonici tendenti a raggiungere la conformità o comunque a ridurne la difformità.
Interventi di tipo a7, a9 sono assentibili a seguito di Piano di Recupero come definito da L.R. 24/1987 e s. m.e i.
Se conformi con la Normativa Ambientale di zona del presente Piano, sono sempre ammessi interventi come definiti ai punti a0, a1, a2 a3, dell’Articolo 9 a seguito del rilascio rispettivamente di autorizzazione o concessione edilizia che verrà subordinata al soddisfacimento della condizione di non aumento del Volume o Sp e assenza di modifiche esterne a meno di quelle tendenti al raggiungimento della conformità con la Normativa Ambientale.


Gli interventi con il modo a4 di cui all’Articolo 9 (interventi di ristrutturazione edilizia) sono sempre possibili quando gli interventi stessi non comportino:

a) la totale sostituzione dell’organismo edilizio preesistente;
b) contrasto con le indicazioni di zona di aumento del Volume o Sp;
c) compromissioni delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell’esterno dell’edificio nonché di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell’organismo edilizio;
d) mutamento delle destinazioni d’uso incompatibile con le caratteristiche indicate alla lettera c);
e) limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, un incremento del numero dei vani, con esclusione dei locali destinati a servizi accessori, superiore ad un terzo di quelli preesistenti, fermo restando in ogni caso l’obbligo di osservanza dei requisiti prestazionali dell’edilizia residenziale prescritti dalla vigente normativa statale e regionale nonché l’obbligo della dotazione dei pertinenti spazi per parcheggi nella misura di un posto macchina per ogni unità immobiliare realizzata in aggiunta a quelle preesistenti, sempreché non sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere a tale obbligo ed in tal caso devono essere però pagati equivalenti oneri di urbanizzazione;
f) realizzazione di alloggi inferiori a mq. 50 di superficie netta, con l’eccezione dell’ex Albergo Italia per il quale, nel caso di interventi pubblici e/o convenzionati, possono essere realizzati alloggi di taglio minore;
g) contrasto con la Normativa Ambientale di zona.


Per tutti gli interventi sopracitati, esiste l'obbligo nel caso in cui questi interessino facciate o parti di esse, di provvedere alla sistemazione sottotraccia, o comunque opportunamente inserite nel disegno delle facciate delle canne fumarie, ventilazioni, canalizzazioni tecnologiche in genere.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 26 - INTERVENTI AMMESSI IN ZONA A1

(TESSUTO STORICO ORIGINARIO)


Oltre agli interventi come definiti dell’Articolo 25, sono altresì consentiti interventi di cui ai punti a5, a6 cui all’Articolo 9 con concessione convenzionata, onde poter riqualificare edifici e/o manufatti presenti privi di valore architettonico ed ambientale, e per poter soddisfare eventuali esigenze di ordine funzionale.

Tutti gli interventi suddetti sono assentibili a seguito del soddisfacimento delle seguenti condizioni da parte dell'intervento previsto:

a) non aumento del Volume o Sp;

b) assenza di varianti sostanziali esterne, a meno di quelle interessanti i fronti modificabili come rappresentati nella TAV. P2: "Normativa Edilizio-Ambientale Puntuale del C.S”. o se non finalizzate al raggiungimento della conformità con le prescrizioni contenute nelle Normativa Edilizio-Ambientale Puntuale.


In caso di modifiche sostanziali esterne, sono richiesti elaborati fotografici e grafici, rappresentanti le visioni prospettiche e planimetriche dell'intervento per un raggio sufficiente a illustrare il contesto nel quale si colloca l'intervento; tale raggio dovrà necessariamente comprendere l'unità di riferimento elementare in cui è collocato l'oggetto dell'intervento.
Sui fronti dell’edificato lungo l’asse di attraversamento della zona (Via P. Schiaffino, Via della Repubblica, Via XX Settembre e sulla Via Garibaldi) è fatto divieto assoluto di realizzare posti auto e/o box ai piani terra degli edifici vista la notevole importanza di asse commerciale.
Sono vietate alterazioni delle quote del terreno che comportino variazioni esterne di oltre cm 50. Sono assentibili a seguito di concessione convenzionata sistemazioni esterne che comportino variazioni superiori se finalizzate anche ad una migliore fruizione pubblica di aree scoperte.



NORMATIVA AMBIENTALE

Al fine di una tutela del patrimonio storico ambientale interno alla zona omogenea, esso viene evidenziato nella tavola

TAV. P2: "Normativa Edilizio-Ambientale Puntuale del C.S "

(redatta su catastali in scala 1:1000)


Nella planimetria sono evidenziati:


DELIMITAZIONE UNITÀ ELEMENTARE DI RIFERIMENTO

Rappresenta l'isolato o la porzione di esso che, in caso di modificazioni dell'impianto distributivo o di variazioni esterne di un edificio, deve essere preso a riferimento per definire un'analisi del tessuto insediativo, dei tipi edilizi presenti nonché gli elementi di particolare interesse storico ambientale come definiti all'art. 17. Ciò al fine di garantire la correttezza e la congruità degli interventi che comunque devono essere conformi ai criteri di intervento ai sensi degli artt. 19, 20 delle presenti N. d. A. Nel caso di modifiche esterne, occorre definire gli effetti di queste sull'intera Unità elementare anche con elaborati grafici illustrativi in scala non inferiore a 1:200 inerenti i fabbricati presenti all'interno dell'unità elementare e eventualmente su quelli confinanti se contigui.



MANUFATTO ARCHITETTONICO

Sono definiti manufatti architettonici tutti gli edifici o costruzioni che presentino caratteristiche costruttive non precarie. In caso di intervento su un manufatto architettonico, si deve specificare il tipo edilizio cui esso è riconducibile ai sensi dell'art. 19. Come specificato all'art. 16 i manufatti architettonici compresi all'interno della zona di tipo A1, sono dichiarati edifici di interesse storico ambientale.
In caso di difformità pregressa con i suddetti caratteri, gli interventi comportanti modifiche ai manufatti architettonici devono tendere a raggiungere la conformità o comunque a ridurne la difformità.



MANUFATTI PRIVI DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE

Sono così definiti quegli edifici di recente realizzazione o che comunque hanno subito tali interventi da compromettere l'unità formale e architettonica o tipologica originaria. Per essi è ammessa la trasformazione verso organismi edilizi maggiormente consoni con il contesto riguardo agli elementi formali e tipologici.



FRONTI MODIFICABILI

Sono così definiti quei fronti che delimitano parti di edifici che hanno subito manomissioni o interventi tali che hanno pregiudicato la congruità formale, architettonica o tipologica. La modificabilità di tali fronti può riguardare il diverso posizionamento delle bucature, l'eliminazione dei corpi aggiunti recentemente o la variazione planimetrica del fronte stesso per l’inserimento di collegamenti verticali (scale, ascensori, ...). La modificabilità è prevista solo al fine di recuperare una congruità formale e tipologica globale.
Gli interventi di modificabilità devono essere riconducibili ad uno dei criteri di cui all'art. 20, mentre eventuali modificazioni delle bucature devono comunque tendere ad un ordine generale del fronte per cui sono da ricercarsi, per quanto possibile, allineamenti sia verticali che orizzontali delle bucature. Le modificazioni volumetriche, ove consentito, vanno realizzate nel rispetto delle distanze minime dai fabbricati e dai confini di proprietà stabiliti dal Codice Civile.



SPAZI APERTI QUALIFICATI

Sono così definiti quegli spazi che per funzione assolta e/o per le caratteristiche ambientali particolarmente rappresentative sono da tutelare e valorizzare attraverso il mantenimento dei caratteri costruttivi, d'arredo e delle funzioni affaccianti su di essi. A tale proposito è fatto divieto realizzare autorimesse nei piani terra degli edifici affaccianti su tali spazi.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T1,

T2, T6

NOTE:


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E1, E2, E3

E4, E9

NOTE:


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Utilizzabili tutte le voci di cui all'art. 21 a eccezione di F3


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 27 - INTERVENTI AMMESSI IN ZONA A2 (ZONE DI NUCLEO O TESSUTO OTTOCENTESCO)

Oltre agli interventi come definiti dell’Articolo 25, sono altresì consentiti interventi di cui ai punti a5, a6 di cui All’Articolo 9 con concessione edilizia convenzionata, onde poter riqualificare edifici e/o manufatti presenti privi di valore architettonico ed ambientale.
Tutti gli interventi suddetti sono assentibili a seguito del soddisfacimento delle seguenti condizioni da parte dell'intervento previsto:

a) non aumento del Volume o Sp;

b) assenza di varianti sostanziali esterne, a meno di quelle finalizzate al raggiungimento della conformità con le prescrizioni contenute nelle Normativa Edilizio-Ambientale Puntuale.

In caso di modifiche sostanziali esterne, sono richiesti elaborati fotografici e grafici, rappresentanti le visioni prospettiche e planimetriche dell'intervento per un raggio sufficiente a illustrare il contesto nel quale si colloca l'intervento; tale raggio dovrà necessariamente comprendere l'unità di riferimento elementare in cui è collocato l'oggetto dell'intervento.
Sono vietate alterazioni delle quote del terreno che comportino variazioni esterne di oltre cm 50. Sono assentibili a seguito di concessione convenzionata sistemazioni esterne che comportino variazioni superiori se finalizzate anche ad una migliore fruizione pubblica di aree scoperte.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T5, T6,

T1, T2, T4

NOTE:


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI>

PRESENTI

E3, E4

E2

NOTE:


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art. 21


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 28 - INTERVENTI AMMESSI IN ZONA A3 (ZONA CON EDIFICAZIONE DI PREGIO AMBIENTALE SU PERCORSO)



Oltre agli interventi come definiti dell’Articolo 25, sono altresì consentiti interventi di cui all’Articolo 9 ai punti a5 e a6, a seguito di Concessione edilizia convenzionata, onde poter riqualificare edifici e/o manufatti presenti privi di valore architettonico ed ambientale, e per poter soddisfare eventuali esigenze di ordine funzionale.
Gli interventi di cui ai modi a5 e a6 sono assentibili a seguito del soddisfacimento delle seguenti condizioni da parte dell'intervento previsto:


a) aumento del Volume contenuto entro le seguenti quantità:


volume esistente

variazione volumetrica

fino a mc 500

+10 %

superiore a mc 500

50 mc

Interventi comportanti modifiche volumetriche devono essere riconducibili a uno dei criteri descritti all'art. 20.

b) assenza di varianti sostanziali esterne, a meno di quelle finalizzate al raggiungimento della conformità con le prescrizioni contenute nelle Normativa Edilizio-Ambientale Puntuale;


In caso di varianti sostanziali esterne, sono richiesti elaborati fotografici e grafici, rappresentanti le visioni prospettiche e planimetriche dell'intervento per un raggio sufficiente a illustrare il contesto nel quale si colloca l'intervento.
E' ammessa, in sostituzione di volumi precari esistenti, la realizzazione di ricoveri attrezzi o automezzi se ricavati all'interno di terrazzamenti o comunque interrati con ricomposizione della morfologia del terreno con idoneo strato vegetale soprastante. Essi possono presentare un fronte esterno non esteso oltre i m.6,00 , Snr minore a mq 18,00 e h interna non superiore a m. 2,30.
Gli interventi di recupero o modifica dei fabbricati facenti parte del tessuto storico possono altresì comportare quelle trasformazioni parziali della morfologia del terreno circostante ai fabbricati medesimi che siano preordinate a consentire un più razionale utilizzo dei relativi locali, nel rispetto delle connotazioni paesistico-ambientali del contesto d'ambito.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T4


NOTE:


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E5, E7, E8

E2, E4

NOTE:


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art. 21.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE



Art. 29 - INTERVENTI AMMESSI IN ZONA A4 (ZONA CON EDIFICAZIONE ISOLATA DI PREGIO AMBIENTALE)


All’interno della zona con edificazione isolata di pregio sono consentiti:

1) per l’edificio principale dell’area gli interventi di cui all’Articolo 25;
2) per gli altri manufatti o edifici secondari all’interno dell’area sono consentiti gli interventi di cui ai punti a5 e a6 dell’Articolo 9.

Gli interventi di cui al punto 1) sono assentiti all’interno della volumetria geometrica esistente dell’edificio.
Può essere consentito un parziale aumento di superficie lorda di piano (Sp) nei limiti del 15% dell’esistente se non vengono compromesse le caratteristiche architettoniche.
Gli interventi di cui al punto 2) sono consentiti anche con l’incremento volumetrico del 10% onde poter riqualificare edifici e/o manufatti presenti privi di valore architettonico ed ambientale, e per poter soddisfare eventuali esigenze di ordine funzionale.
E' ammessa, in sostituzione di volumi precari esistenti, la realizzazione di ricoveri attrezzi o automezzi se ricavati all'interno di terrazzamenti o comunque interrati con ricomposizione della morfologia del terreno con idoneo strato vegetale soprastante. Essi possono presentare un fronte esterno non esteso oltre i m.6,00 , Snr minore a mq 18,00 e h interna non superiore a m. 2,30.
Gli interventi di recupero o modifica dei fabbricati facenti parte del tessuto storico possono altresì comportare quelle trasformazioni parziali della morfologia del terreno circostante ai fabbricati medesimi che siano preordinate a consentire un più razionale utilizzo dei relativi locali, nel rispetto delle connotazioni paesistico-ambientali del contesto d'ambito.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T3

T4

NOTE:


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E6

E7, E8

NOTE:


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art. 21.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE



Art. 30 - INTERVENTI AMMESSI IN ZONA A5 (INSEDIAMENTI A TIPOLOGIA A VILLINI DI PREGIO AMBIENTALE)


Oltre agli interventi come definiti dell’Articolo 25, sono altresì consentiti gli interventi di cui al punto a5, a6 di cui all’Articolo 9 onde poter riqualificare edifici e/o manufatti presenti privi di valore architettonico ed ambientale e per poter soddisfare eventuali esigenze di ordine funzionale.
Tutti gli interventi suddetti sono assentibili senza varianti sostanziali esterne a meno di quelle finalizzate al raggiungimento della conformità con le prescrizioni contenute nelle Normativa Edilizio-Ambientale Puntuale; nel qual caso può essere consentito un incremento volumetrico del 5% una tantum.
E' ammessa, in sostituzione di volumi precari esistenti, la realizzazione di ricoveri attrezzi o automezzi se ricavati all'interno di terrazzamenti o comunque interrati con ricomposizione della morfologia del terreno con idoneo strato vegetale soprastante. Essi possono presentare un fronte esterno non esteso oltre i m.6,00 , Snr minore a mq 18,00 e h interna non superiore a m. 2,30.
Gli interventi di recupero o modifica dei fabbricati facenti parte del tessuto storico possono altresì comportare quelle trasformazioni parziali della morfologia del terreno circostante ai fabbricati medesimi che siano preordinate a consentire un più razionale utilizzo dei relativi locali, nel rispetto delle connotazioni paesistico-ambientali del contesto d'ambito.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T7

T6, T9

NOTE:


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E6, E4

E7

NOTE:


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art.21.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE



Art. 31 - POSSIBILITA' DI DEROGA RISPETTO AD ALCUNI REQUISITI IGIENICO- SANITARI.

STRALCIATO.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

CAPO III


ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZIALE

(zone B, C secondo D.M. 1444 del 2-4-1968)





Art. 32 - NORME GENERALI PER LE ZONE RESIDENZIALI

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente ad abitazione ed ai servizi relativi.
Sono ammessi alberghi e pensioni, i negozi, i locali di svago, gli studi professionali e commerciali e gli uffici in genere; le autorimesse, i magazzini e i depositi; sono altresì ammesse attività artigiane che non richiedono fabbricati appositi né comunque autonomi da quelli residenziali.
Tutte le attività non residenziali dovranno essere tali da non arrecare molestia per rumori o emissioni di alcun tipo.
Per le attività presenti ed in contrasto con le destinazioni ammesse, il Comune, su parere conforme della Commissione Edilizia e previa valutazione delle circostanze, caso per caso, può concedere opere di adeguamento dei manufatti, per le esigenze tecnologiche e funzionali delle attività in corso, purché non comportino aumento della superficie utile lorda né del volume.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 33 - ZONA SATURA - AMBIENTALE - MANTENIMENTO (B)

Sono le parti del territorio totalmente edificate, che non possiedono caratteri storici ma che, per localizzazione e struttura interna hanno raggiunto un assetto consolidato di buon livello ambientale.
Il tessuto edilizio presenta tali caratteristiche di saturazione da non consentire nuovi edifici ma solo modesti incrementi dei volumi esistenti, ove possibile.
Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso di cui al precedente articolo 32.
Sono destinate prevalentemente ad usi residenziali stabili per le quali, nel caso di edifici esistenti, sono ammessi ampliamenti volumetrici modesti, derivanti da operazioni di ristrutturazione, come di seguito specificati.
Purché conformi alla Normativa edilizio-ambientale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 9 nei modi a1, a0, a2, a3, a4, a5, a6, a9.
In relazione alla ristrutturazione edilizia ed alla ricostruzione edilizia prevista nei modi a5 e a6, è ammesso, se compatibile con la normativa edilizio-ambientale, l'incremento "una tantum" della volumetria residenziale sino al 10% con un massimo di mc 50 con il rispetto dei parametri seguenti:

Dc = 5,00 m.
Ds = 6,00 m. (derogabile in caso di sopraelevazioni di edifici situati a distanze minori dalle strade)
De = 10,00 m.
H = 12,00 m.

Nella zona B della vallata di Camogli per gli interventi di cui al comma precedente da attuare in edifici fino a 600 mc sono ammessi incrementi della volumetria esistente del 20%.
E' ammessa, in sostituzione di volumi precari esistenti, la realizzazione di ricoveri attrezzi o automezzi se ricavati all'interno di terrazzamenti o comunque interrati con ricomposizione della morfologia del terreno con idoneo strato vegetale soprastante. Essi possono presentare un fronte esterno non esteso oltre i m.6,00 , Snr minore a mq 18,00 e h interna non superiore a m. 2,30.
Gli interventi di recupero o modifica dei fabbricati esistenti possono altresì comportare quelle trasformazioni parziali della morfologia del terreno circostante ai fabbricati medesimi che siano preordinate a consentire un più razionale utilizzo dei relativi locali, nel rispetto delle connotazioni paesistico-ambientali del contesto d'ambito.
Nel caso di incremento delle unità abitative dovrà essere reperita ed asservita adeguata superficie a parcheggio nella misura di un posto macchina per ogni unità abitativa aggiunta.
Interventi di tipo a7 di cui all'art. 9 sono ammessi a seguito di SUA ai sensi della L.R. 24 /1987 e s.m.e.i.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T6, T9

T 10

NOTE:


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E4

E3, E6

NOTE:


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art. 22.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 34 - ZONA URBANA SOGGETTA A RIQUALIFICAZIONE (Br)


Sono le parti del territorio interne al tessuto urbano, per localizzazione, attuale utilizzo e struttura interna si configurano come aree dismesse, o sottoutilizzate o comunque con potenzialità inespresse che potrebbero accrescere la dotazione a servizi cittadini e migliorare la qualità urbana tali da contribuire con gli interventi di riqualificazione previsti a migliorare le condizioni di vivibilità cittadine.
Le destinazioni d'uso e gli interventi sono descritti nei successivi sottoarticoli.
Tali previsioni sono realizzabili a seguito di SUA e/o concessione edilizia convenzionata estesi a ogni singola zona.
Nelle more di tali previsioni sono ammessi gli interventi come definiti dalla L.R. 25 /93 e s.m. e i.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 34.1 - AREA PISONI (Br1)

E’ ammessa la destinazione residenziale laddove presente; sono altresì ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 32.
Per l’area esterna, è prevista la sistemazione funzionale atta ad accogliere un parcheggio veicolare con quote riservate a parcheggio pubblico e privato con prevalenza di quelli pubblici.
Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 9 nei modi a0, a1, a2, a3, a4, a5. Gli interventi ammessi e la realizzazione di parcheggi sono consentiti con le prescrizioni seguenti:

Modo di intervento: concessione edilizia convenzionata.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T2


NOTE:


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E9

E4


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art. 22


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 34.2 - AREA MERCATO COPERTO (Br2)


L’intervento visti i particolari valori ambientali dell’area in cui si colloca, dovrà tendere alla valorizzazione degli spazi definiti dall'attuale Piazza Amendola e di quelli attualmente occupati dal mercato coperto definendo un'organizzazione spaziale unitaria tra il porto sottostante e l'attuale piazza suddetta.

L'intervento è così definito:

La progettazione dovrà farsi carico di valorizzare le visuali da e per il porto e riqualificare anche l’area adiacente di Piazza Amendola.
Modo di intervento: Strumento Urbanistico Attuativo.
In alternativa a quanto sopra descritto, sono ammessi gli interventi nei modi a0, a1, a2, a3, a5, di cui all’Articolo 9. Interventi di tipo a5 dovranno prevedere la demolizione intera o parziale della struttura aggettante sul filo verticale dell’edificio per migliorare la visibilità dall’alto verso il porticciolo.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T2


NOTE:


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E9


NOTE:


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art. 22


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 34.3 - AREA PIAZZA MATTEOTTI (Br3)


E' destinata alla:

  1. creazione di strutture multipiano interrate per parcheggio pubblico e privato di automezzi con possibilità di estensione al sottosuolo degli spazi contigui della zona V all'interno dell'area Br3;

  2. creazione di nuovi volumi per attrezzature di interesse comune (biblioteca civica, Museo del mare etc), per strutture sportive e commerciali, direzionali residenziali;

  3. sistemazione delle aree esterne ad uso misto: area verde, parcheggio pubblico, piazza pubblica.

Gli interventi previsti potranno essere realizzati con idonei soggetti attuatori in base ad apposita/e convenzione/i che stabilirà/anno la quota privata di parcheggio nonché le destinazioni d’uso consentite e relative percentuali nel rispetto dei seguenti limiti complessivi:



Interesse Comune /sport

80% - 100%


Commercio

0% - 20% (Sp max 600 mq)



Direzionale / residenziale

0% - 20% (Sp max 600 mq)

Nella parte di via N. Cuneo e nell'area contigua al suo sbocco inferiore, comprese nella zona Br3, potranno realizzarsi esclusivamente strutture interrate a parcheggio ed accessi al parcheggio stesso.

Prescrizioni particolari da rispettare:

Modo di Intervento: uno o più Strumenti Urbanistici Attuativi.
Gli eventuali SUA parziali dovranno dimostrare, con idonei elaborati, la possibilità di realizzare gli interventi previsti al primo comma nelle altre parti dell'area Br3.

NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T2


NOTE: mantenimento della linearità del tessuto insediativo lungo la ferrovia (prosecuzione della palazzata lato monte via XX settembre)


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E9


NOTE: I nuovi edifici dovranno stabilire rapporti altimetrici e planimetrici opportuni con il teatro e l'organizzazione della piazza antistante. In particolare non sono ammessi volumi con altezza maggiore del teatro.


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art. 22.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 34.4 - AREA EX RETIFICIO (Br4)


Sono ammesse tutte le destinazioni d’uso di cui all’art. 32, 54, 55 ad eccezione delle destinazioni residenziale e turistico ricettiva. Non sono ammessi aumenti volumetrici. E' prevista la sistemazione a parcheggio veicolare e verde pubblico delle coperture piane poste a livello della via G. Bettolo. La superficie a parcheggio dovrà essere ceduta in uso pubblico per una quota da definirsi con apposita convenzione.
Sono consentiti i modi di intervento a0, a1, a2, a3, a4, a5, di cui dall’Articolo 9.
Modo di intervento: Concessione edilizia convenzionata.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T2, T6


NOTE:


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E3, E4, E9

E6,

NOTE:


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art. 22.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE



Art. 34.5 - AREA “VILLA DELLE GINESTRE” (Br5)


Sono ammesse tutte le destinazioni d’uso di cui all’art. 32.
Non sono ammessi aumenti volumetrici. Sono consentiti i modi di intervento a0, a1, a2, a3 di cui all’art.9. Interventi di tipo a4, a5, a6 di cui all’art.9 sono assentibili a seguito di concessione convenzionata con la quale vengano definite le opere (anche esterne alla zona omogenea) da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione e/o la loro monetizzazione . Tali opere, a carico del soggetto attuatore, dovranno corrispondere al valore massimo previsto dalla L.R. n° 25/1995 e s.m. e i.
In aggiunta a quanto stabilito dalla suddetta convenzione gli interventi di tipo a4, a5 e comunque il cambio di destinazione d’uso dovranno prevedere la sistemazione ambientale della strada di accesso con particolare riguardo alla realizzazione di contromuri in pietra a faccia vista che ricoprano le opere di contenimento presenti e la loro successiva schermatura con vegetazione congrua con il contesto. L’intervento dovrà essere definito mediante un accurato progetto in dettaglio delle opere da realizzarsi.
Modo di intervento: Concessione edilizia convenzionata.
In caso di potenziamento dell’attuale attività della Clinica già in regime di convenzionamento con la A.S.L., l’edificio esistente può utilizzare un aumento “una tantum” del 20% del volume, da convenzionare con un atto d’impegno a mantenere per la destinazione d’uso in essere per l’intera durata del PRG.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 34.6 - AREA “EX GIANELLINE” ( Br6)


Sulle volumetrie esistenti, con esclusione dell'edificio dell'ex Cappella, sono consentiti gli interventi nei modi a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6 di cui all'art. 9.
L'edificio ex Cappella, per il mantenimento del valore storico dell'organismo architettonico preesistente, dovrà essere destinato solo per attività di interesse comune di cui all'art. 54 delle presenti norme.
Per esso sono consentiti solo gli interventi nei modi a0, a1, a2, a3 di cui all'art. 9.
Gli interventi edilizi sono ammessi solo con concessione convenzionata e dovranno essere recuperati all'esterno dell'area o all'interno, idonei spazi di parcheggio pubblico.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T2, T6


NOTE:


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI>

E3, E4, E9

E6,

NOTE:


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art. 22.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 34.7 - AREA “EX GASOMETRO” (Br7)

E' destinata al completamento del tessuto edilizio che subisce in quest'area una discontinuità non qualificante. E' prevista la possibilità di realizzare nuovi volumi a destinazione turistico-ricettiva con sottostante parcheggio con armonico inserimento ambientale, da raccordare con la testata di via Cuneo e da rapportarsi con il Teatro Sociale nel rispetto dei seguenti parametri:

V max = MC 7.000
H = m. 15,00
Dc = m. 5,00
Ds = m. 6,00 o al ciglio
De = m. 10,00
Modo di intervento: Concessione edilizia convenzionata.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T2, T9


NOTE: I volumi principali della struttura dovranno essere realizzati sulla porzione a est della via


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E4, E5, E9


NOTE:


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art. 22.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 34.8 - AREA "EX OSPEDALE" PER STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA (Br8)

L’edificio “Vecchio ospedale” contrassegnato con asterisco (*), è destinato a struttura ricettiva.
Sono ammessi tutti gli interventi di cui all’articolo 9 modo a0, a1, a2, a3, a4, a5.
Modo d’intervento: Concessione Edilizia Convenzionata.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 35 - ZONE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE (C)


Sono parti del territorio con edificazione discontinua o comunque a bassa densità, che all'interno di una situazione globalmente consolidata, presentano la possibilità di accogliere limitati completamenti prevalentemente residenziali a carattere estensivo nel rispetto dei caratteri peculiari di zona.
Date le caratteristiche fisico-morfologiche delle aree e la necessità di migliorare le opere di urbanizzazione, gli eventuali interventi di nuova edificazione e quelli previsti all'art. 9 nei modi a6, a7, a8 sono soggetti a preventiva approvazione di strumento urbanistico attuativo ovvero assentibile con la concessione edilizia accompagnata da convenzione o da atto unilaterale d'obbligo con i quali il privato operatore si impegni alla contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti all'intervento.
La convenzione che accompagna la concessione deve contenere dettagliatamente la definizione dei servizi pubblici e delle infrastrutture la cui realizzazione debba essere contestuale all'intervento o comunque i loro tempi di attuazione, determinati in maniera da ottenere in via preliminare la piena funzionalità dell'area e la completa infrastrutturazione a seguito della realizzazione di tutti gli interventi previsti.
Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso di cui all'art. 32.
Sugli edifici esistenti che presentano caratteristiche architettoniche o ambientali come definite all'art. 16, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a0, a1, a2, a3, di cui al precedente art. 9; su tutti gli altri anche i modi a4, a5 e a9 dell’articolo 9.

Nell'ambito di interventi di tipo a5, sono ammessi aumenti "una tantum” di volume contenuti entro le seguenti quantità:



volume esistente

variazione volumetrica

fino a mc 500

+10 %

superiore a mc 500

mc. 50



Interventi comportanti modifiche volumetriche devono essere riconducibili a uno dei criteri descritti all'art. 20.
Le progettazioni dovranno garantire un corretto inserimento delle tipologie edilizie nel contesto ambientale ed una eventuale localizzazione dei servizi tale da qualificare i nuovi insediamenti residenziali, ponendo gli stessi in uno stretto rapporto di integrazione con i nuclei esistenti.
La concessione edilizia convenzionata dovrà farsi carico di definire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria eventualmente necessarie per un corretto assetto del territorio.
La dotazione di servizi pubblici di cui al D.M.2.4.68 n° 1444 potrà essere reperita, oltre che internamente alle zone omogenee, anche in aree adiacenti alle zone omogenee stesse; tale reperimento verrà effettuato secondo i criteri stabiliti dalla L. R 24/1987 e L. R. 17/1989 e s.m. e.i..
La redazione di progetti di Conc. conv. dovrà tenere conto delle eventuali Conc. conv. già rilasciate sia in ordine al raccordo funzionale con le relative previsioni sia a quello di inserimento ambientale.
Il rilievo dello stato attuale contenuto negli elaborati grafici necessari, esteso a tutto l'ambito, dovrà essere redatto con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e vegetazionale e dovranno essere previsti il ripristino e la manutenzione di manufatti quali canalizzazioni, muri a secco, strade pedonali, fasce coltivate, etc..
Le integrazioni volumetriche di fabbricati esistenti realizzabili sulla base dell’incremento “una tantum” della zona in cui l'intervento ricade, possono anche comportare, se necessario, un lieve aumento dell'altezza massima dei fabbricati stabilita dalle presenti norme per le nuove volumetrie realizzabili nelle zone C di espansione residenziale, purché‚ le stesse integrazioni siano progettate con il dovuto rispetto dei connotati formali più significativi delle preesistenze e la nuova entità volumetrica sia compatibile architettonicamente e sia correttamente inserita nel contesto ambientale d'ambito.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 35.1 - ZONE DI COMPLETAMENTO LUNGO PERCORSO (C1)


Sono le aree limitrofe alla sella di Ruta, attestate sulle direttrici che ne rappresentano i percorsi matrice. Nel rispetto dei caratteri insediativi dominanti, sono ammessi completamenti del tessuto edilizio conseguenti all'applicazione dei seguenti parametri:

Sm = 2500 mq
If = 0,2 Mc/mq.
H = m. 6,5 (fermi restando i limiti di cui al punto 2, art. 8 del D.M. 2.4.1968)
Dc = m. 6,00
Ds = m. 6,00
De = m. 12,00

Modalità di intervento: Concessione edilizia convenzionata per le nuove costruzioni.
Per lazona C1 – Case Boschetto - valgono i seguenti parametri:

If = 0.1 Mc/mq
Tetto massimo volumetrico 2.400 mc
n. 4 corpi di fabbrica
Per la zona C1 – Bana è fissato un tetto volumetrico di 2000 metri cubi.

REGOLA INSEDIATIVA per le Zone C1
Le zone C1, caratterizzate da un particolare andamento orografico (case Boschetto, Alega), dovranno sottostare ad una specifica regola insediativa che definisce :

- le tipologie ammissibili;
- gli allineamenti
- i rapporti con l’andamento orografico territoriale.


tipologie ammissibili

Per la nuova edificazione, ove essa sia possibile, sono le seguenti:

  1. edificio isolato;

  2. aggregazioni di edifici da realizzarsi a schiera ed in linea, con particolare attenzione ad evitare il taglio delle isoipse e porre in essere tutti gli accorgimenti progettuali finalizzati ad adattare alla morfologia del terreno il manufatto.


allineamenti

Dovranno essere rispettati gli allineamenti rispetto ai seguenti parametri:

  1. viabilità esistente, cioè gli edifici devono presentare una fronte rivolta verso la strada o parallela all'asse stradale medesimo;

  2. fronti di altri edifici circostanti preesistenti;

  3. Andamento delle isoipse.

I sedimi dei nuovi edifici, dovranno conformarsi alla struttura planoltimetrica del territorio, e dovranno seguire i naturali allineamenti determinati secondo il geometrico andamento delle curve di livello.



rapporti con l'andamento orografico territoriale

Si tratta di un indirizzo di relazione al mutuo rapporto tra nuove costruzioni e andamento orografico del terreno.
I nuovi volumi dovranno avere in ogni caso il lato minore ortogonale alle isoipse ed il lato maggiore parallelo alle medesime.
Per tutte le opere di contenimento terra necessarie alle realizzazioni di nuove edificazioni, oltre ai limiti dimensionali enunciati dalle norme relative, viene fatto obbligo al rivestimento delle medesime mediante rivestimento in pietra locale e posta in opera su tutte le superfici visibili delle opere in calcestruzzo.



altezze degli edifici

In ogni caso, al fine di un armonico e coerente inserimento paesistico-ambientale, e fatti salvi i parametri urbanistico-edilizi che disciplinano le singole zone omogenee, l’altezza massima degli edifici posti a valle non deve compromettere ne alterare significativamente le attuali linee di visuale da monte verso valle.
L’altezza massima degli edifici posti a monte non deve compromettere ne alterare significativamente le attuali linee di visuale da valle verso monte, con particolare riguardo alla linea di crinale.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T10


NOTE:


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E2, E3, E5

E6, E7, E8

NOTE:


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art. 22.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 35.2 - ZONE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE SU TRAMA AGRICOLA (C2)

(STRALCIATO)

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 35.3 - ZONA DI ESPANSIONE SOGGETTA A SUA VIGENTE (PEEP)

E' disciplinata dal PEEP attualmente in vigore.
Ad avvenuta attuazione dello SUA l’area oggetto del PEEP verrà riclassificata come zona B.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


CAPO IV

ZONE PRODUTTIVE

(ZONE D secondo D.M. 1444 del 2.4.1968)




Art. 36 - NORME GENERALI PER LE ZONE PRODUTTIVE


Sono destinate esclusivamente ad edifici ed attrezzature per attività industriali, artigianali, commerciali con tassativa esclusione delle attività e delle industrie nocive.
Sono specificatamente escluse tutte le attività a rischio di incidente rilevante come da Dlgs 334/1999.
In ogni caso gli scarichi fognari e di eventuali acque di lavorazione dovranno essere trattati secondo le disposizioni delle Leggi e dei regolamenti vigenti.
E' inoltre consentita la realizzazione di magazzini, depositi, silos, rimesse, edifici di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti all'industria, uffici ed edifici destinati al soggiorno solo diurno di persone addette ad attività comunque connesse con la produzione industriale, abitazioni nei limiti prescritti dalle norme particolari.
Gli edifici industriali e/o commerciali devono essere dotati di adeguati spazi per il parcheggio degli automezzi anche del personale addetto, secondo le indicazioni del precedente art. 12.
Ogni nuovo insediamento industriale e/o commerciale deve inoltre riservare per ogni 100 mq di Sp almeno 80 mq di spazio a servizi pubblici di cui almeno la metà destinato a parcheggi pubblici.
L'area di cui sopra non può essere scomputata dalla quantità prevista dall'art. 12.
Gli impianti industriali e artigianali esistenti ricadenti in zone diverse delle zone D previste dal PRG sono considerati ad esaurimento; per essi il Comune su parere conforme della Commissione Edilizia e previa valutazione delle circostanze, caso per caso, può concedere opere di adeguamento dei manufatti, per le esigenze tecnologiche e funzionali delle attività in corso, nonché interventi di ristrutturazione interna senza aumento del volume esistente.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 37 - ZONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI - ARTIGIANALI - COMMERCIALI (D)

Sono destinate all'insediamento di piccole industrie e di attività artigianali. E' ammessa anche la funzione commerciale e di deposito.
Per la nuova edificazione è ammesso l'intervento per concessione edilizia convenzionata. Sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 9 compresa la traslazione dei volumi esistenti.
Per gli interventi di nuova edificazione è prescritta preliminarmente la redazione di Studio Organico d'Insieme come definito dall’art. 32 bis delle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria e s.m.e i..
E' consentito insediare nuove attività produttive nel rispetto dei seguenti indici:

Rc = 1/4
Iuf = 1/2
H = 10,50 m. con esclusione delle strutture tecniche
Ds = 10.00 m.
De = 16 m.
Dc = 10,00 m.

E' consentita una abitazione ad uso del custode per ogni impianto industriale o artigianale esteso su una superficie non inferiore a mq 2000, a condizione che l'alloggio non superi i mq. 100 di Sp.
I corpi di fabbrica dovranno avere le pareti verso le strade prospicienti il lotto con caratteri omogenei dal punto di vista dei materiali e dal punto di vista formale. In particolare saranno da evitare zone di deposito all'aperto visibili dalla suddetta strada che determinino degrado sia lato monte che lato valle. Per mitigare l’impatto possono essere prescritte idonee alberature.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T9


NOTE:


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E9

E6

NOTE:


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

voci di cui al punto F. dell'art. 22.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE



CAPO V

ZONE AGRICOLE (ZONE E SECONDO D.I. 2.4.1968)



Art. 38 - NORME GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE

Sono considerate zone agricole E le parti del territorio comunale destinate all'esercizio dell'attività agricola intesa non soltanto come funzione produttiva ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico naturale.

Le zone E si dividono in:

- Zone agricolo-residenziale (E1);
- Zone agricolo-ambientale (E2);
- Zone boscate o costiere (E3);

In esse è consentito l'asservimento di lotti non contigui e l'accorpamento tecnico delle volumetrie ad essi relative a condizione che gli appezzamenti ricadano nelle zone di cui al presente articolo e che la distanza tra i perimetri dei diversi lotti non sia maggiore di m. 500
Il fondo agricolo principale su cui realizzare l'intervento deve essere comunque costituito da un unico lotto costituente almeno il 30% dell'area totale asservita.
Per le costruzioni esistenti alla data di adozione, coerenti con le destinazioni d'uso ammesse del PRG è consentito, in alternativa all'utilizzo dell'indice di fabbricabilità l'incremento del volume una sola volta in accordo con quanto disposto al successivo art. 40 con criteri di rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del fabbricato esistente.
Sono vietate le nuove edificazioni in tutte le aree in cui il terreno presenti una pendenza superiore al 100% ovvero quando la linea l'andamento del terreno naturale formi un angolo rispetto alla linea orizzontale superiore a 45° (ovvero 100%).
L' ammissibilità degli interventi previsti dalle presenti Norme è subordinata alla compatibilità con la Normativa di Livello locale del PTCP della Regione Liguria.



NORMATIVA AMBIENTALE DI ZONA



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T8

T3

NOTE:


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E7, E8

E5, E6, E9

NOTE:


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art. 22.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE



Art. 39 - DISPOSIZIONI SUGLI EDIFICI ESISTENTI E PER IL RECUPERO DEGLI ANTICHI CASOLARI RURALI



Compatibilmente con i regimi di livello locale di PTCP, nelle zone di tipo "E" sono ammessi gli interventi di cui all'art. 9 nei modi a0, a1, a2, a3, a4 limitatamente ai manufatti esistenti con volumetria non inferiore a 300 mc, a5, a6, a8, a9 ed è consentita la ricostruzione di edifici diruti allorché sia possibile, sulla base di documentazione fotografica e di oggettivi elementi di riscontro, determinarne la originaria consistenza volumetrica e funzionale.
Nella ricostruzione dovranno essere mantenute la sagoma d'ingombro, la disposizione delle bucature, la forma delle coperture e la posizione degli accessi (se significativa); non dovranno essere realizzate nuove scale esterne ne nuove balconate aggettanti rispetto al perimetro dell'edificio.
Nelle costruzioni esistenti è consentito realizzare ampliamenti purché giustificati da esigenze igieniche, funzionali e strutturali, anche mediante la sopraelevazione fino ad un massimo di m. 1,00. Gli incrementi volumetrici sono ammessi in misura non superiore al 10% del volume esistente, fino ad un massimo di MC 50.
E' ammessa la demolizione e ricostruzione nel modo a6 (art. 9) di edifici esistenti solo ove sia comprovata la impossibilità del loro recupero con il mantenimento dell'impianto strutturale esistente e purché non si consegua l'incremento delle unità abitative originarie.
Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno essere impiegati materiali tradizionali e rispettate le connotazioni architettoniche e tipologiche salienti dell'edificio.
Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle costruzioni esistenti devono rispettare le preesistenze morfologiche e infrastrutturali quali terrazzamenti coltivati, i sentieri e le strade poderali storiche e devono essere conformati a schemi tipologici e formali propri della tradizione rurale della zona alla quale ci si deve riferire anche per la scelta dei materiali

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Art. 40 - ZONA AGRICOLA - RESIDENZIALE (E1)

In esse è ammessa la costruzione di fabbricati rurali ad uso esclusivo della conduzione del fondo.
Il rilascio della concessione ad edificare, è condizionato all'impegno del richiedente, mediante apposito atto unilaterale, a mantenere attiva la conduzione del fondo, posto che diversamente verrebbe a determinarsi un uso residenziale improprio in tali zone.
La costruzione di serre è ammessa esclusivamente in aree non interessate dalla presenza di piante ad alto fusto con le modalità indicate nel successivo art. 43.
E’ ammessa la costruzione di impianti sportivi e/o ricreativi all’aperto con idonei e limitati volumi pertinenziali (spogliatoi, depositi, wc) completamente interrati.
E’ consentita la realizzazione di box interrati con soprastante ripristino di adeguata morfologia del terreno, possibilmente con strato vegetale di idoneo spessore.
I nuovi volumi non possono comportare indici di fabbricabilità fondiaria superiori a 0.03 Mc/mq. per edifici a destinazione residenziale di tipo rurale. Il rilascio delle concessioni sarà subordinato alla sottoscrizione di una sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo che garantisce il legame tra l’edificio e la conduzione del fondo. Solo per gli imprenditori agricoli a titolo principale (attestato dal servizio agro-ambientale della Regione Liguria) e purché‚ venga dimostrata la necessità in rapporto a oggettive esigenze aziendali., è ammessa la realizzabilità, in aggiunta a quanto sopra, di edifici per magazzini o altre funzioni inerenti la conduzione del fondo agricolo che non comportino un indice di fabbricabilità superiore a 0,02 Mc/mq.

Tutte le nuove costruzioni e devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti parametri:

H = 7,50 m.
Ds = 12,00 m. fermi restando i limiti di cui al DPR 495 del 16/12/92 e s.m. e i.
Dc = 12,00 m. br De = 20,00 m.

Nella zona E1 di Alega, in relazione al regime ANI-CE del PTCP non è consentito costruire nuovi edifici e aprire nuove strade. Sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione e consolidamento degli edifici esistenti nonché quelli preordinati a migliorarne l’inserimento nel contesto paesistico ambientale.


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Art. 41 - ZONA AGRICOLA - AMBIENTALE (E2)

Comprendono le aree adiacenti alle emergenze ambientali e storiche per le quali è necessario il massimo livello di attenzione verso la salvaguardia della peculiarità delle emergenze stesse.
In tali zone sono ammesse, oltre all'attività olivicola ed agricola, esclusivamente tutte le opere idrauliche e gli interventi di salvaguardia e miglioramento dell'ambiente quali: piantumazione di alberi, sistemazione di percorsi pedonali, costruzione di briglie e altri manufatti per la regolazione delle acque e la sistemazione delle pendici e la ricostruzione del manto vegetale.
E’ ammessa la costruzione di impianti sportivi e/o ricreativi all’aperto con idonei e limitati volumi pertinenziali (spogliatoi, depositi, wc) completamente interrati.
Per gli impianti sportivi si prescrive che l’area pertinenziale deve essere dieci volte più grande della superficie destinata all’area sportiva che deve essere realizzata senza alterazioni della morfologia del terreno (si consente solo un +/- cm 80 di alterazione delle quote preesistenti).
E’ consentita la realizzazione di box interrati con ripristino della morfologia del terreno e con soprastante strato vegetale di idoneo spessore. Per detti box interrati si prescrive che l’area pertinenziale sia cinque volte maggiore della superficie di sedime delle autorimesse medesime.
Nella costruzione di autorimesse non è possibile prevedere, indipendentemente dal loro numero, più di due serrande in batteria.
Sono ammesse nuove costruzioni fuori terra se destinate per gli usi agricoli (depositi, rimessaggi....) con indice fondiario pari a 0,01 mc/mq.
Per ogni intervento che comporti la realizzazione di nuove volumetrie (esclusi gli incrementi), e la realizzazione di strade con carreggiata di larghezza superiore a m.2.00 è richiesta l'elaborazione di Studio Organico d'Insieme come definito dall’art. 32 bis delle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria e s.m. e i..

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Art. 42 - ZONA BOSCATA O COSTIERA (E3)

Comprendono le aree boscate, le radure intercluse o adiacenti, le zone costiere a connotazione naturale.
Sono destinate alla forestazione e alla valorizzazione del patrimonio floristico e naturale dei siti.
E' vietato il taglio raso dei boschi d'alto fusto.
E' vietato l'uso agricolo se risulti incompatibile con il mantenimento delle alberature d'alto fusto ed il loro habitat circostante.
Sono ammesse nuove costruzioni ad uso esclusivo di servizio per il bosco e per le attività silvicolturali con i seguenti parametri:

If = 0,01 Mc/mq.
Dc = 12,00 m.
De = 20,00 m.
Ds = 20,00 m fermi restando i limiti di cui al DPR 495 del 16/12/92 e s.m.e i.
H = 4,50 m ad eccezione degli impianti tecnologici e delle strutture per l'avvistamento antincendio.

Sugli edifici esistenti alla data di adozione del PRG sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo (modo a3), come disciplinati all’art. 9.
L'apertura di strade forestali e tagliafuoco è consentita esclusivamente ad opera di enti pubblici autorizzati.

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Art. 43 - SERRE

L'impianto di serre per colture ortofrutticole e floreali, disciplinato dalla L.R. 17/1976, è consentito nelle zone E1 ed E2 se non comporta alcun abbattimento di alberature di alto fusto soltanto nell’area gravitante nel bacino del torrente Boate.
Si considera serra ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente e dotato di copertura o chiusure laterali abitualmente infisse.
La realizzazione di serre è ammessa nel rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 4 L.R. 17/76 con il limite massimo del 40% per il rapporto di copertura.
Il progetto relativo all'intervento diretto di edificazione di serre deve prevedere la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e lo smaltimento delle acque meteoriche, nonché per lo smaltimento e la depurazione di quelle derivanti dall'esercizio dell'impianto.
Anche nelle altre zone di PRG può essere consentita la realizzazione di serre nei limiti massimi di mq. 15 e nel rispetto dei parametri di cui sopra.


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CAPO VI

ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

(zone F ai sensi del D.M. 1444 del 2.4.1968)





Art. 44 - NORME GENERALI PER LE ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

Sono considerate tali, quelle parti del territorio comunale destinate ad accogliere attrezzature di servizio a livello comunale e sovracomunale.
Indipendentemente dalla proprietà e dal tipo di gestione, in esse deve essere svolto un servizio di pubblica utilità o comunque le attività in esse ospitate devono mirare ad innalzare la qualità della vita nel Comune e nel territorio circostante.
Per le zone ove non viene indicata Normativa Puntuale specifica, si deve far riferimento alla Normativa di livello Locale del vigente PTCP con specifica interpretazione dei caratteri propri dell'area di intervento.


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Art. 45 - ZONA PER ATTREZZATURE OSPEDALIERE (F1)



Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 9 nei modi a0, a1, a2, a3, a4, a5, a9. Non sono ammesse nuove edificazioni ma solo ampliamenti se funzionali all'esercizio dell'attività ospedaliera e/o della sanità nel rispetto dei seguenti parametri:

Dc = 5,00 m.
De = 10,00 m.
Ds = 10,00 m fermi restando i limiti di cui al DPR 495 del 16/12/92 e s.m. e i.
H = esistente

Per la presente zona vale anche quanto riportato all’art. 52: Norme Generali per le Zone Pubbliche.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 46 - ZONA PER ATTREZZATURE PORTUALI (F2)

E' destinata alle strutture di servizio portuali e cantieristiche. E' prevista una progettazione unitaria di iniziativa pubblica estesa all'intera zona omogenea e gli specchi d’acqua antistanti che definisca l'assetto complessivo, anche con nuove opere, in ordine a:

  1. sistemazione delle opere di protezione foranea;

  2. sistemazione delle attività cantieristiche presenti compatibilmente con la creazione di una nuova viabilità pubblica pedonale che, partendo dal porticciolo e correndo sulla scogliera, si colleghi con il comune di Recco;

  3. razionalizzazione dello specchio acqueo interno al porticciolo ricollocando gli approdi privati e gli accosti dei traghetti,

  4. salvaguardia dei valori ambientali di cui l'attuale struttura portuale attuale rappresenta un elemento irrinunciabile.

Sono sempre ammessi interventi di cui all'art. 9 nei modi a0, a1, a2, a3.
Per la presente zona vale anche quanto riportato all’art. 52: Norme Generali per le Zone Pubbliche.


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Art. 47 - ZONA PER LA FRUIZIONE COSTIERA (F3)

E' destinata alla fruizione pubblica del tratto di costa compreso tra il porticciolo di Camogli e il confine comunale con il territorio di Recco.
Sono ammesse solo opere di consolidamento delle pareti rocciose instabili oltre che alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie dell’esistente.


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Art. 48 - ZONA PER ATTREZZATURE FERROVIARIE (F4)

Sono destinate alle infrastrutture ferroviarie e a quelle ad esse direttamente collegate. Sono ammesse costruzioni e/o realizzazioni di varia natura se indispensabili al servizio pubblico ferroviario. Nelle aree di rispetto ferroviario sono da applicare le Norme del DPR n° 753 del 11/07/1980.


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Art. 49 - ZONA PER ATTREZZATURE TURISTICO - RICETTIVE (F5)

STRALCIATO

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 49.1 AREA EX GASOMETRO (F5.2)

STRALCIATO

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 49.2 - EX GIANNELLINE (F5.3)

STRALCIATO.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 49.3 – AREA CON EDIFICIO PER STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA ALL’INTERNO DELLA ZONA (F1)

STRALCIATO

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Art. 50 - ZONA A PARCO URBANO (F6)

E' destinata alla valorizzazione delle peculiarità naturalistiche e agricole presenti nonché al miglioramento del livello di fruibilità pubblica della zona e al miglioramento del livello di accessibilità del parco del monte di Portofino dall'abitato di Camogli.
In essa sono ammessi gli interventi tendenti a valorizzare o migliorare la qualità del verde presente, sono ammessi, altresì interventi tendenti a realizzare impianti sportivi di fruizione pubblica o privata se compatibili con il mantenimento delle alberature di alto fusto presenti. Sono ammessi parcheggi interrati e gli interventi di cui all'art. 9 sugli edifici presenti nei modi a0, a1, a2, a3, a4.
Non sono ammesse nuove costruzioni a meno di quelle strettamente necessarie al funzionamento di eventuali impianti sportivi di uso pubblico o altre attività ludico - ricreative di uso pubblico. In ogni caso le costruzioni ammesse devono rispettare i seguenti parametri:

V max = Mc 300
H = m. 6,50
Dc = m. 5,00
Ds = m. 10,00 per strade carrabili, m. 6,00 per strade pedonali
De = m. 10,00


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 51 - ZONA PER ISTRUZIONE SUPERIORE (F7)

Sono aree destinate all'attività scolastica. In esse, oltre alla predetta attività, sono ammesse le attività sportiva e quelle complementari a quella scolastica. Sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 9 nonché la creazione di nuovi volumi nel rispetto dei seguenti parametri:

H = esistente
Dc = m. 5,00
Ds = m. 5,00
De = m. 10,00

Per la presente zona vale anche quanto riportato all’art. 52: Norme Generali per le Zone Pubbliche.


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CAPO VII

ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE



Art. 52 - NORME GENERALI PER LE ZONE PUBBLICHE (SERVIZI URBANI)

Le aree e le attrezzature di cui al presente articolo, come individuate sulle planimetrie di PRG, di proprietà e/o gestione non pubblica sono soggette ad obbligo di mantenimento della destinazione d'uso.
La proprietà e la gestione di tali aree ed attrezzature possono essere non pubbliche; nel caso di cessazione d'uso di esse il Comune ha facoltà di intervenire con esproprio per assicurare la continuazione del servizio di interesse pubblico.
Le aree e le attrezzature di cui al presente articolo di proprietà e/o gestione pubblica sono soggette al mantenimento della proprietà pubblica o all'esproprio da parte del Comune.
Nelle aree e/o edifici di cui al presente Capo, comprese all'interno di zone omogenee di tipo "A", gli interventi ammessi devono essere conformi con la Normativa Ambientale delle suddette zone.
La volumetria dei fabbricati e delle attrezzature deriva, per ogni singola destinazione d'uso, dalle esigenze proprie del servizio considerato poste in rapporto con le caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio circostante.



NORMATIVA AMBIENTALE PER LE AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE E PER LE ZONE PER SERVIZI URBANI



LIVELLO I: TESSUTI INSEDIATIVI (Art. 18)

PREVALENTI

PRESENTI

T2


NOTE: In virtù della particolare funzione pubblica, sarà da ricercarsi di volta in volta, il modello insediativo consono con il contesto e con l'importanza della funzione svolta


LIVELLO II: TIPI EDILIZI (Art. 19)

PREVALENTI

PRESENTI

E9


NOTE: In virtù della particolare funzione pubblica, sarà da ricercarsi di volta in volta, il tipo edilizio consono con il contesto e con l'importanza della funzione svolta


LIVELLO III: CARATTERI COSTRUTTIVI (Art. 21, 22)

Tutte le voci di cui all'art. 21 se gli interventi sono collocati in aree confinanti con zone di tipo "A". Negli altri casi valgono tutte le voci di cui all'art. 22.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 53 - ZONA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE (I)

Sono destinate agli edifici per la scuola materna e quella dell'obbligo, ed a quelle attrezzature sportive e ricreative connesse con l'attività scolastica.
In questa zona è ammessa l'edificazione con diretta concessione ad edificare nel rispetto dei seguenti parametri:

H = armonico inserimento ambientale
Dc = m. 5,00
Ds = m. 5,00
De = m. 10,00


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 54 - ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (Ic)

Sono destinate alle attività amministrative, partecipative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e ricreative, alle attrezzature per il culto ed alle funzioni connesse.
Le attrezzature relative a tali funzioni hanno carattere essenzialmente pubblico.
Sono da intendersi servizi pubblici anche quelle attrezzature a proprietà e gestione privata riconosciute idonee, purché tramite apposita convenzione stipulata tra privati e Comune, venga ufficialmente sancita una adeguata fruibilità pubblica delle medesime.
In queste zone è ammessa l'edificazione con intervento diretto pubblico nel rispetto dei seguenti parametri:

H = funzionale ad un congruo inserimento ambientale
Dc = m. 5,00
Ds = m. 5,00
De = m. 10,00
parcheggi = in numero adeguato alle esigenze d’uso, mai in quantità minore di quanto previsto per la destinazione residenziale. Detti parcheggi possono essere recuperati anche in aree limitrofe.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 55 - ZONE PER VERDE PUBBLICO ATTREZZATO (V)

Sono destinate a parchi e giardini pubblici, ad attività ricreative, sportive e ludiche in genere.
In tali zone le aree sono destinate ad essere pubbliche o di uso pubblico, le attrezzature realizzate su di esse possono avere gestione privata, ma sono comunque assoggettate al controllo pubblico e ad accordi che ne consentano, pur limitatamente, l'uso comunale. In queste zone è ammessa l'edificazione per intervento diretto con i seguenti parametri:

Dc = m. 5,00
Ds = m. 5,00
De = m. 10,00
H = m. 10,00

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 56 - ZONA PER ATTREZZATURE BALNEARI (Vb)


E' destinata ad attività balneari e a quelle ludico-ricreative ad esse direttamente correlate. Sono ammissibili cabine, servizi igienici, servizi di ristoro, attività di rimessaggio natanti. E' prevista la razionalizzazione delle attività ivi presenti mediante progettazione unitaria di iniziativa pubblica esteso all'intera zona omogenea per una definitiva sistemazione:
1) della passeggiata A. Garibaldi con slarghi e piazzette lato mare che costituiscono la copertura delle attività insediate sulla spiaggia;
2) delle aree ludiche e di sosta;
3) dell’accessibilità verso la spiaggia;
4) dell’organizzazione del litorale definendo le aree dedicate alla balneazione, all'approdo ed al rimessaggio, alle attività ristorative, agli impianti tecnologici.
Non sono ammesse nuove volumetrie a eccezione di quelle ricavate sotto al sedime della passeggiata se ritenute indispensabili per una corretta e funzionale sistemazione dell’area. Sono consentite costruzioni del tipo stagionale da destinarsi ad attività ristorativa o di servizio alle attività svolte.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 57 - ZONA PER PARCHEGGIO PUBBLICO (P)

In tali zone sono ammessi, mediante diretta concessione ad edificare:
- la sistemazione e l'attrezzatura delle aree scoperte di uso esclusivamente pubblico;
- la piantumazione di piante ad alto fusto;
- l'edificazione di autorimesse in strutture interrate di cui la parte scoperta dovrà essere di uso pubblico mentre la parte interrata potrà essere destinata a parcheggio privato; il rilascio della concessione sarà subordinato alla stipula di una convenzione con l'A.C. nella quale sarà indicato:

  1. il rapporto tra la superficie effettivamente utilizzabile a parcheggio pubblico e quella ad uso privato;

  2. modalità d'intervento;

  3. modalità di gestione;

  4. proprietà dei manufatti e delle aree scoperte.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 58 - ZONA PER PARCHEGGIO MISTO (Pm)

Tali zone sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici e privati, a seguito di concessione convenzionata tra Comune e soggetti attuatori privati.
E’ ammessa la realizzazione di strutture private pluripiano sottostanti la quota della viabilità principale.
La copertura dovrà preferibilmente essere di uso pubblico con idonea sistemazione anche ad aree a verde ed i piani sottostanti potranno ospitare parcheggi pertinenziali privati.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 59 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE ENEL

Ogni progetto edilizio ed urbanistico di nuova edificazione o di ristrutturazione complessiva di volumetrie esistenti superiore a MC 2.000 deve essere integrato da specifica dichiarazione ENEL relativa alla situazione della rete ed alla necessità di costruire nuove cabine.
In tutti gli insediamenti, a prescindere dalle specifiche disposizioni delle presenti norme, è consentita l'installazione delle stazioni elettriche e delle cabine di trasformazione che non vengono conteggiate ai fini del calcolo del volume.
Le cabine elettriche possono essere realizzate anche nelle aree di rispetto dei nastri stradali, quando non sono possibili altre localizzazioni e compatibilmente con quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.
L'ENEL S.p.A. è esclusa dalla corresponsione di oneri dovuti per il ripristino delle aree quando i rinterri delle reti aeree avvengono in sede di rifacimento delle pavimentazioni stradali.
Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti (vedi D.P.C.M. del 23.4.1992) la fabbricazione è sottoposta alle prescrizioni del DPR n. 1062 del 21.6.1968 e del DPR n. 164 del 7.1.1956, le colture arboree ad alto fusto sono ivi precluse e le innovazioni, come pure le nuove costruzioni e gli impianti devono rispettare le distanze minime stabilite dal D.I. del 21.3.1988 e s.m.i.
Le aree attraversate da elettrodotto sono soggette alle relative servitù, pertanto chi intende edificare su fondi attraversati da elettrodotti deve richiedere l'accertamento della tensione della linea, presso i competenti uffici ENEL.
Le cabine realizzabili sul territorio comunale debbono rispettare i parametri indicati nella tabella di seguito riportata.
Le cabine o attrezzature elettriche ricadenti sul territorio comunale debbono essere concordate con l'A.C. ed autorizzate dal Comune, previo parere della CEI.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


CAPO VIII


ZONE SOGGETTE A VINCOLI SPECIALI





Art. 60 - PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOFINO

Le zone comprese all'interno dell'area parco di Portofino, sono soggette alla normativa del Parco che ne definisce l'assetto e ne disciplina l'uso.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 61 - CIMITERI

Le zone a servizi di Interesse Comune, attualmente destinate ad attrezzature cimiteriali, sono destinate al mantenimento di tale funzione come previsto ai sensi della vigente legislazione.
Nelle fasce di rispetto cimiteriali, come definite dalla legislazione vigente, non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di volumi ad uso autorimessa; sulle costruzioni esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalla legislazione vigente in materia.
L'ampliamento dei cimiteri nelle zone a Interesse Comune in cui sono compresi, è consentito previa autorizzazione della competente autorità in materia.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 62 - VERDE PRIVATO

Le zone destinate a verde privato devono mantenere le sistemazioni a verde attualmente presenti che, anche se di fruizione privata, costituiscono un valore collettivo dal punto di vista paesaggistico.
Non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione dei manufatti ad uso agricolo per ricovero attrezzi se ricavati all’interno di terrazzamenti o comunque interrati con la ricomposizione della morfologia del terreno con idoneo strato di terreno vegetale soprastante non minore di cm. 60, essi possono presentare un fronte esterno non esteso oltre m. 6 s.n.r., minore a mq. 18 e h interna non superiore a m. 2,30. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi nei modi a0, a1, a2, a3, a4, a5, a8, a9. Sono ammessi incrementi volumetrici del 10% fino ad un massimo di MC 30.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE


Art. 63 - VIABILITÀ

Comprende le vie di comunicazione esistenti e le aree destinate all'ampliamento ed alla rettifica dei tracciati esistenti od alla costruzione dei tracciati futuri.
I tracciati viari riportati sulle tavole di PRG sono indicativi potendo essere variati, in sede esecutiva entro fasce di 10 m. dal limite esterno dei tracciati stessi.
Nel caso di tracciati che segnino il confine tra diverse zone omogenee, alle loro eventuali variazioni planimetriche dovute ad aggiustamenti in sede esecutiva, seguirà la conseguente variazione delle suddette zone omogenee che seguiranno l'andamento dei nuovi tracciati senza che ciò costituisca variante di Piano.
Nelle zone destinate alla viabilità è vietata ogni costruzione, anche in sottosuolo ad eccezione dei soli manufatti destinati a stazione di servizio carburanti.
Laddove non esiste apposita previsione di nuova viabilità, è comunque consentita la realizzazione di strade di tipo 1, 2, 3, 4, compatibilmente con i regimi normativi di PTCP.
Le strade di tipo 4 di nuovo impianto non possono avere sviluppo maggiore di ml. 150 e potranno essere assentite, così come quelle della viabilità pubblica, solo a seguito di verifica di compatibilità ambientale effettuata mediante S.O.I. come descritto dall’art. 80 delle N.d.A. del PTCP vigente.
Le strade di tipo 4 da realizzarsi mediante interventi su una viabilità esistente e comportanti modesti allargamenti dello stato di fatto, non possono avere sviluppo Per la definizione delle caratteristiche delle singole strade si deve fare riferimento ai seguenti termini:

CARREGGIATA: Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
SEDE STRADALE: Superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza
FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in trincea
RAMPA CARRABILE: non è considerata viabilità la rampa carrabile, avente sviluppo inferiore ai 50 ml, atta a collegare la viabilità veicolare con aree di sosta.

Tutte le strade dovranno essere dotate di cunette per lo smaltimento delle acque fino allo scarico naturale più vicino e se a fondo cieco dovranno terminare con apposito slargo da consentire la manovra di inversione del senso di marcia.

Non è consentita, di norma, la trasformazione delle antiche gradonate e delle crose pedonali tipiche in strade carrabili.

Le caratteristiche tecniche delle nuove strade sono così stabilite:

1. STRADE DI TIPO 1

strade pedonali pubbliche d’importanza comunale in ambito rurale


larghezza sede stradale

=

m.1,50 - 2,50

pavimentazione

=

terra battuta, lastricato in materiali lapidei, acciottolato, mattonata

protezioni laterali

=

(quando necessarie):parapetti in muratura, in pietra a spacco a vista, legno



2. STRADE DI TIPO 2

strade pedonali pubbliche d'importanza comunale in ambito urbano


larghezza min. sede stradale

=

m.2,00

pavimentazione

=

lastricato in materiali lapidei con eventuali corsi di laterizi, acciottolato, mattonata

protezioni laterali

=

(quando necessarie): parapetti in muratura in pietra a spacco a vista, muratura intonacata con scossalina lapidea superiore, ringhiere metalliche di fogge tradizionali

zone per la sosta

=

prescritte con opportuna frequenza



3. STRADE DI TIPO 3

strade agricole e forestali

larghezza max carreggiata

=

m.2,50

larghezza max. sede stradale

=

m.3,00

pavimentazione

=

terra battuta, lastricato in materiali lapidei, acciottolato

protezioni laterali

=

(quando necessarie):: in muratura in pietra a spacco a vista, legno

zone per la sosta

=

prescritte con opportuna frequenza

tratto minimo pianeggiante (o con pendenza non superiore a 8%) in prossimità di incrocio con strada di importanza maggiore

=

m. 5,00



4. STRADE DI TIPO 4

strade private.

larghezza max carreggiata

=

m.2,50

larghezza max. sede stradale

=

m.3,00

pendenza max

=

20 %

pendenza max in curva

=

15 %

pavimentazione

=

terra battuta, lastricato in materiali lapidei, mattonata, autobloccanti in cls. e affini, acciottolato, asfaltatura, cemento

protezioni laterali

=

(quando necessarie):in muratura in pietra a spacco a vista o muratura intonacata, ringhiere metalliche, legno

tratto minimo pianeggiante (o con pendenza non superiore a 8%) in prossimità di incrocio con strada di importanza maggiore

=

m. 5,00



5. STRADE DI TIPO 5

strade pubbliche veicolari d’importanza locale.


larghezza min carreggiata

=

m.4,50

larghezza min. sede stradale

=

m.5,00

pendenza max

=

15 %

pendenza max in curva

=

12 %

raggio minimo della curvatura dal bordo interno

=

m. 6,00

pavimentazione

=

asfaltatura

protezioni laterali

=

(quando necessarie):in muratura in pietra a spacco a vista o muratura intonacata, ringhiere metalliche

tratto minimo pianeggiante (o con pendenza non superiore a 8%) in prossimità di incrocio con strada di importanza maggiore

=

m. 6,00



6. STRADE DI TIPO 6

strade pubbliche veicolari d’importanza intercomunale.


larghezza min carreggiata

=

m.5,00

larghezza min. sede stradale

=

m.6,00

pendenza max

=

13 %

pendenza max in curva

=

10 %

raggio minimo della curvatura dal bordo interno

=

m. 6,00

pavimentazione

=

asfaltatura

protezioni laterali

=

(quando necessarie):in muratura in pietra a spacco a vista o muratura intonacata, ringhiere metalliche

tratto minimo pianeggiante (o con pendenza non superiore a 8%) in prossimità di incrocio con strada di importanza maggiore

=

m. 6,00



7. STRADE DI TIPO 7

strade pubbliche veicolari d’importanza territoriale (Strada Statale).


larghezza min carreggiata

=

esistente

larghezza min. sede stradale

=

esistente

pavimentazione

=

asfaltatura

protezioni laterali

=

(quando necessarie):in muratura in pietra a spacco a vista o muratura intonacata, ringhiere metalliche


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE



Art. 64 - AUTORIMESSE INTERRATE

In tutte le aree del territorio, accessibili veicolarmente, in assenza di piantumazioni di pregio, compatibilmente con i regimi Normativi di PTCP e se non in contrasto con la disciplina delle singole zone urbanistiche possono essere realizzati nell’interrato della morfologia del terreno esistente, costruzioni ad uso box.
Particolare cura dovrà essere posta al ripristino del terreno soprastante mediante uno spessore di almeno cm 50 ed adeguate piantumazioni di essenze locali.


INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 65 - VINCOLI DI VISUALE


In tutte le aree del territorio comunale comprese in una fascia larga m.50 sottostante la Strada Statale n° 1 e via F. Molfino sono vietati tutti quegli interventi che possano danneggiare o alterare in maniera significativa le visuali panoramiche dalle strade stesse.
La costruzione di nuove volumetrie, recinzioni, messa a dimora di siepi con alberature di alto fusto, sistemazioni di antenne o quanto altro, sono assentibili se conformi con la Normativa di Zona e non in contrasto con il mantenimento delle visuali attuali. A tal fine dovranno essere prodotte opportune documentazioni atte a dimostrare quanto sopra.

INDICE DELLE ZONE - INDICE GENERALE

Art. 66 - DEROGHE

Per le deroghe occorre fare riferimento alla L.R. 36/97.

Art. 67 - PISCINE

Su tutto il territorio del Comune, compatibilmente con i regimi Normativi di PTCP e se non in contrasto con le previsioni di PRG possono essere realizzate piscine private nel rispetto delle seguenti condizioni:

Art. 68 - IMPIANTI SPORTIVI

E' ammessa la costruzione di impianti sportivi e ricreativi all'aperto (quali tennis, bocce etc.) nelle zone. A3, A4, A5, B, C1, C2, E1, E2, F5, F6, F7 e in quelle destinate a servizi urbani pubblici.
Sono consentiti all’interno della morfologia del terreno quei limitati volumi pertinenziali ad uso esclusivo dell'impianto (spogliatoi, depositi etc.) non superiori a 100 mc..

Art. 69 - LOCALI TECNOLOGICI

Su tutto il territorio del Comune, compatibilmente con i regimi Normativi di PTCP, per necessità di adeguamenti normativi, è consentita la realizzazione ai piani terra o in sottosuolo di modesti locali ad uso tecnologico.

Art. 70 - TRASLAZIONE VOLUMI ESISTENTI

E’ ammessa su tutto il territorio comunale la traslazione dei volumi esistenti quando lo spostamento consente e determina evidenti miglioramenti nell’interesse pubblico, e quando l’edificio da traslare non risulta essere significativo sotto il profilo monumentale, archeologico o ambientale.
Devono essere comunque rispettati i relativi parametri edilizi-urbanistici della zona di intervento.


N.B. le tabelle sotto riportate non contengono le modifiche e le prescrizioni introdotte in sede di approvazione

ZONE EDIFICATE STORICHE (ZONE A1, A2, A3, A4, A5)
ZONA INTERVENTI AMMESSI E
REGIME AUTORIZZATIVO
PARAMETRI DI ZONA NORMATIVA
AMBIENTALE
Autorizz. / Concessione semplice Conc. Conv. SUA. VOLUME Sp Snr
A1 a0, a1 ,a2, a3, a4 (con limitazioni) a5, a6 a7, a9 non aumentabile non aumentabile   puntuale (Tav. P2), di zona (art. 21)
A2 a0, a1, a2, a3, a4 (con limitazioni) a5, a6 a7, a9 non aumentabile non aumentabile   di zona (art. 21)
A3 a0, a1, a2, a3, a4 (con limitazioni) a5, a6 a7, a9 + 10%
(max 50 MC)
  + 25 mq
(per sostituzione in interrato di precari)
di zona (art. 21)
A4 a0, a1, a2, a3, sempre ammessi; A5, A6 se non riferiti all'edificio principale, a4 (con limitazioni)   a7, a9 + 10%
(con esclusione dell'edificio principale)
+ 15%
(se non compromettente caratteristiche architettoniche
+ 25 mq
(per sostituzione in interrato di precari)
di zona (art. 21)
A5 a0, a1, a2, a3, a4 (con limitazioni), a5 a6 a7, a9 + 5%   + 25 mq
(per sostituzione in interrato di precari)
di zona (art. 21)


ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZIALE (ZONE B, Br1, Br2, Br3, Br4)
ZONA DESTINAZIONI D'USO INTERVENTI AMMESSI E
REGIME AUTORIZZATIVO
PARAMETRI DI ZONA NORMATIVA
AMBIENTALE
Autorizzazione o
Concessione semplice
SUA o
Conc. Conv
VOLUME ESISTENTE Sp
(mq)
Dc
(ml)
Ds
(ml)
De
(ml)
H
(ml)
B art. 32 a0, a1 ,a2, a3, a4, a5, a6, a9 a7 + 10%
(max 50 MC)
  5,00 6,00 10,00 12,00 di zona (art. 22)
Br1 art. 32 con max residenziale 25% a0, a1, a2, a3, a4, a5   non aumentabile   mantenimento dei parametri esistenti di zona (art. 22)
Br2 Int. Com; commercio, attività portuali a0, a1, a2, a3, a5 a7, a9 demolizione e ricostruzione di volume pari all’attuale   mantenimento dei parametri esistenti di zona (art. 22)
Br3 Int. Com; commercio, direzionale a0, a1, a2, a3, a9 a7   600 mq. commercio
600 mq. dir-res
5,00 6,00 10,00 12,00 di zona (art. 22)
Br4 residenza, comm., direzionale, servizi pubblici a0, a1, a2, a3 a4, a5     5,00 2,00 5,00 +12 di zona (art. 22)
Br5 art. 32 a0, a1, a2, a3 a4, a5, a6 di zona (art. 22)


ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZIALE (ZONE B, Br1, Br2, Br3, Br4)
ZONA INTERVENTI AMMESSI E
REGIME AUTORIZZATIVO
PARAMETRI DI ZONA NORMATIVA
AMBIENTALE
Autorizzazione o
Concessione semplice
SUA o
Conc. Conv
VOLUME ESISTENTE Sm
(mq)
If
(MC/mq)
H
(ml)
Dc
(ml)
Ds
(ml)
De
(ml)
C1 a0, a1, a2, a3; su edifici senza precisi caratteri arch. anche: a4, a5, a9 a6, a7, a8, nuova edificazione + 10% (max 50 MC) con modo a5 2500 0,3 6,50 6,00 6,00 12,00 di zona (art. 22)
C2 a0, a1, a2, a3; su edifici senza precisi caratteri arch. anche: a4, a5, a9 a6, a7, a8 nuova edificazione + 10% (max 50 MC) con modo a5 5000 0,15 6,50 6,00 6,00 12,00 di zona (art. 22)
PEEP a0, a1, a2, a3, a4, a5, a7, a9, nuova edificazione                


ZONE PRODUTTIVE (ZONE D)
ZONA INTERVENTI AMMESSI E
REGIME AUTORIZZATIVO
PARAMETRI DI ZONA NORMATIVA
AMBIENTALE
Autorizzazione o
Concessione semplice
VOLUME ESISTENTE Rc
(mq/mq)
Iuf
(mq/mq)
H
(ml)
Dc
(ml)
Ds
(ml)
De
(ml)
D a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9 non aumentabile 1/4 1/2 10,50 10,00 10,00 16,00 di zona, obbligo di S.O.I.


ZONE AGRICOLE (ZONE E)
ZONA INTERVENTI AMMESSI E
REGIME AUTORIZZATIVO
PARAMETRI DI ZONA NORMATIVA
AMBIENTALE
Autorizzazione o
Concessione semplice
VOLUME ESISTENTE If (mq/mq) lotto principale H
(ml)
Dc
(ml)
Ds
(ml)
De
(ml)
E1 a0, a1, a2, a3, a5, a6, a8, a9 + 10%
(max 50 MC)
0,03 (res.) +0,02 (non res.) 30% area asservita 7,50 12,00 12,00 20,00 di zona (art. 22)
E2 a0, a1, a2, a3, a5, a6, a8, a9 + 10%
(max 50 MC)
0,01 (solo volumi interrati)           di zona (art. 22)
E3 a0, a1, a2, a3, a5, a6, a8, a9 + 10%
(max 50 MC)
0,01   4,50 12,00 12,00 12,00 di zona (art. 22)


ZONE ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE (ZONE F)
ZONA INTERVENTI AMMESSI E
REGIME AUTORIZZATIVO
PARAMETRI DI ZONA NORMATIVA
AMBIENTALE
Autorizzazione o
Concessione semplice
SUA o Concessione Convenzionata VOLUME ESISTENTE H
(ml)
Dc
(ml)
Ds
(ml)
De
(ml)
F1 a0, a1, a2, a3, a4, a5, a9 aumenti funzionali alle esigenze esistente 5,00 10,00 10,00 di zona,
F2 Cfr. art. 46 N. d. A. di zona,
F3 Cfr. art. 47 N. d. A. di zona,
F4 Cfr. art. 48 N. d. A. di zona,
F 5.2 nuova edificazione + 7.000 15,00 5,00 6,00 10,00 di zona - schema progettuale di riferimento
F 5.3 a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6 non aumentabile mantenimento dei parametri esistenti di zona,
F 6 Cfr. art. 50 N. d. A. di zona,
F 7 Cfr. art. 51 N. d. A. esistente 5,00 5,00 10,00 di zona,


ZONE SERVIZI PUBBLICI (D.I. 1444 / 1968)
ZONA INTERVENTI AMMESSI E
REGIME AUTORIZZATIVO
PARAMETRI DI ZONA NORMATIVA
AMBIENTALE
Autorizzazione o
Concessione semplice
VOLUME ESISTENTE H
(ml)
Dc
(ml)
Ds
(ml)
De
(ml)
I Cfr. art. 53 N. d. A. congrua all’inserimento ambientale 5,00 5,00 10,00 di zona (art. 52)
Ic Cfr. art. 54 N. d. A. congrua all’inserimento ambientale 5,00 5,00 10,00 di zona (art. 52)
V Cfr. art. 55 N. d. A. 10 5,00 5,00 10,00 di zona (art. 52)
Vb Cfr. art. 56 N. d. A. di zona (art. 52)
P Cfr. art. 57 N. d. A. di zona (art. 52)
Pm Cfr. art. 58 N. d. A. di zona (art. 52)



INDICE GENERALE



1. TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
GENERALITA'

CAPO II
DEFINIZIONI E PARAMETRI DI INTERESSE EDILIZIO-URBANISTICO


TITOLO II
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

CAPO I
STRUMENTI DI ATTUAZIONE

CAPO II
NORME GENERALI E SPECIALI


TITOLO III
NORMATIVA AMBIENTALE

CAPO I
GENERALITÀ'

CAPO II
DEFINIZIONE DEI MODELLI INSEDIATIVI, TIPOLOGICI E COSTRUTTIVI


TITOLO IV
PREVISIONI DEL PRG

CAPO I
DIVISIONE IN ZONE

CAPO II
ZONE EDIFICATE STORICHE (zone A1, A2, A3, A4, A5) (zone "A" secondo D.M. 1444 del 2.4.1968)

CAPO III
ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZIALE (zone "B", "C" secondo D.M. 1444 del 2-4-1968)

CAPO IV
ZONE PRODUTTIVE (zone "D" secondo D.M. 1444 del 2.4.1968)

CAPO V
ZONE AGRICOLE (zone "E" secondo D.I. 2.4.1968)

CAPO VI
ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE (zone "F" ai sensi del D.M. 1444 del 2.4.1968)

CAPO VII
ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

CAPO VIII
ZONE SOGGETTE A VINCOLI SPECIALI